Capitolo terzo
Il nuovo regime giuridico dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale
3.1 Il Nuovo ruolo dei Consorzi
La Proposta di legge regionale ( PP. LL. N. 256/5^ e 260/5^ ) introduce una riforma organica della disciplina dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale al fine di predisporre degli strumenti di politica industriale regionale adeguati alle nuove esigenze dell’economia.
Le profonde trasformazioni dei rapporti economici avvengono all’insegna della mondializzazione e della competitività tra sistemi economici territoriali.
La realizzazione del mercato comune e, più in generale, l’apertura dei mercati alla concorrenza internazionale, uniti alle trasformazioni dell’organizzazione di impresa nel segno della flessibilità e della mobilità, hanno reso obsoleti i vecchi strumenti di politica industriale.
Il nodo centrale è che le imprese per insediarsi in un’area devono trovare un ambiente favorevole, fatto di servizi, efficienza amministrativa, capitale umano, reti di fiducia e di cooperazione.
Se le imprese non lo trovano in un luogo possono andare a cercarlo in un altro, anche al di fuori dell’originaria area geografica di appartenenza. In sostanza, nella nuova organizzazione economica si compete sempre più tra “sistemi territoriali”.
E tali sistemi territoriali devono potersi adeguare con rapidità e flessibilità agli incessanti mutamenti del mondo della produzione e dei servizi; autonomia e deburocratizzazione diventano aspetti fondamentali per il successo economico di un sistema territoriale e quindi della sua capacità di attrarre nuove imprese, favorirne l’insediamento e la crescita.
Partendo da queste premesse occorre modificare in profondità il ruolo, la struttura, la logica di funzionamento dei consorzi i quali concentravano la loro attività soprattutto nella assegnazione di aree alle imprese a prezzi politici e nella realizzazione di opere pubbliche, più o meno costose, non sempre collegate alla reale vocazione del territorio di riferimento.
Ora, invece, i compiti dei Consorzi diventano assai più ambiziosi e sono essenzialmente diretti a promuovere lo sviluppo economico dei territori in cui operano, realizzando le migliori condizioni ambientali per il consolidamento e l’espansione delle attività produttive e dei servizi già esistenti e per il sorgere di nuove iniziative.
La gamma delle attività che, alla luce di questa funzione, i Consorzi sono chiamati a svolgere è molto ampia: insieme al più tradizionale compito di acquisizione delle aree e di assegnazione delle stesse agli imprenditori, c’è tutta una serie di nuove competenze dirette a rendere l’ambiente più favorevole all’intrapresa economica e ad attrarre nuove imprese: creazione di servizi di assistenza, di consulenza, promozione di patti territoriali e di contratti di area, realizzazione e gestione di infrastrutture a servizio della imprese, iniziative per favorire l’orientamento e la formazione professionale.
Per lo svolgimento di tali attività e per l’erogazione dei servizi è previsto un complesso di strumenti istituzionali che vanno dalla gestione diretta del servizio all’appalto a terzi, dalla costruzione e gestione alla conclusione di accordi con altre amministrazioni pubbliche.
L’imprenditore che intende investire in Calabria deve trovare la massima convenienza a farlo. Per raggiungere questi obbiettivi necessitano norme di semplificazione dell’attività amministrativa, con l’uso della conferenza di servizi, che deve pervenire ad una decisione entro breve tempo e dei meccanismi che consentono il rapido superamento dell’inerzia di qualsiasi pubblica amministrazione.
Il nuovo ruolo assegnato ai Consorzi richiede flessibilità operativa e aderenza alle specifiche esigenze delle realtà locali. Perciò si è inteso attribuire il massimo risalto alla sua autonomia, che è innanzitutto statutaria e che si riflette nell’ampia possibilità riconosciuta a svariati soggetti di partecipare al Consorzio. Nella medesima prospettiva si inserisce la drastica riduzione degli atti sottoposti al controllo di legittimità da parte dell’Assessorato all’Industria che riguarderà solo pochi atti fondamentali, contribuendo, anche per questa via a rendere più rapida l’attività del Consorzio. E’ conservata comunque la possibilità, in caso di gravi irregolarità, di sciogliere gli Organi dei Consorzi.
