L 25/07/1952 Num. 949


 

 Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione.


Articolo 33
Art. 33.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 161, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
 

Articolo 34
Art. 34.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 161, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
 

Articolo 35
Art. 35.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 161, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
 

Articolo 36
Art. 36.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 161, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
 

Articolo 37
Art. 37.

istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

  • a) dai conferimenti dello Stato;
  •  b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti;
  •  c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo articolo 39;
  • d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957. I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera
  • i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti: da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente; da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860; da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato. Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 7 agosto 1971, n. 685.
     

Articolo 38
Art. 38.

La Cassa, per lo svolgimento delle sue attività, potrà avvalersi anche del ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio l'autorizzi a contrarre direttamente. Con decreto del Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al comma precedente. (Omissis) (1). (1) Comma abrogato dall'art. 161, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
 

Articolo 39
Art. 39.

Il saggio degli interessi dovuti sulle operazioni di cui all'art. 34 effettuate dalla Cassa sarà determinato annualmente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. (Omissis) (1). (Omissis) (1). (Omissis) (1). (1) Comma abrogato dall'art. 161, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
 

Articolo 40
Art. 40.

Ai prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D, 16 marzo 1942, n. 267, dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipulazione del contratto di finanziamento. (Omissis) (1). (Omissis) (1). (Omissis) (1). (Omissis) (1). (Omissis) (1). (1) Comma abrogato dall'art. 161, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
 

Articolo 41
Art. 41.

(Omissis) (1). Sono ridotti a metà i diritti spettanti ai notari per la stipula o autenticazione delle firme delle scritture di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, i diritti di cancelleria per la trascrizione del privilegio ai sensi della lettera b) dello stesso articolo e i diritti spettanti agli ufficiali giudiziari per la notifica dell'atto di prestito ai terzi debitori ai sensi della lettera c) dell'articolo suddetto. (Omissis) (1). (1) Comma abrogato dall'art. 161, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
 

Articolo 42
Art. 42.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 161, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
 

Articolo 43
Art. 43.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 161, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
 

Articolo 44
Art. 44.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 161, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
 

Articolo 45
Art. 45.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 161, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
 

Articolo 46
Art. 46.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 161, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
 

Articolo 47
Art. 47.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 161, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
 

Articolo 48
Art. 48.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 161, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
 

Articolo 49
Art. 49.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 161, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
 

Articolo 50
Art. 50.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 161, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
 

Articolo 51
Art. 51.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 161, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.
 

Articolo 52
Art. 52.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 161, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.