L 19/12/1992 Num. 488
Disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per
l'agevolazione delle attività produttive.
Articolo 1
Art. 1.
1. Il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della
legge 1º marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363.
Articolo 2
Art. 2.
1. A decorrere dal 1º maggio 1993 il Dipartimento per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno sono soppressi. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, l'Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un
dettagliato rapporto contenente l'inventario di tutti gli interventi e progetti
realizzati o avviati a realizzazione o non ancora iniziati alla predetta data in
conformità alla legge 1º marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, con
particolare riguardo:
- a) ai progetti speciali e al loro stato di attuazione;
- b) alla realizzazione delle opere di completamento e al loro trasferimento agli enti competenti per legge, con particolare riferimento al patrimonio progettuale degli schemi idrici;
- c) all'incentivazione delle attività produttive, con l'indicazione dell'ammontare delle iniziative agevolate e di quelle le cui domande sono tuttora in istruttoria o risultano approvate dagli istituti di credito;
- d) all'attività degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno;
- e) all'utilizzo degli stanziamenti assegnati dalla citata legge 1º
marzo 1986, n. 64, e a quelli residui, sia di competenza che di cassa.
Articolo 3
Art. 3.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993,
sentite le competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, che si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi
regolamenti, uno o più decreti legislativi per disciplinare il trasferimento
delle competenze del Dipartimento per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) affidamento al Ministro del bilancio e della programmazione economica del coordinamento, della programmazione e della vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale;
- b) affidamento ad un'amministrazione dello Stato degli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree del territorio nazionale individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
- c) attribuzione ad una o più amministrazioni dello Stato dell'attività di programmazione e di coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale. Le stesse amministrazioni provvedono altresì al completamento delle infrastrutture in corso di realizzazione alla data del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti per legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono sottoposti all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;
- d) conferimento delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), nell'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1º marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al fine di provvedere al loro riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione;
- e) utilizzazione del personale già in servizio alla data del 14 agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e presso gli altri organismi dell'intervento straordinario, prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima, ed in particolare per le funzioni tecniche e di supporto alle attività di cui alle lettere a) , b) e c) del presente comma;
- f) emanazione di norme
transitorie per garantire la successione delle amministrazioni individuate nei
rapporti giuridici e finanziari facenti capo ai cessati organismi
dell'intervento straordinario e per assicurare l'attuazione degli interventi in
corso e di quelli previsti dalla presente legge nonché dal decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima.
-
Articolo 4
Art. 4.
1. Ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1º marzo 1986, n. 64, e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'articolo 17, commi 1 e 10, della legge medesima, sono soppressi con decorrenza 1º maggio 1993 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della citata legge 1º marzo 1986, n. 64.
DL 22/10/1992 Num. 415
Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (1). (1) Vedi
anche l'art. 5, d.m. 20 ottobre 1995, n. 527.
Articolo 1
Art. 1.
1. In attesa della trasformazione dell'intervento straordinario attraverso un
graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree
depresse del territorio nazionale anche attraverso il ripristino della dotazione
finanziaria di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64, garantendo la continuità di
sviluppo dei territori meridionali, è autorizzata la spesa di lire 13.800
miliardi per il finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui
alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno
1992, lire 2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.075 miliardi per l'anno 1994.
Alla ripartizione del residuo importo di lire 6.250 miliardi per gli anni
successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono
essere assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali. 1- bis . Per gli
interventi di cui al D.L. 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, è
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1994.
2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri (1):
- a) le agevolazioni sono calcolate in «equivalente sovvenzione nettoº secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunità economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali;
- b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditività anche sociale identificati nella stessa delibera (2);
- c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio;
- d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo (3).
3. Restano ferme le disposizioni della L. 1º marzo 1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione alle attività produttive che alla data di entrata in vigore del D.L. 14 agosto 1992, n. 363, risultavano:
- a) inseriti nei contratti di programma già approvati dal CIPI o negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge 1º marzo 1986, n. 64 (4);
- b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
- c) relativi a Centri di ricerca e Progetti di ricerca, non inclusi nei contratti di programma, per i quali è stato emanato il provvedimento di ammissibilità;
- d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'articolo 9, comma 14, della L. 1º marzo 1986, n. 64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente articolo;
- e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. 14 agosto 1992, n. 363, ivi comprese quelle riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione dei contratti di programma e degli accordi di programma, purché siano stati avviati a realizzazione gli investimenti alla predetta data ovvero riguardino investimenti per i quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con le società convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati. 3- bis . Gli interventi richiesti con domanda acquisita dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. 14 agosto 1992, n. 363, che non rientrano in quelli di cui alle lettere a) , b) , c) , d) ed e) del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al comma 2. 3- ter . In ogni caso il provvedimento di concessione per gli interventi di cui al comma 3, lettera e) , ha durata limitata a ventiquattro mesi, termine entro il quale il programma di investimento deve essere completato; detto termine può essere eccezionalmente prorogato per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore.
