06/10/1982 Num. 752
Norme per
l'attuazione della politica mineraria.
Articolo 1
Art. 1.
Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di
cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e
successive modificazioni ed integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo
nazionale, nonché dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della
piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei
fluidi geotermici e dei minerali radioattivi, salvo quanto disposto dal secondo
comma dell'articolo 4 e fatte salve le competenze delle regioni a statuto
ordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616. Sono fatte salve inoltre le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di miniere.
Articolo 2
Art. 2.
Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della
commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16
maggio 1970, n. 281, e sentite le organizzazioni dei lavoratori e le
associazioni imprenditoriali di categoria, fissa gli indirizzi generali della
politica nazionale nel settore minerario, nel quadro delle esigenze generali di
sviluppo economico del Paese, ed in linea con le politiche comunitarie in
materia mineraria, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di
razionale utilizzazione delle materie prime minerarie. Il CIPE entro il termine
suddetto, previo parere della commissione consultiva interregionale di cui
all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, individua inoltre le
sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica le
azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore. Il CIPE annualmente
verifica ed eventualmente modifica, previo parere della commissione consultiva
interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, le
indicazioni di cui al precedente comma. Il CIPE determina i criteri per il
coordinamento delle iniziative suscettibili di beneficiare di aiuti delle
Comunità economiche europee.
Articolo 3
Art. 3.
Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
[Consiglio superiore delle miniere] (1) e la commissione consultiva
interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e
d'intesa con i Ministri interessati, predispone entro tre mesi programmi
quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse
minerarie nazionali e di promuoverne la ricerca. I programmi, nonché i relativi
aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti all'approvazione del [Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI)] (1),
il quale li trasmette al Parlamento. I programmi, sulla base della stima del
fabbisogno nazionale di materie prime minerarie, della consistenza delle risorse
minerarie accertate e della previsione della possibilità di integrazione di tali
risorse attraverso partecipazioni e investimenti all'estero, indicano:
- a) le iniziative per una ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonché sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;
- b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;
- c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.
Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche. In tali zone e per tali minerali, fatte salve le competenze di cui al secondo comma dell'articolo 1, è sospeso il conferimento di nuovi permessi di ricerca fino alla conclusione delle attività di cui al successivo articolo 4, salvo provvedimento motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, [sentito il Consiglio superiore delle miniere] (2). I titolari di permessi di ricerca per le sostanze minerarie di cui al precedente articolo 1 sono tenuti a presentare entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del [CIPI] (1), a pena di decadenza dal titolo, progetti di ricerca adeguati alle manifestazioni presenti nelle aree oggetto del titolo minerario (3). Entro sessanta giorni dal ricevimento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito [il Consiglio superiore delle miniere, o] (2) i competenti organi delle regioni a statuto speciale, si pronuncia sui progetti di cui al precedente comma. In caso di valutazione negativa può essere pronunciata la decadenza dal titolo. Il controllo sull'esecuzione dei progetti è esercitato dagli ingegneri capo dei distretti minerari e dai competenti organi delle regioni a statuto speciale. (1) Il CIPI è stato soppresso dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n. 537. Le competenze sono ora ripartite tra il CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro ex art. 2, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 373. (2) Il Consiglio superiore delle miniere è stato soppresso dall'art. 1, comma 28, l. 24 dicembre 1993, n. 537. (3) Comma così modificato dall'art. 3, l. 15 giugno 1984, n. 246.
Articolo 4
Art. 4.
La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e
della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici,
geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle
prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche; geognostiche, geostatiche e
giacimentologiche; nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei
relativi studi illustrativi. Nel corso dell'esecuzione della ricerca di base
sono presi in considerazione tutti gli elementi geologici, geofisici, geochimici
e giacimentologici che interessano le strutture geominerarie cui possano essere
geneticamente legati giacimenti minerari di qualsiasi tipo, compresi quelli
relativi ai fluidi geotermici e ai minerali radioattivi. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attività di cui al
primo comma, direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, sulla base di
apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e, qualora
l'intervento ricada in regioni a statuto speciale, o nelle province autonome di
Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro competenze. Per lo svolgimento delle
attività di cui al primo comma nel territorio delle regioni a statuto speciale,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stipulare
convenzioni, separatamente o in compartecipazione con l'ENI, anche con enti ed
imprese minerarie di emanazione regionale, purché di comprovata competenza nel
campo della ricerca di base (1). Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato verifica in via preliminare ed assicura nel corso
dell'esecuzione delle convenzioni la coerenza e la compatibilità delle
metodologie di ricerca adottate. Le convenzioni devono tra l'altro individuare i
temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere i tempi di
realizzazione dello stesso. L'ENI esercita l'attività di cui al terzo comma ai
sensi della propria legge istitutiva, e può avvalersi di studi e ricerche
effettuati in proprio, ed effettuati od effettuabili da parte di università o di
altri soggetti pubblici o privati. I possessori dei fondi sui quali vengono
effettuate operazioni di ricerca di base non possono opporsi all'effettuazione
dei lavori di ricerca, ferme restando le vigenti norme di polizia mineraria. I
dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone a
disposizione di chiunque vi abbia interesse dandone avviso nella Gazzetta
Ufficiale . (1) Comma così modificato dall'art. 3, l. 15 giugno 1984, n. 246.