Tutte le novità postulano un adeguamento della macchina organizzativa ai nuovi compiti. L’organizzazione deve essere snella, efficiente e deburocratizzata; ciò passa attraverso la riduzione dell’attuale composizione degli organi del Consorzio e l’assetto delle competenze che privilegia la netta separazione delle attività “politiche “ di indirizzo con quelle di gestione.
Ad evitare il pericolo di interventi episodici e non coordinati è previsto che il Consorzio operi sulla base di strumenti programmatori ben definiti, di proiezione quinquennale che siano coerenti con gli indirizzi definiti dalla Regione.
3.2 L’evoluzione del Progetto di Legge (PP. LL. N. 256/5^ e N. 260/5^)
In attesa del riordino dell’organizzazione dell’amministrazione regionale e degli enti sub-regionali, anche economici, la regione in attuazione dell’art. 65 D.P.R. 24/07/1977 N° 616, ed a norma dell’art. 36 della legge 5/10/1991 N° 317, della legge 19/07/1993 N° 237 e 08/08/1995 N° 314, con la Legge Regionale 29/05/1997 N° 13 si tenta di disciplinare per la prima volta, dopo la legge 4/72, l’assetto, le funzioni e la gestione dei Consorzi per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale.
Questa legge è stata rinviata dal Commissario di Governo della Regione Calabria al Consiglio Regionale perché in contrasto con la normativa nazionale.
Finalmente, questo disegno di legge, viene riformulato con deliberazione del Consiglio Regionale N° 388 del 10/01/2000, ma il Commissario di governo lo rinvia al Consiglio Regionale per la modifica degli art. 18, c. 6 e 5; art. 22; art. 25 in aperta violazione delle leggi nazionali.
La nuova amministrazione regionale, insediatasi nel mese di Giugno 2000 tenta una forzatura e riapprova, il testo originario, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ed il governo nazionale in risposta pone la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale.
Dopo queste vicende il progetto di legge viene riesaminato dalla Prima Commissione Permanente-Politica Istituzionale, nelle sedute del 28 Novembre e 19 Dicembre 2001, nelle quali viene definito il nuovo testo mediante modifica degli art. 18 e 22 nonché stralcio dell’art. 25, il relatore sarà l’On. Gianfranco Leone. Questa è l’evoluzione del progetto di legge ( PP. LL. N. 256/5^ e N. 260/5^ ) che sarà successivamente approvato dal Consiglio Regionale, risultante dalle ricerche effettuate presso la Prima Commissione Permanente-Politica Istituzionale.
3.3 I nuovi “Consorzi per lo Sviluppo Industriale” in Calabria
La Regione Calabria, con la legge regionale 24/12/2001 N° 38, disciplina l’assetto, la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale in attuazione dell’art. 65 del D.P.R. 616/1977.
Il fine è quello di predisporre degli strumenti di politica industriale per la Regione, adeguati alle esigenze che si stanno sviluppando nell’ambito dell’economia regionale. Il nodo centrale è quello di permettere alle imprese che vogliono insediarsi nelle aree industriali di trovare un ambiente complessivamente più favorevole a quello che è lo sviluppo dell’imprenditoria stessa.
In effetti si è cercato di far diventare i Consorzi come dei sistemi territoriali capaci di accogliere e di dare tutti quelli che sono i servizi necessari all’imprenditoria, realizzando le migliori condizioni ambientali in termini di servizi, di assistenza, di consulenza, di promozione di quegli strumenti nuovi che vanno dai patti territoriali ai contratti d’area, in maniera che chi decide di fare impresa in Calabria ha tutte le agevolazioni possibili per procedere in questa direzione.
I Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di sviluppo industriale assumono la denominazione unica di “ Consorzi per lo Sviluppo Industriale”, l’area di competenza coincide di norma con il territorio della provincia d’appartenenza.
I Consorzi sono Enti Pubblici Economici costituiti per la promozione dell’industrializzazione e dell’insediamento d’attività produttive, sono anche strumenti della Regione per la promozione industriale secondo il coordinamento, l’indirizzo ed il controllo della Giunta Regionale.
