Basilea 2
Introduzione
"Basilea 2" è il nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali
delle banche. In base ad esso le banche dei paesi aderenti dovranno
accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai vari
rapporti di credito assunti, valutato attraverso lo strumento del
rating. In questa sezione del sito diamo una breve, ma, ci
auguriamo, esaustiva informazione sulla storia dell'accordo, sui suoi
autori e sui soggetti interessati, sugli scopi e sulle attese conseguenze
dell'accordo stesso.
I soggetti
Gli Accordi di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche sono il
frutto del lavoro del Comitato di Basilea,
istituito dai governatori delle Banche centrali dei dieci paesi più
industrializzati (G10) alla fine del 1974. I membri attuali del Comitato
provengono da Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati
Uniti.
Il Comitato opera in seno alla BRI, Banca dei Regolamenti
Internazionali, con sede a Basilea, un'organizzazione internazionale
che ha lo scopo di promuove la cooperazione fra le banche centrali ed
altre agenzie equivalenti allo scopo di perseguire la stabilità monetaria
e finanziaria.
Il Comitato non possiede alcuna autorità sovranazionale e le sue
conclusioni non hanno alcuna forza legale. Le linee guida, gli standard,
le raccomandazioni del Comitato sono formulati nell'aspettativa che le
singole autorità nazionali possano redigere disposizioni operative che
tengano conto delle realtà dei singoli stati. In questo modo il Comitato
incoraggia la convergenza verso approcci comuni e comuni standard.
Il primo Accordo di Basilea - 1988-
Nel 1988 il Comitato di Basilea introduce il sistema di misurazione del
capitale comunemente chiamato Accordo di Basilea sul Capitale. E' il
primo Accordo di Basilea. Ad esso hanno
aderito, fino ad oggi, le autorità centrali di oltre 100 paesi. In
sintesi, tale documento definiva l'obbligo per le banche di accantonare
capitale nella misura dell'8% del capitale erogato, allo scopo di
garantire solidità alla loro attività.
L'accordo del 1988 presentava dei limiti di particolare rilevanza. L'8% di
accantonamento può essere giudicato troppo per una controparte poco
rischiosa e troppo poco per una controparte giudicata rischiosa: la
quantità di capitale assorbito era giudicata troppo poco sensibile al
rischio, e ciò nonostante alcuni correttivi introdotti negli anni
successivi.
Basilea 2 - Il Nuovo Accordo di Basilea
Nel gennaio 2001 il Comitato di Basilea ha pubblicato il documento "The
New Basel Capital Accord" (si veda la sezione "documenti ufficiali"), un
documento di consultazione per definire la nuova regolamentazione in
materia di requisiti patrimoniali delle banche. L'obiettivo è quello di
giungere, attraverso il confronto con le autorità di vigilanza dei vari
paesi ed una serie di indagini quantitative, ad un testo definitivo entro
la fine del 2003, mentre l'attuazione dell'accordo è prevista per la fine
del 2006.
I tre pilastri di Basilea 2
Il contenuto del Nuovo Accordo si articola su tre pilastri:
1. I Requisiti patrimoniali minimi
E' la parte del nuovo Accordo che più ci importa. E', in sostanza, un
affinamento della misura prevista dall'accordo del 1988 che richiedeva un
requisito di accantonamento dell'8%. In primo luogo ora si tiene conto del
rischio operativo (frodi, caduta dei sistemi; misura in parte riveduta nel
giugno 2002) e del rischio di mercato. In secondo luogo, per il rischio
di credito, le banche potranno utilizzare metodologie diverse di
calcolo dei requisiti. Le metodologie più avanzate permettono di
utilizzare sistemi di internal rating,
con l'obiettivo di garantire una maggior sensibilità ai rischi senza
innalzare né abbassare, in media, il requisito complessivo. La
differenziazione dei requisiti in funzione della probabilità d'insolvenza
è particolarmente ampia, soprattutto per le banche che adotteranno le
metodologie più avanzate.
2. Il controllo delle Banche Centrali
Tenendo conto delle strategie aziendali in materia di patrimonializzazione
e di assunzione di rischi, le Banche Centrali avranno una maggiore
discrezionalità nel valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche,
potendo imporre una copertura superiore ai requisiti minimi.
3. Disciplina del Mercato e Trasparenza
Sono previste regole di trasparenza per l'informazione al pubblico sui
livelli patrimoniali, sui rischi e sulla loro gestione.
Gli aspetti "critici" di Basilea 2
Sul documento originario di Basilea 2 sono state formulate numerose
critiche che hanno portato a modifiche che, pur non cancellando i dubbi,
dovrebbero attenuare le conseguenze negative attese dall'applicazione
dell'accordo. Quali sono queste conseguenze negative? Sono almeno tre:
1. La
discriminazione tra banche (quelle piccole non potranno utilizzare le
metodologie più avanzate, quindi subiranno un onere patrimoniale maggiore
rispetto ai grandi gruppi);
2. La penalizzazione del finanziamento alle piccole e medie imprese (PMI)
indotto dal sistema dei rating interni;
3. Il problema della prociclicità finanziaria (nei periodi di
rallentamento economico, l'Accordo avrebbe l'effetto di indurre le banche
a ridurre gli impieghi, causa il crescere del rischio, con la potenziale
conseguenza di inasprire la crisi stessa).
