L 27/02/1985 Num. 49


 

 Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione



Articolo 1
Art. 1.

1. istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper.

2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:

  • a) siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;
  •  b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.

4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi:

  • 1) all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o lo ammodernamento dei mezzi di produzione e/o i servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi (1);
  •  2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati:

  • a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;
  • b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4.

6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti già perfezionati e il contributo di cui all'articolo 17 della presente legge (1). (1) Numero così modificato dall'art. 12, L: 5 marzo 2001, n. 57. (2) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1986, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui la disciplina ivi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige.


Articolo 2
Art. 2.

1. Il Foncooper è alimentato:

  • a) dalla anticipazione di lire 90 miliardi di cui almeno 20 miliardi da destinare alle cooperative di cui al successivo articolo 14, per l'esercizio finanziario 1984, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro;
  • b) dalle quote di ammortamento per capitali e dagli interessi corrisposti dalle cooperative mutuatarie;
  • c) dalle rate di rientro dei mutui stipulati ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e del decreto ministeriale 19 giugno 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 26 luglio 1971, istitutivo, presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, di un fondo speciale conto finanziamenti;
  • d) dalle disponibilità finanziarie di cui al comma successivo.

2. Il fondo speciale conto finanziamenti di cui al comma precedente, lettera c) , viene soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disponibilità residue, salva restando l'erogazione dei mutui già deliberati, affluiranno al Foncooper (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1986, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui la disciplina ivi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige.


Articolo 3
Art. 3.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 12, l. 5 marzo 2001, n. 57.


Articolo 4
Art. 4.

1. I crediti derivanti dai finanziamenti concessi ai sensi del precedente articolo 1 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

2. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita nei commi successivi.

3. Il privilegio immobiliare è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione dei privilegi per le spese di giustizia e di quelli di cui all'articolo 2780 del codice civile, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi.

4. Per quanto riguarda il privilegio sui beni mobili, esso segue i privilegi per i contributi a istituti, enti o fondi speciali che gestiscano forme di assicurazione sociale obbligatoria.

5. Il privilegio di cui sopra è annotato nell'apposito registro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º ottobre 1947, n. 1075, presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui si trovano i beni.

6. Le annotazioni sono effettuate anche presso gli uffici della circoscrizione nella quale la cooperativa aveva la propria sede all'atto della stipulazione del contratto di finanziamento.

7. Qualora nei confronti della stessa cooperativa siano fatte più annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorità tra le rispettive ragioni è determinato dalla data delle annotazioni medesime.

8. Nessuna garanzia di qualsiasi altra natura deve essere richiesta.

9. Le eventuali perdite, accertate dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione, restano a carico del Foncooper.

10. Il privilegio di cui ai commi precedenti è esente da qualsiasi tassa o imposta indiretta sugli affari.


Articolo 5
Art. 5.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 12, l. 5 marzo 2001, n. 57.


Articolo 6
Art. 6.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 12, l. 5 marzo 2001, n. 57.


Articolo 7
Art. 7.

1. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilità delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalità di acquisizione delle relative garanzie (1).

2. Il Foncooper è amministrato, con separata contabilità, dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione.

3. Alla fine di ogni anno la Sezione trasmetterà al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita relazione illustrativa sullo stato di utilizzazione del fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione e all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del tesoro.

5. Con lo stesso decreto viene fissata la misura dell'interesse annuo che la sezione è tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate. (1) Comma così sostituito dall'art. 12, l. 5 marzo 2001, n. 57.


Articolo 8
Art. 8.

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stipula apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, con il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 1, comma 1. La convenzione prevede un distinto organo competente a deliberare sui finanziamenti di cui al presente titolo. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 12, l. 5 marzo 2001, n. 57.


Articolo 9
Art. 9.

Ai finanziamenti del Foncooper si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'art. 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1986, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui la disciplina ivi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige.


Articolo 10
Art. 10.

(Omissis) (1). (1) Sostituisce l'art. 3, primo comma, del d.lg.c.p.s. 15 dicembre 1947, n. 1421.


Articolo 11
Art. 11.

(Omissis) (1). (1) Sostituisce l'art. 10, d.lg.c.p.s. 15 dicembre 1947, n. 1421.


Articolo 12
Art. 12.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 161, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.


Articolo 13
Art. 13.

Gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'art. 10, D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella L. 25 novembre 1983, n. 649, emessi dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione sono soggetti, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, alla ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1986, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui la disciplina ivi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige.


Articolo 14
Art. 14.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 12, l. 5 marzo 2001, n. 57.


Articolo 15
Art. 15.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 12, l. 5 marzo 2001, n. 57.


Articolo 16
Art. 16.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 12, l. 5 marzo 2001, n. 57.


Articolo 17
Art. 17.

1. istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione un fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione (1).

2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 (2).

3. L'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori patrimoniali delle società stesse e delle cooperative partecipate alla data della domanda (2).

4. Le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalità ed onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni (2).

5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonché concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le società finanziarie possono, altresì, svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici (2).

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed è approvato il relativo schema, nonché sono individuate le modalità di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicità delle iniziative di cui al comma 5 (2). (1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 219, l. 23 dicembre 1996, n. 662. (2) I commi da 2 a 6 così sostituiscono gli originari commi da 2 a 7, per effetto dell'art. 12, l. 5 marzo 2001, n. 57.


Articolo 18
Art. 18.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 12, l. 5 marzo 2001, n. 57.


Articolo 19
Art. 19.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 12, l. 5 marzo 2001, n. 57.


Articolo 20
Art. 20.

1. Le disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per effetto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e all'articolo 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983), sono ridotte di lire 180 miliardi. Tale somma sarà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. A ciascuno dei fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 17 è conferita la somma di lire 90 miliardi, cui si fa fronte con le entrate di cui al precedente comma.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1986, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui la disciplina ivi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige.


Articolo 21
Art. 21.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 161, d.lg. 1º settembre 1993, n. 385.


Articolo 22
Art. 22.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad incrementare la propria partecipazione al fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione nella misura di 20 miliardi per ciascuno degli anni 1985-86-87. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, alla voce «Interventi a sostegno della cooperazione industrialeº.


Articolo 23
Art. 23.

1. Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall'articolo 6- bis del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 10 milioni a lire 20 milioni e da lire 17 milioni a lire 40 milioni.

2. La ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 20, ottavo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è elevata dal 10 al 12,50 per cento (1). (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1986, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui la disciplina ivi prevista concerne la regione Trentino-Alto Adige.


Articolo 24
Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.