I Consorzi già costituiti hanno sede in Crotone, Cosenza, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia, (possono trasferire la sede in altro comune della provincia, ovvero istituire sedi operative previa deliberazione dell’Assemblea generale).
Per quanto riguarda il Consorzio di Lamezia Terme per il quale era in atto una procedura di liquidazione, questo prosegue senza soluzione di continuità tutte le attività e rapporti in essere di competenza del già esistente “ Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Lamezia Terme”, la cui procedura di liquidazione, per effetto della nuova legge, viene sospesa. Continua ad operare sul territorio di pertinenza del vecchio Ente , utilizzando a tal fine: i locali dell’attuale sede, il personale dipendente, nonché i beni strumentali, le infrastrutture e le opere di urbanizzazione, tuttora esistenti.
Possono partecipare ai Consorzi, oltre la Regione con una quota non inferiore al 25%, i Comuni, le Province, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, altri Enti ed Istituti pubblici, Associazioni d’imprenditori, Istituti di Credito, Imprese e Consorzi d’Imprese, nonché altri soggetti previsti dall’art. 36 della legge 317/91, che abbiano interesse ed operino nelle aree di pertinenza del Consorzio.
3.4 Lo statuto
Lo Statuto disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dei Consorzi stabilendo, nel rispetto della legislazione statale e regionale, in particolare:
a) L’ammontare iniziale del fondo di dotazione dei Consorzi ed i criteri per la determinazione dei conferimenti;
b) I requisiti e le modalità d’ammissione di nuovi soggetti partecipanti;
c) I criteri generali per l’esercizio delle funzioni attribuite o delegate ai Consorzi dalle leggi statali e regionali;
d) La composizione e il funzionamento degli organi consortili e le relative norme di nomina e rinnovo;
e) Le competenze attribuite ai singoli organi;
f) I criteri per il ripiano di eventuali disavanzi da parte dei soggetti partecipanti.
Lo statuto e le relative modificazioni sono adottati dall’assemblea Generale del Consorzio e approvate con Decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta Regionale.
3.5 Gli organi
Sono organi dei Consorzi di Sviluppo Industriale:
· L’Assemblea Generale;
· Il Comitato direttivo;
· Il Presidente;
· Il Collegio dei Revisori dei Conti.
· Il Direttore
La durata in carica degli Organi è fissata in 5 anni per i membri dell’ Assemblea Generale ed il Comitato Direttivo, con possibilità di rielezione per una sola volta, e in 3 anni per il Collegio dei Revisori dei Conti. Ai componenti degli organi suddetti si applicano, in materia di incompatibilità, le disposizioni nazionali e regionali vigenti
3.6 L’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è composta dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati o loro delegati. L’Assemblea Generale è Competente sui seguenti atti fondamentali:
a) Adotta lo Statuto e le modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo la terza votazione, a maggioranza semplice;
b) Elegge il Comitato Direttivo ed il Presidente;
c) Decide sull’ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;
d) Determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per riparare eventuali disavanzi;
e) Propone l’affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati;
f) Fissa le indennità spettanti ai membri del Comitato Direttivo, al Presidente, al Collegio dei Revisori dei Conti e l’entità del gettone di presenza ai componenti dell’Assemblea Generale.
g) Approva entro il 31 Ottobre di ogni anno, il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) relativo all’esercizio successivo, ed entro il 30 Aprile, il Bilancio di Esercizio predisposto dal Comitato Direttivo. Il termine di approvazione del Bilanci di Esercizio può essere prorogato eccezionalmente al 30 Giugno, previa apposita deliberazione del comitato direttivo;
h) Delibera sulla contrazione dei mutui;
i) Adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio.
3.7 Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo, presieduto dal Presidente del Consorzio, è composto da un numero variabile da cinque a sette membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, ed i rimanenti dall’Assemblea Generale.