Articolo 5
Art. 5.
Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'articolo 2, secondo
comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito [il
Consiglio superiore delle miniere o] (1) i competenti organi delle regioni a
statuto speciale, dichiara, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale ,
le aree che risultano già indiziate per le sostanze minerali in generale ed in
particolare per quelle individuate ai sensi del predetto articolo 2, secondo
comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa. (1) Il Consiglio
superiore delle miniere è stato soppresso dall'art. 1, comma 28, l. 24 dicembre
1993, n. 537.
Articolo 6
Art. 6.
In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attività di ricerca di
base, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito [il
parere del Consiglio superiore delle miniere, o] (1) i competenti organi delle
regioni a statuto speciale, dichiara le aree indiziate per minerale con decreto
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale . (1) Il Consiglio superiore delle
miniere è stato soppresso dall'art. 1, comma 28, l. 24 dicembre 1993, n. 537.
Articolo 7
Art. 7.
Relativamente alle aree di cui agli articoli 5 e 6, i richiedenti titoli
minerari devono presentare programmi di ricerca e sviluppo minerario, da
valutarsi secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3.
Articolo 8
Art. 8.
La ricerca operativa consiste nell'esecuzione di studi di carattere
geogiacimentologico, geofisico e geochimico di dettaglio; nell'esecuzione di
fori di sonda, di scavi a cielo aperto ed in sotterraneo per la ricerca e la
delimitazione di nuovi giacimenti minerari; nelle operazioni di campionatura e
relative valutazioni; nell'elaborazione statistica dei dati; nell'esecuzione di
studi di fattibilità minerari e mineralurgici.
Articolo 9
Art. 9.
Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree
dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 5 e 6 (e riguardanti le sostanze
minerali di cui al secondo comma dell'articolo 2) i quali presentino programmi
di ricerca e sviluppo giudicati idonei con le modalità di cui al penultimo comma
dell'articolo 3, sono concessi contributi nella misura massima del 70 per cento
delle spese afferenti a:
- a) studi e rilievi di dettaglio geogiacimentologici, minerari, minerallurgici, topografici, geofisici e geochimici (1); b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;
- c) opere stradali, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca;
- d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduzione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonché loro ampliamento e rammodernamento;
- e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio e simili (2).
Le spese per le opere di cui al comma precedente sono ammissibili a contributo nella misura strettamente adeguata, all'effettiva entità della ricerca. Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica. I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito [il Consiglio superiore delle miniere] (3) o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale. L'ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonché la congruità delle spese sostenute. Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario, o dai competenti organi delle regioni a statuto speciale. I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, la erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori (4). (1) Lettera così modificata dall'art. 3, l. 30 luglio 1990, n. 221. (2) Comma così modificato dall'art. 3, l. 15 giugno 1984, n. 246. (3) Il Consiglio superiore delle miniere è stato soppresso dall'art. 1, comma 28, l. 24 dicembre 1993, n. 537. (4) Comma aggiunto dall'art. 3, l. 15 giugno 1984, n. 246.
Articolo 10
Art. 10.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dal comma 9 dell'art. 58, l. 27 dicembre
1997, n. 449.
Articolo 11
Art. 11.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dal comma 9 dell'art. 58, l. 27 dicembre
1997, n. 449.
Articolo 12
Art. 12.
Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19, L. 25 luglio 1952,
n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati a concedere
finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione
mineraria, per programmi di investimenti relativi alla coltivazione,
preparazione e valorizzazione - ivi comprese le opere infrastrutturali - delle
sostanze minerali definite all'articolo 2, secondo comma. (Omissis) (1). Per le
concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande relative al finanziamento
di nuovi investimenti devono riguardare programmi di ampliamento,
ristrutturazione ed ammodernamento (2). Gli istituti e le aziende di credito,
dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la domanda di ammissione al
contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della
relativa istruttoria. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del
tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma (3). Il contributo in
conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, con decreto, sentito [il Consiglio superiore
delle miniere (4) o qualora l'intervento ricada nei rispettivi territori
d'intesa con i competenti organi delle regioni a statuto speciale. La misura del
finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un
periodo massimo di preammortamento di cinque anni, è pari al 70 per cento degli
investimenti necessari all'estrazione e alla preparazione del minerale, ivi
comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi è pari al
70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20,
D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche e integrazioni, in vigore
al momento della stipulazione del contratto di finanziamento. Ai finanziamenti
agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11,
21 e 22, D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche e integrazioni.
I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo
previsto dall'articolo 20, L. 12 agosto 1977, n. 675 (5). (1) Comma abrogato
dall'art. 3, l. 15 giugno 1984, n. 246. (2) Comma così sostituito dall'art. 3,
l. 15 giugno 1984, n. 246. (3) Vedi anche il d.m. 3 agosto 1983. (4) Il
Consiglio superiore delle miniere è stato soppresso dall'art. 1, comma 28, l. 24
dicembre 1993, n. 537. (5) Vedi anche il d.m. 19 aprile 1985.
Articolo 13
Art. 13.
Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con le
agevolazioni previste da altre leggi statali, mentre sono cumulabili con quelle
concesse da regioni a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, o da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali, nei
limiti da stabilire con delibera del CIPE. Limitatamente alle iniziative
localizzate nei territori di cui all'articolo 1, D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, è
consentito il cumulo del finanziamento a tasso agevolato previsto dal precedente
articolo 12 con il contributo in conto capitale di cui all'articolo 9, comma 4,
della legge 1º marzo 1986, n. 64 (1). Il cumulo degli interventi di cui al
precedente comma non deve superare il 70 per cento del costo globale preventivo
del programma di investimento (2). (1) Comma così modificato dall'art. 3, l. 30
luglio 1990, n. 221. (2) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 15 giugno
1984, n. 246.
Articolo 14
Art. 14.
Per motivi strategici o di economia generale del Paese, [il CIPI] (1), con la
partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, può deliberare,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito [il Consiglio superiore delle miniere e] (2) le regioni interessate, il
mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o più miniere per un
periodo di tempo non superiore a, tre anni. Il parere della regione deve essere
espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso
favorevolmente. Nella delibera di cui al comma precedente, [il CIPI] (1)
determina la decorrenza dello stato di potenziale coltivazione, anche
retroattiva e comunque non anteriore alla data di ricevimento della domanda del
concessionario (3). Nella proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, devono essere indicati i singoli minerali e miniere
interessati nonché, per ciascuna miniera, le spese relative e la quantità di
manodopera necessaria. Durante il mantenimento in stato di potenziale
coltivazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può
autorizzare una produzione del minerale limitatamente a quei quantitativi che
non comportino un aumento della, spesa complessiva ovvero che comportino un
aumento di spesa non superiore all'onere a carico dello Stato per il trattamento
straordinario di integrazione salariale per gli addetti alla produzione (4). Le
spese complessive sono a carico dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di
contributi per addetto, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi ai
materiali di acquisto e di consumo e alla mano d'opera necessaria con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non sono in ogni
caso rimborsati i maggiori costi necessari per la produzione autorizzata ai
sensi del precedente secondo comma (5). L'attività di cui ai commi precedenti è
svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione,
l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del
contributo annuo deliberato (3). Con la stessa procedura di cui al primo comma,
[il CIPI] (1) può deliberare la cessazione del mantenimento in stato di
potenziale coltivazione. (1) Il CIPI è stato soppresso dall'art. 1, l. 24
dicembre 1993, n. 537. Le competenze sono ora ripartite tra il CIPE, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro ex art. 2, d.p.r. 20 aprile
1994, n. 373. (2) Il Consiglio superiore delle miniere è stato soppresso
dall'art. 1, comma 28, l. 24 dicembre 1993, n. 537. (3) Comma aggiunto dall'art.
3, l. 15 giugno 1984, n. 246. (4) Comma così modificato dall'art. 5, l. 31
luglio 1987, n. 318. (5) Comma così modificato dall'art. 3, l. 15 giugno 1984,
n. 246.
Articolo 15
Art. 15.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 3, l. 30 luglio 1990, n. 221.
Articolo 16
Art. 16.