4. Gli stanziamenti già individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti dall'Agenzia per le agevolazioni industriali, con provvedimento di concessione provvisoria, non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di consuntivo (5).
5. Ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali della Comunità europea sono assicurate le risorse di cassa disponibili, necessarie per far fronte al finanziamento delle quote di competenza nazionale. A tal fine l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede alle relative erogazioni con priorità rispetto ad ogni altra destinazione. Per agevolare l'utilizzo dei finanziamenti diretti alla realizzazione degli interventi cofinanziati dalla CEE, il CIPE, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno, individua le risorse della legge 1º marzo 1986, n. 64, destinate dalle regioni ai medesimi interventi. Dette risorse affluiscono al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per il successivo trasferimento alle regioni secondo le norme in vigore.
6. La somma di lire 1.200 miliardi destinata con delibera CIPE del 3 agosto 1988 al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 13 della legge 1º marzo 1986, n. 64, fa carico sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1 ed è inscritta, in ragione di lire 300 miliardi per l'anno 1992 e di lire 450 miliardi per ciascuno degli anni 1993-1994, sul capitolo 8816 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (6) per gli anni suddetti. La disponibilità riveniente per effetto di quanto precede è corrispondentemente portata ad integrazione delle risorse destinate al finanziamento degli incentivi alle attività produttive di cui alla citata legge n. 64 del 1986.
7. Le risorse dei fondi strutturali
comunitari programmate per gli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992 e non ancora
impegnate al 31 dicembre 1992, sono proposte dalle competenti amministrazioni
dello Stato, sentite le regioni interessate, per la revoca da parte della
Commissione CEE per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi con
priorità nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati. Le risorse
impegnate al 31 dicembre 1991 in relazione ai programmi approvati che non
abbiano dato luogo all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e
non spese almeno nella misura del 40% entro il 31 dicembre 1992, sono proposte
alla Commissione delle Comunità europee per essere revocate e successivamente
riprogrammate per la parte corrispondente alla percentuale non spesa:
conseguentemente si procede alla rimodulazione delle relative quote di
cofinanziamento nazionale. 8. Per la realizzazione di progetti strategici
funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonché
per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 2, entro i limiti delle
risorse destinate dal CIPE, è autorizzato il ricorso a mutui il cui onere, per
capitale ed interessi, è assunto a totale carico del bilancio dello Stato, da
contrarre tramite primari istituti di credito identificati dal [Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione
economica] (7), per il complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione
di lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e di lire 1.000
miliardi per l'anno 1995. I prestiti sono contratti nel secondo semestre di
ciascun anno anche per la quota non impegnata nell'anno precedente. Qualora alla
realizzazione dei progetti intervengano altre amministrazioni con risorse
proprie, si provvede con gli accordi di programma, come disciplinati dalla
delibera CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE delibera, previo parere
delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, la programmazione dei progetti strategici nei limiti delle
disponibilità di cui alla citata legge 1º marzo 1986, n. 64, e al presente
comma. 9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il CIPE provvede, su proposta del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, alla revoca dei
finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani annuali di
attuazione, rientranti anche nella competenza regionale, che non risultino
avviati entro i termini previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali.
Le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla programmazione per il
finanziamento di interventi previsti dal presente decreto, con priorità per gli
interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati.
10. Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993, gli organi amministrativi scaduti
dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, nonché degli enti
di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui all'articolo 6 della legge
1º marzo 1986, n. 64. 11. (Omissis) (8). 12. (Omissis) (8). 13. All'onere
derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.125
miliardi per l'anno 1992, lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175
miliardi per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450 miliardi per
l'anno 1993 e lire 900 miliardi per l'anno 1994, relativo ai prestiti di cui al
comma 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro (6) per l'anno 1992, all'uopo
parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento. 14. Le disposizioni di cui
al comma 1 dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si intendono
riferite anche all'erogazione della somma di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 22 aprile 1991, n. 134, per le finalità ivi previste. 15. Il
Ministro del tesoro (7) è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. (1) Vedi anche Delib. CIPE 27 aprile 1995.
(2) Lettera così sostituita dall'art. 13, l. 31 gennaio 1994, n. 97. (3) Vedi
anche l'art. 9, l. 27 dicembre 1997, n. 449. (4) Per un'interpretazione
autentica della presente lettera, vedi l'art. 13, d.l. 8 febbraio 1995, n. 32,
conv. in l. 7 aprile 1995, n. 104. (5) Per un'interpretazione autentica del
presente comma, vedi art. 7, l. 11 maggio 1999, n. 140. (6) Ora, Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. (7) Ora, Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. (8) Comma soppresso dalla
legge di conversione.
Articolo 2
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.