Il Comitato Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione non riservati all’Assemblea Generale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente e dei dirigenti. In particolare:
a) approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi;
b) disciplina l’ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni secondo le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1, 2,4 e 9della legge n. 127/97, in quanto compatibili;
c) approva la proposta del Piano Economico e Finanziario e, sulla base degli indirizzi definiti dall’Assemblea Generale, gli accordi di programma;
d) stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;
e) approva i regolamenti per cedere in proprietà o in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio ha acquisito la disponibilità;
f) nomina il Direttore Generale del Consorzio, scegliendolo tra il proprio personale di ruolo con qualifica dirigenziale, munito di laurea. In difetto può conferire, con scelta motivata e con modalità di evidenza pubblica, il relativo incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella dell’Assemblea Generale a esperti o professionisti estranei all’amministrazione dell’ente, in possesso del diploma di laurea, di età non superiore a 60 anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità.
Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.
Possono essere componenti del Comitato Direttivo anche soggetti esterni all’Assemblea Generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.
3.8 Il Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.
3.9 Il Direttore
Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio; gli spettano, secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento, tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l’esterno, che la legge e lo Statuto stesso non abbiano riservato agli organi consortili.
3.10 Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da due membri effettivi e due supplenti iscritti all’albo di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992, [1]è eletto dal Consiglio Regionale con una votazione per i membri effettivi ed una per i membri supplenti, ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
3.11 La Funzione dei Consorzi
I Consorzi di sviluppo industriale, nell’ambito dei territori dei comuni consorziati in cui operano, provvedono in particolare:
a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del Piano regionale di sviluppo, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
b) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento;
c) alla ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all’applicazione di innovazioni tecnologiche;
d) alla promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;
e) alla assunzione, sulla base di apposite convenzioni con la Regione e gli enti locali, di iniziative per favorire l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese le iniziative finalizzate all’introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità;
f) a curare la promozione di patti territoriali e contratti d’area;
g) all’acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l’azione promozionale per l’insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all’attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive. La gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi può essere attuata anche avvalendosi di cooperative, Consorzi di gestione e società a capitale misto;
h) alla vendita, all’assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate. A tal fine, il Comitato Direttivo dei Consorzi con proprio atto individua le aree ed i criteri per l’assegnazione;
i) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all’ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini;
j) alla vendita, alla locazione e alla locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate;
k) alla realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali, commerciali all’ingrosso ed al minuto o destinate a centri e servizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali;
l) all’assunzione e promozione dell’erogazione di servizi per favorire l’insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la cessione di aree per l’insediamento di aziende di servizio convenzionate con i Consorzi;
m) all’esercizio delle attività previste dall’articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
n) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/97;
o) alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;
p) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e all’attuazione di programmi di reindustrializzazione;
q) alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10;
r) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l’utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi;
s) a promuovere la costituzione ovvero a partecipare a società consortili di cui all’articolo 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
t) all’assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungi mento dei fini istituzionali, anche mediante la promozione di società e di Consorzi di gestione a capitale misto.
Nell’esercizio delle loro attività i Consorzi si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l’equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività di programmazione, ivi compresi quelli del personale.
3.12 Delega alle Province
Sono delegate alle Province le funzioni amministrative di cui all’art. 2 D.L. 20/05/1993 N° 149 convertito in legge 19/07/1993 N° 237, ossia la delega all’approvazione degli strumenti urbanistici dei Consorzi, mentre non devono intervenire sulla programmazione industriale, questo emendamento è stato inserito su richiesta dell’On. Borrello (risulta dal resoconto sommario della Commissione) in quanto sarebbe contraddittorio rispetto al quadro legislativo attuale non attribuire tale delega alle Province.
3.13 I Programmi di Attività
I Consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi quinquennali di attività e di organizzazione, che si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico. I piani sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.
I programmi e le attività sono approvati dall’Assemblea Generale entro 180 giorni dal suo insediamento e trasmessi alla Regione entro 10 giorni dall’adozione. Essi devono indicare:
a) le azioni di promozione delle attività produttive e gli specifici interventi per realizzarle;
b) le risorse finanziarie necessarie e le diverse fonti di provvista;
c) le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte, riguardanti la razionalizzazione delle strutture consortili, al fine di ridurne i costi e migliorarne l’esistenza;
d) l’eventuale costituzione di società o consorzi o la partecipazione a loro per la gestione di servizi consortili o per le attività di assistenza alle imprese.