In questa sede non approfondiamo le problematiche di cui a i punti 1 e 3,
ma concentriamo l'attenzione sulle problematiche riguardanti le PMI legate
all'introduzione dell'accordo.
Basilea 2 e le piccole e medie imprese
Legare con maggiore aderenza il fabbisogno di capitale al rischio
sottostante a un finanziamento o a un investimento implica inevitabilmente
che il prezzo di quel finanziamento o di quell’investimento
divengano maggiormente sensibili al rischio implicitamente contenuto.
In seguito al recepimento delle nuove disposizioni regolamentare il
legame fra rating interno e pricing si farà più solido, più
strutturato e più trasparente. Ciò potrà indurre un effetto di carattere
restrittivo nei confronti delle imprese, in particolare le PMI, in quanto
i prenditori di minore qualità creditizia (tipicamente le piccole e medie
imprese) vedrebbero peggiorare le condizioni loro praticate con un effetto
di compressione della loro capacità di indebitamento e di revisione delle
opportunità di indebitamento.
In pratica, secondo una larga parte degli osservatori,
le banche sarebbero indotte a ridurre il credito
destinato alle PMI e ad aumentare al contempo i tassi di interesse.
Le pressioni di Banca d'Italia e della Bundesbank, volte a difendere la
specificità dei rispettivi sistemi economici caratterizzati dalla presenza
di migliaia di piccole imprese, hanno portato ad una parziale revisione
della bozza di accordo che prevede ora requisiti minimi patrimoniali
ridotti per l'esposizione delle banche verso le piccole e medie imprese.
Queste misure potranno ridurre, ma non eliminare l'impatto di Basilea 2
sulle PMI.
Nuovi scenari per le piccole e medie imprese
Il cambiamento, quindi, è deciso. Con questo, la prossima mossa tocca alle
imprese. Vogliamo concludere queste note con una riflessione di Reiner
Masera, Presidente dell'Istituto Sanpaolo IMI.
"La diffusione dei modelli di rating interno rappresenta pertanto un
cambiamento di grande portata anche nel rapporto tra banche ed imprese,
intervenendo nel ridefinire i confini dei rispettivi rapporti di relazione
informativa ed operativa." ... "Per le imprese di qualità media ed
inferiore, il rating determinato dalle banche diventerà una variabile
strategica per regolare il costo e l’efficienza delle proprie scelte di
struttura finanziaria e di finanziamento degli investimenti, nonché uno
strumento di valutazione delle possibilità di crescita e di
diversificazione. Il rating potrà rappresentare un utile indicatore a
supporto della definizione degli obiettivi di gestione per il management
contribuendo ad una più efficiente politica del capitale." "Le strategie
con cui le imprese affrontano questo ambiente competitivo non possono
essere carenti sul piano finanziario. È necessario ricercare la continua
coerenza tra struttura delle fonti e obiettivi più generali di crescita,
innovazione e posizionamento di mercato. La finanza d’impresa assumerà
pertanto un ruolo centrale, sovente decisivo quando siano in gioco anche
le opportunità di crescita esterne. Ciò determinerà verosimilmente una
maggiore importanza delle funzioni finanziarie all’interno delle imprese
ed una maggiore attenzione alla programmazione delle risorse e dei
processi di sviluppo. Si delinea un passaggio fondamentale per le imprese:
la funzione finanza diverrà tanto importante quanto quella commerciale,
organizzativa, tecnologica."
Il calendario di Basilea 2
Quando comincerà tutto questo? E' già cominciato.
Il calendario dell'accordo è stato fissato lo scorso luglio (2002).
• il 20/12/02 si è conclusa la terza ed ultima indagine sull'impatto del
Nuovo Accordo;
• il 29 aprile 2003 il Comitato ha pubblicato il terzo documento
consultivo (la terza bozza dell'accordo) e attenderà le osservazioni delle
banche centrali fino al 31 luglio;
• il 5 maggio 2003 il Comitato ha pubblicato i risultati del terzo studio
d'impatto;
• entro la fine del 2003 il Comitato di Basilea rilascerà il testo
definitivo di Basilea2; (*)
• nel 2006 verranno testati i risultati e per fine anno il nuovo accordo
verrà definitivamente attivato.(*)
(*) nota: sembra ormai certo che il Comitato di Basilea non riuscirà a
rilasciare il testo definitivo entro fine 2003; quindi anche la data di
definitiva attivazione potrebbe slittare di un anno.
Le imprese hanno dunque tre anni per adeguarsi? Assolutamente no!
I gruppi bancari che ambiscono al riconoscimento più avanzato dell’Accordo
(cd. Advanced Approach, che dovrebbe consentire i più rilevanti vantaggi
sul piano regolamentare ed operativo, nonché i maggiori benefici
patrimoniali) dovranno adottare il conteggio “parallelo” del nuovo e del
vecchio Accordo a partire da fine 2005; per fare ciò dovranno dimostrare
di avere adottato l’uso interno dei modelli da almeno tre anni,
secondo le indicazioni previste dall’Accordo stesso.
Di fatto l’Accordo, per i Gruppi bancari che ambiscono alle versioni
più sofisticate, entrerà in vigore nel corso del 2003, dovendo
rispettare almeno tre anni di conformità operativa, strumentale,
organizzativa per potersi qualificare per gli approcci più avanzati. La
Banca d’Italia ha indicato di attendersi che tutti i gruppi bancari
italiani con patrimonio tier 1 consolidato superiore a €.3/mld. adottino
gli approcci basati sui modelli interni.