L 17/02/1982 Num. 46
Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale
Articolo 1
Art. 1.
autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di
lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al «Fondo speciale per la ricerca
applicata istituito con l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le
quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria.
Articolo 2
Art. 2.
[Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i
seguenti soggetti:
- a) imprese industriali;
- b) consorzi tra le imprese industriali;
- c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;
- d) società di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a) , b) , c) ed e) , nonché tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
- e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a) , b) e c) , nonché dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
- f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici;
- g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale (1);
- g- bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (2).
Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attività:
- 1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;
- 2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;
- 3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;
- 4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.
La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del precedente primo comma è deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica] (3). (1) Lettera aggiunta dall'art. 4, l. 5 agosto 1988, n. 346. (2) Lettera aggiunta dall'art. 2, d.l. 23 settembre 1994, n. 547, conv. in l. 22 novembre 1994, n. 644. (3) Articolo abrogato dall'art. 9, d.lg. 27 luglio 1999, n. 297, a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'art. 6, comma 2, d.lg. 297/1999 cit.
Articolo 3
Art. 3.
[Le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle
conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali, finanziabili nelle forme
previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e
modificazioni, riguardano sia la costituzione e l'ampliamento di strutture di
trasferimento sia l'attuazione di specifici programmi di trasferimento (1).
Presso il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è
costituito il comitato per il trasferimento tecnologico formato da esperti
nominati dal Ministro su designazione degli enti pubblici di ricerca e delle
associazioni degli imprenditori e degli artigiani. Il comitato ha lo scopo di
definire le linee di un sistema di iniziative e di procedure per il
trasferimento tecnologico] (2). (1) Vedi d.p.r. 18 marzo 1997, n. 104. (2)
Articolo abrogato dall'art. 9, d.lg. 27 luglio 1999, n. 297, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'art. 6, comma 2, d.lg.
297/1999 cit.
Articolo 4
Art. 4.
[Per facilitare l'accesso della piccola e media industria al «Fondo speciale per
la ricerca applicataº nonché il trasferimento delle conoscenze ed innovazioni
scientifiche alle stesse aziende, possono essere concessi contributi alle
aziende di cui al presente articolo, singole o consorziate, a fronte di spese
sostenute per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo, fino ad un
importo massimo del 50 per cento dei costi sostenuti nel limite di 200 milioni
per singolo richiedente per anno. Le ricerche devono essere svolte presso
laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati e debitamente
autorizzati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle politiche agricole e forestali [e delle partecipazioni
statali] (1), che li includerà in apposito albo entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge (2). [L'IMI erogherà i contributi su
presentazione delle fatture convenientemente documentate, in particolare sul
tipo, la qualità, il contenuto della ricerca e del servizio svolti] (3). I
contributi vengono erogati a valere sulla quota del fondo riserva alla piccola e
media industria, per un importo massimo pari al 15 per cento del totale della
riserva disponibile in un anno. Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica adotta, entro due mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, il regolamento di attuazione della presente norma (4)] (5). (1)
Soppresso, ora Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. (2) Vedi anche d.m. 16 giugno 1983. (3) L'IMI è stato sottoposto al
regime di privatizzazione delle imprese pubbliche a partecipazione statale e
trasformato in S.p.A.; a riguardo vedi artt. 15 ss., d.l. 11 luglio 1992, n.
333, conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359; d.l. 23 aprile 1993, n. 118, conv. in l.
23 giugno 1993, n. 202; d.l. 31 maggio 1994, n. 332, conv. in l. 30 luglio 1994,
n. 474. (4) Vedi il d.m. 14 maggio 1982. (5) Articolo abrogato dall'art. 9,
d.lg. 27 luglio 1999, n. 297, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo decreto di cui all'art. 6, comma 2, d.lg. 297/1999 cit.
Articolo 5
Art. 5.
[Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con
proprio decreto ripartisce le disponibilità complessive del fondo di cui al
precedente articolo 1 esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, quali risultano anche per effetto del conferimento autorizzato con
l'articolo 1, destinandole, annualmente, in relazione alle effettive esigenze di
intervento, agli interventi previsti dall'articolo 4 della legge 25 ottobre
1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, nelle forme previste
per l'attuazione dei programmi di cui al successivo articolo 8. La riserva del
40 per cento di cui all'art. 3, L. 14 ottobre 1974, n. 652, e la riserva del 20
per cento di cui all'art. 10, L. 12 agosto 1977, n. 675, vengono rideterminate
ogni anno sulle disponibilità nette complessive del fondo] (1). (1) Articolo
abrogato dall'art. 9, d.lg. 27 luglio 1999, n. 297, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del primo decreto di cui all'art. 6, comma 2, d.lg. 297/1999
cit.
Articolo 6
Art. 6.
[Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti non sono cumulabili con
quelle previste a carico del fondo di cui al precedente articolo 14 e con quelle
previste a carico del fondo di cui all'art. 3, L. 12 agosto 1977, n. 675, per
programmi aventi lo stesso oggetto e le medesime finalità] (1). (1) Articolo
abrogato dall'art. 9, d.lg. 27 luglio 1999, n. 297, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del primo decreto di cui all'art. 6, comma 2, d.lg. 297/1999
cit.
Articolo 7
Art. 7.
[L'istruttoria tecnico-economica per gli interventi a favore dei progetti di
ricerca applicata di cui alla L. 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive
integrazioni e modificazioni, è affidata all'IMI che esprime il giudizio
complessivo di validità (1). Le preselezioni dei progetti presentati e la
proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo speciale per la
ricerca applicata e la scelta delle forme di intervento sono affidate al
comitato tecnico-scientifico di cui al comma seguente. L'ammissione viene decisa
dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla
base del parere di conformità dei progetti rispetto agli indirizzi generali
sulla ricerca applicata determinati dal [CIPI] (2), ai requisiti dei singoli
progetti, e all'entità dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso. Il
comitato tecnico scientifico, da costituirsi entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è composto di dodici membri di
qualificata esperienza tecnico-scientifica nominati dal Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e designati: tre dallo stesso
Ministro, due dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, uno
dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tre dalle
associazioni maggiormente rappresentative dei settori produttivi ed uno ciascuno
dal CNR, dall'ENEA e dall'Istituto superiore di sanità. I membri del comitato ed
i relativi supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati una
sola volta. Il comitato si riunisce almeno una volta al mese (3). L'ammissione
di ciascun progetto agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata
viene deliberata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del
Fondo [e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte dell'IMI con il
beneficiario] (1) devono aver luogo al massimo entro otto mesi dalla data di
presentazione della domanda (4)] (5). (1) L'IMI è stato sottoposto al regime di
privatizzazione delle imprese pubbliche a partecipazione statale e trasformato
in S.p.A.; a riguardo vedi artt. 15 ss., d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in
l. 8 agosto 1992, n. 359; d.l. 23 aprile 1993, n. 118, conv. in l. 23 giugno
1993, n. 202; d.l. 31 maggio 1994, n. 332, conv. in l. 30 luglio 1994, n. 474.
(2) Il CIPI è stato soppresso dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n. 537. Tutte le
sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in base a quanto stabilito dall'art. 2, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 373.
(3) Comma così sostituito dall'art. 3, d.l. 31 gennaio 1995, n. 26, conv. in l.
29 marzo 1995, n. 95. (4) Vedi, anche, il d.m. 7 agosto 1982. (5) Articolo
abrogato dall'art. 9, d.lg. 27 luglio 1999, n. 297, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del primo decreto di cui all'art. 6, comma 2, d.lg. 297/1999
cit.
Articolo 8
Art. 8.
[Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
avvalendosi eventualmente della consulenza del CNR e degli altri enti pubblici
di ricerca, definisce e sottopone all'approvazione del [CIPI] (1) programmi
nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente
innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio
periodo] (2). (1) Il CIPI è stato soppresso dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n.
537. Tutte le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale in base a quanto stabilito dall'art. 2, d.p.r. 20
aprile 1994, n. 373. (2) Articolo abrogato dall'art. 9, d.lg. 27 luglio 1999, n.
297, a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui
all'art. 6, comma 2, d.lg. 297/1999 cit.
Articolo 9
Art. 9.
[Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica affida
l'esecuzione dei programmi di cui all'articolo precedente, con contratti di
ricerca, ai soggetti di cui all'art. 2 della presente legge (1). I contratti di
ricerca sono stipulati dall'Istituto mobiliare italiano su richiesta del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con i
soggetti di cui allo stesso art. 2, che abbiano una stabile organizzazione in
Italia; detti contratti debbono prevedere i criteri da seguire nei riguardi dei
possibili sviluppi della ricerca nella fase di esecuzione dei contratti stessi e
per la definizione della metodologia di utilizzazione dei risultati parziali o
finali (2). La ricerca oggetto del contratto di norma deve concludersi con la
fase del prototipo di ricerca e del progetto pilota sperimentale, che precede
quella della innovazione, sviluppo e preindustrializzazione. I soggetti di cui
al secondo comma possono avvalersi, per lo sviluppo della ricerca loro affidata,
delle stazioni sperimentali per l'industria e di altri organismi pubblici di
ricerca. Sono esclusi dai benefici del presente articolo gli obiettivi di
ricerca compresi in altri programmi pubblici. La scelta del soggetto con cui
stipulare il contratto di ricerca è preceduta dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'oggetto specifico della ricerca ed è effettuata dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in deroga alle norme
vigenti sulla contabilità generale dello Stato, sentito il comitato di cui
all'articolo 7] (3). (1) Vedi d.m. 16 dicembre 1983; d.m. 1º dicembre 1984; d.m.