La Regione, entro 30 giorni dal ricevimento dei programmi, al fine di esaminare contestualmente i vari interessi coinvolti, indice una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare, oltre agli Enti pubblici o privati consorziati, anche altri soggetti direttamente o indirettamente interessati dagli interventi previsti in detti programmi ed attività, nonché i dirigenti dei Dipartimenti regionali interessati.
La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni raccolte nella conferenza di servizi, approva i programmi entro e non oltre 60 giorni dalla data di svolgimento della stessa conferenza, trascorsi i quali opera l’istituto del silenzio-assenso.
3.14 Il Bilancio
Il bilancio del Consorzio si conforma alle norme stabilite dallo Stato in modo da consentire la lettura per programmi, obiettivi ed interventi.
[2]I Consorzi devono predisporre ed approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il piano economico-finanziario, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all’esercizio dell’anno successivo e farlo pervenire entro dieci giorni alla Giunta Regionale che esercita il controllo entro 30 giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, si intende approvato.
3.15 Il Capitale e i mezzi finanziari
Il capitale di proprietà dei Consorzi è formato dai conferimenti dei partecipanti al momento della loro costituzione e da quelli successivi, dai contributi in conto capitale, aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dalla loro attività.
I mezzi finanziari di cui i Consorzi possono disporre sono costituiti oltre che da quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività, anche:
a) dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte degli altri organismi partecipanti, ripartito secondo i criteri indicati nello statuto;
b) dai fondi regionali, statali e comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi;
c) da finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine.
3.16 Le Funzioni della Regione
I Consorzi di Sviluppo Industriale diventano strumenti della Regione per le attività di promozione industriale nel territorio regionale con particolare riferimento alla realizzazione di infrastrutture.
La Giunta regionale:
a) emana atti di indirizzo e di coordinamento dell’attività dei Consorzi;
b) approva i piani economici e finanziari dei Consorzi.
La Giunta regionale esercita il controllo sul Piano economico e finanziario (P.E.F.).
Il controllo sul P.E.F. è esercitato entro 40 giorni dal ricevimento dell’atto ed il termine può essere sospeso, per una sola volta con richiesta da parte dell’Assessorato all’Industria, di chiarimenti o elementi integrativi, ricevuti i quali la Giunta, entro i successivi 30 giorni, dovrà esprimersi definitivamente.
3.17 Il Controllo e la Vigilanza
Il controllo interno sull’attività dei Consorzi di sviluppo industriale spetta al Collegio dei Revisori dei Conti.
La vigilanza sull’attività dei Consorzi di sviluppo industriale è esercitata dalla Giunta Regionale, anche mediante l’acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei Revisori dei Conti e tende a verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, e della pianificazione territoriale.
Nell’esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’industria od autonomamente, può:
a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei Consorzi;
b) provvedere, previa diffida, agli organi dell’ente al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di commissari ad acta.
Nei casi in cui sia maturata la scadenza statutaria senza che si sia provveduto da parte dell’Assemblea alla formale proroga dell’Ente ai sensi e nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 37 ter, comma 7, della legge regionale n. 10/1998, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’industria od autonomamente, procede alla nomina di un Commissario straordinario di liquidazione.
3.18 I Piani Regolatori delle Aree
Gli strumenti urbanistici di cui all’articolo 51 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e relative varianti sono adottati dall’Assemblea del Consorzio, previo parere dei comuni consorziati. Gli strumenti urbanistici sono approvati dalla provincia ed hanno valenza di piani territoriali di coordinamento ai sensi dell’articolo 5 della legge 1150/1942.
Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, [3]salvo quanto disposto dall’articolo 53 del D.P.R. n. 218/1978 e le relative funzioni sono esercitate dai Presidenti dei Consorzi, previa comunicazione ai sindaci dei territori interessati.
I Consorzi possono avvalersi delle procedure d’urgenza di cui alla legge 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi, i Consorzi possono concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa. In caso di partecipazione del comune o dei comuni interessati all’accordo di programma, ove l’accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, si applicano le norme di cui all’articolo 27, commi 4 e 5,della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell’articolo 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per aree ecologicamente attrezzate si intendono quelle che sono dotate o si dotano delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza, oltre ad adeguati impianti e sistemi di monitoraggio ambientale dei livelli atmosferici, acustici ed elettromagnetici.