Ai fini dell'utilizzo del fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, [il CIPI] (1)
considera con priorità le domande relative a progetti di ricerca applicata
rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di quelli
esistenti per lo sviluppo tecnologico o la razionalizzazione dei procedimenti di
estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali, per la elaborazione e la
sperimentazione dei processi mineralurgici e metallurgici sostitutivi di quelli
tradizionali, nonché per l'aumento della produttività. [Il CIPI] (1) può altresì
prendere in considerazione i progetti di ricerca applicata relativi ai noduli
polimetallici. (1) Il CIPI è stato soppresso dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993,
n. 537. Le competenze sono ora ripartite tra il CIPE, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro ex art. 2, d.p.r. 20 aprile 1994,
n. 373.
Articolo 17
Art. 17.
1. Al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero,
sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE, possono essere concessi all'ENI,
all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed alle imprese
minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della
ricerca operativa, nonché alle società titolari di concessioni minerarie in
attività di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti
tecnici ed economici indicati dal CIPE, contributi fino al 70 per cento delle
spese sostenute all'estero per:
- a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatico e minero-minerallurgico;
- b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilità;
- c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria;
- d) acquisizione di partecipazioni in attività di ricerca mineraria già iniziata (1).
2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di miniere all'estero, o quote di esse, già in attività di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o in società che gestiscono prevalentemente attività minerarie, o per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, alla preparazione e alla valorizzazione dei minerali. Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalità della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto per il quale è stato concesso il finanziamento stesso (1).
3. [Il CIPI] (2), con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le priorità nella concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento delle materie prime minerarie deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonché agli obbiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario sul territorio nazionale. I contributi e i finanziamenti sono concessi, previa delibera [del CIPI] (2) con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, tenuto conto di eventuali agevolazioni concesse da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, [sentito il Consiglio superiore delle miniere] (3). Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero dei contributi di cui al comma 1 in caso di esito positivo delle ricerche (1).
4. Le somme recuperate affluiscono ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la promozione dell'attività mineraria all'estero.
5. La commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della L. 15, giugno 1984, n. 246, controlla la corrispondenza delle spese eseguite al piano tecnico-finanziario nonché la congruità delle spese sostenute.
6. I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori.
7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota, annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori (4). (1) Comma così sostituito dall'art. 3, l. 30 luglio 1990, n. 221. Il contributo di cui al presente comma è stato sostituito da un finanziamento agevolato, concesso ed erogato con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo (art. 7, l. 11 maggio 1999, n. 140). (2) Il CIPI è stato soppresso dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n. 537. Le competenze sono ora ripartite tra il CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro ex art. 2, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 373. (3) Il Consiglio superiore delle miniere è stato soppresso dall'art. 1, comma 28, l. 24 dicembre 1993, n. 537. (4) Articolo così sostituito dall'art. 6, d.l. 31 luglio 1987, n. 318, conv. in l. 3 ottobre 1987, n. 399.
Articolo 18
Art. 18.
Tra le operazioni assicurabili in relazione ai rischi politici ai sensi
dell'articolo 15, primo comma, lettera e) , della legge 24 maggio 1977, n. 227,
sono comprese quelle inerenti le attività di ricerca, sviluppo e produzione di
minerali all'estero.
Articolo 19
Art. 19.
Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, entro il
30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione della presente legge e
sull'attuazione dei programmi in essa previsti.
Articolo 20
Art. 20.
Sono autorizzate le seguenti spese, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel periodo 1982-86:
- a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 60 miliardi;
- b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 9, lire 100 miliardi;
- c) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 14 o mantenute in fase produttiva, ovvero riattivate ai sensi dell'articolo 15, la somma di lire 110 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982;
- d) per la promozione dell'attività di ricerca mineraria e l'acquisizione o la partecipazione, in miniere all'estero, di cui all'articolo 17, lire 100 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'anno 1982 (1);
- e) per i programmi di cui al primo punto della delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, lire 20 miliardi per l'anno 1982, erogabili con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentiti i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.
Sono altresì autorizzati, per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 12, quattro limiti di impegno quindicennali, decorrenti dagli anni 1983, 1984, 1985 e 1986, dell'importo di lire 1 miliardo per l'anno 1983 e di lire 3 miliardi per ciascuno dei tre anni successivi (2). (1) Lettera così modificata dall'art. 6, d.l. 31 luglio 1978, n. 318, conv. in l. 3 ottobre 1987, n. 399. (2) Vedi anche l'art. 11, l. 28 febbraio 1986, n. 41.
Articolo 21
Art. 21.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno
finanziario 1982, valutato in lire 24 miliardi, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.