I Consorzi che si sono dotati dell’attrezzatura di tutela ambientale, della salute e della sicurezza richiedono alla Provincia di dichiararne la qualificazione come area ecologicamente attrezzata. Il Presidente della Provincia, previa opportuna verifica, provvede con proprio atto al relativo riconoscimento.
3.19 Le Opere di Urbanizzazione
I Comuni possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi e delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di una convenzione tipo predisposta dai Consorzi stessi.
La realizzazione diretta può avere ad oggetto le opere di urbanizzazione interne all’area di intervento e quelle esterne, ivi comprese le aree acquisite dal Consorzio o dai comuni, che risultino funzionali e necessarie alla piena attrezzatura dell’area interessata. La realizzazione può anche avere ad oggetto in tutto o in parte le opere o le infrastrutture necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi. Il Consorzio può altresì assumere la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, anche non di pertinenza dell’area interessata, purché funzionali alle attrezzature della stessa.
La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in base a progetti esecutivi predisposti dal Consorzio ed approvati dall’amministrazione comunale.
La determinazione delle spese per le opere da realizzare, le modalità di valutazione e di cessione delle opere e delle relative aree sono stabilite sulla base della convenzione.
Le convenzioni stipulate tra Consorzio e Comuni sulla base della convenzione tipo costituiscono, a favore del Consorzio, atto di concessione per la realizzazione delle opere indicate.
3.20 Manutenzione ed Esercizio Infrastrutture
La Regione, la Provincia, i Comuni e altri enti possono affidare ai Consorzi di sviluppo industriale la manutenzione e l’esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci a servizio delle attività produttive e da realizzare nell’ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi.
Per le opere per le quali è prevista, a norma dell’atto di affidamento, la consegna all’ente pubblico titolare, i compiti di manutenzione ed esercizio sono svolti dal Consorzio fino al giorno della consegna stessa. Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio svolgerà i relativi compiti per il tempo della sua durata.
I Consorzi di sviluppo industriale provvedono alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti.
3.21 Passaggio dal vecchio al nuovo regime
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale 24/12/2001 N° 38, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore all’industria, delibera lo scioglimento degli organi ordinari già esistenti, contestualmente, nomina un commissario straordinario che provvede fino alla nomina dei nuovi Consigli di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a nove mesi:
a) Alla gestione dei Consorzi;
b) Alla redazione dell’ inventario delle loro infrastrutture e dei loro beni patrimoniali realizzati con finanziamenti pubblici;
c) Alla stesura di una relazione sullo stato delle attività e passività;
d) All’adeguamento dello statuto del Consorzio alle norme della nuova legge.
I Commissari dei Consorzi di amministrazione straordinaria esistenti alla data di entrata in vigore della legge assumono e svolgono le funzioni sopra descritte.
I Commissari adottano nel termine di 100 giorni dalla nomina, tutti gli atti necessari per consentire la nomina dell’assemblea generale dei Consorzi, che deve essere insediata entro i successivi 30 giorni, l’assemblea provvederà alla nomina del Consiglio di amministrazione, dai verbali della seduta del Consiglio Regionale del 15/01/2001 risulta che il motivo per cui è stato deciso il commissaria mento dei Consorzi è l’insediamento di nuovi organi che dovranno procedere ad approvare il nuovo statuto, che è il documento da cui nascerà il nuovo Ente.
I Consorzi la cui durata scade prima dell’entrata in vigore della nuova legge, sono prorogati di un anno.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della nuova legge potranno essere istituiti nuovi Consorzi in aree con almeno 150.000 abitanti che abbiano una vocazione industriale.
I soggetti proponenti (Comuni, Province,Enti pubblici e soggetti privati) dovranno garantire al costituendo Consorzio un patrimonio in beni e in risorse pari almeno a 100 miliardi di cui il 40% in risorse finanziarie. La giunta regionale, previo parere vincolante della competente commissione consiliare, procederà all’approvazione. Per quanto riguarda la possibilità di costituzione di nuovi Enti, và precisato che è stata oggetto di un intenso dibattito in Consiglio, principalmente per quanto i limiti imposti dalla nuova legge, infatti la soluzione adottata impone in risorse finanziarie solo il 40% dei 100 miliardi che costituiscono il patrimonio iniziale e tenendo conto che la Regione apporta il 25%, quindi diventa più facile e meno oneroso per Comuni e Province reperire le necessarie risorse finanziarie.
3.22 Conflitto d’interesse Regione-Stato
Il Consiglio Regionale a seguito di rinvio , del Commissario di Governo della Regione Calabria, ha riapprovato i progetti di legge riunificati ( PP. LL. N. 256/5^ e N. 260/5^) con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Governo della Repubblica, in risposta a questo atto insubordinazione, ha promosso, davanti alla Corte Costituzionale la questione di legittimità delle seguenti norme: art. 18, comma 5 “Nel caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili o di riscontrate gravi irregolarità nella gestione e nel perseguimento delle finalità istituzionali, il Presidente della giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’industria od autonomamente, può procedere allo scioglimento degli organi stessi ed alla nomina di un Commissario straordinario.” e comma 6 “La gestione commissariale non può avere durata superiore a sei mesi. Entro tale termine devono essere ricostituiti gli organi di amministrazione ordinaria”, art. 22 “Qualora sia opportuno effettuare l’esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa del Consorzio, il Direttore indice la conferenza dei servizi e uffici interessati. Le conferenze sono indette, in particolare, qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati servizi o uffici dell’amministrazione regionale, provinciale, comunale o di altre amministrazioni. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono conto degli atti predetti. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi al Presidente del Consorzio il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 14, della legge 07/08/1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.” Ed articolo 25 “Al fine di potenziare e riqualificare l’offerta di appetibilità del territorio calabrese e favorire la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, la Giunta regionale, di concerto con i Presidenti dei Consorzi e previo parere della Commissione consiliare competente, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, per singolo Consorzio, le filiere produttive da privilegiare, tenendo conto della vocazione dei singoli territori.”.
I motivi sono:
a) Per l’articolo 18 commi 5 e 6, prevedendo che in caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi consortili o di riscontrate gravi irregolarità nella gestione e nel perseguimento delle finalità istituzionali che il Presidente della Giunta regionale possa procedere allo scioglimento degli organi stessi ed alla nomina di un commissario straordinario, per un periodo non superiore a sei mesi, che provvede alla gestione ordinaria ed alla ricostituzione degli organi statutari. Forme di ingerenza della regione sulla attività e sugli organi dei consorzi per le aree di sviluppo industriale che ponendosi in contrasto sia con la disciplina statale di riferimento di cui all’articolo 36 della legge n. 341/91 e all’articolo 11 della legge n. 341/95 che configurando i Consorzi come Enti Pubblici Economici, attribuisce alla regione soltanto il controllo sui piani economici e finanziari di detti enti locali territoriali, sia con il principio di buona amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione non che con il principio di autonomia degli enti locali territoriali di cui all’articolo 128 della Costituzione;
b) Per i medesimi motivi sopra esposti è censurabile l’articolo 25 che prevede che la regione individui in ciascun Consorzio “ Le filiere produttive da privilegiare tenendo conto della vocazione dei singoli territori.”;
c) L’articolo 22 che prevede il procedimento della conferenza dei servizi non è in linea con la recentissima disciplina statale di cui agli articoli da 9 a 12 della legge 24/11/2000 n. 340 che ha ulteriormente modificato le disposizioni vigenti della legge n. 241/90 in materia di conferenza dei servizi.
Per i su esposti motivi il Commissario di Governo della Regione Calabria ha rinviato il provvedimento a nuovo esame del Consiglio Regionale. Questo è quanto risulta dal telegramma inviato dal Commissario di Governo al Presidente del Consiglio Regionale ed al Presidente della Giunta Regionale.
[1] F.GALGANO Diritto Commerciale “Le Società”, Bologna 1999 Pag. 294
[2] GIUSEPPE FARNETI Gestione e Contabilità dell’Ente Locale, Rimini 1997, Pag. 101
[3] F.GALGANO, Diritto Privato, Milano 1996, Pag. 120