8 maggio 1986; d.m. 4 giugno 1986; d.m. 10 luglio 1987; d.m. 28 settembre 1988;
d.m. 21 maggio 1992. (2) Vedi anche d.m. 21 dicembre 1984; d.m. 1º giugno 1988.
(3) Articolo abrogato dall'art. 9, d.lg. 27 luglio 1999, n. 297, a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'art. 6, comma 2,
d.lg. 297/1999 cit.
Articolo 10
Art. 10.
[In relazione a particolari obiettivi nei settori di rispettivo interesse, le
imprese, gli enti di ricerca, gli enti pubblici economici, le amministrazioni
pubbliche, anche regionali, possono proporre al Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica gli oggetti delle ricerche da commettere con i
contratti. Nel caso in cui la ricerca sia effettuata su proposta di
un'amministrazione pubblica o che questa vi sia comunque interessata, il
contratto deve prevedere la partecipazione, in forma appropriata, di detta
amministrazione, al fine di definire compiti e responsabilità in relazione a
quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente (1)] (2). (1) Vedi
d.m. 18 dicembre 1995. (2) Articolo abrogato dall'art. 9, d.lg. 27 luglio 1999,
n. 297, a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui
all'art. 6, comma 2, d.lg. 297/1999 cit.
Articolo 11
Art. 11.
[Il controllo sullo svolgimento della ricerca oggetto del contratto va
effettuato periodicamente dal Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, che si avvale a tal fine del comitato di cui all'art.
7 [e dell'IMI] (1), oltre che del suo ufficio. I risultati delle ricerche
appartengono allo Stato. Il contratto può prevedere che, nel caso in cui i
risultati siano brevettabili e suscettibili di sfruttamento produttivo, il
diritto al brevetto sia ceduto all'impresa a titolo oneroso sulla base di
indicazioni del comitato di cui all'articolo 7. Il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui
all'articolo 7, sottopone al [CIPI] (2) un rapporto sui risultati finali della
ricerca oggetto del contratto e riferisce annualmente sull'andamento della
gestione dei singoli contratti di ricerca, nonché sulla loro rispondenza agli
obiettivi previsti e alle direttive emanate, anche con riferimento alla
valutazione del rapporto costi-benefici (3)] (4). (1) L'IMI è stato sottoposto
al regime di privatizzazione delle imprese pubbliche a partecipazione statale e
trasformato in S.p.A.; a riguardo vedi artt. 15 ss., d.l. 11 luglio 1992, n.
333, conv. in l. 8 agosto 1992, n. 359; d.l. 23 aprile 1993, n. 118, conv. in l.
23 giugno 1993, n. 202; d.l. 31 maggio 1994, n. 332, conv. in l. 30 luglio 1994,
n. 474. (2) Il CIPI è stato soppresso dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n. 537.
Tutte le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale in base a quanto stabilito dall'art. 2, d.p.r. 20
aprile 1994, n. 373. (3) Vedi d.m. 28 aprile 1982. (4) Articolo abrogato
dall'art. 9, d.lg. 27 luglio 1999, n. 297, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del primo decreto di cui all'art. 6, comma 2, d.lg. 297/1999 cit.
Articolo 12
Art. 12.
[Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, saranno emanate norme per
disciplinare le modalità di funzionamento del comitato di cui al precedente
articolo 7 e verrà predisposto uno schema di convenzione tipo da valere per la
stipulazione dei contratti di ricerca. Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica può, per l'espletamento dei compiti previsti
dai precedenti articoli, richiedere, anche nominativamente, alle amministrazioni
dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici,
il comando del personale occorrente sino al numero massimo di venticinque unità.
Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione o
ente di provenienza] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 9, d.lg. 27 luglio
1999, n. 297, a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di
cui all'art. 6, comma 2, d.lg. 297/1999 cit.
Articolo 13
Art. 13.
Per il finanziamento dei programmi di cui agli art. 8, 9, 10, 11 e 12 è
destinata, ad una apposita sezione del fondo speciale per la ricerca applicata
di cui alla L. 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed
integrazioni, una somma fino a lire 500 miliardi nel triennio 1981-83, a valere
sui conferimenti autorizzati, a favore del fondo stesso, con l'art. 3 del D.L.
31 luglio 1981, n. 414, convertito, con modificazioni, nella L. 2 ottobre 1981,
n. 544, e con l'art. 1 della presente legge. Le somme non utilizzate alla fine
di ogni anno vengono trasferite alle altre disponibilità del fondo.
Articolo 14
Art. 14.
Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito
il «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologicaº. Il fondo è
amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25
novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di
imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a
nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi
produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di
progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente
considerate. Il [CIPI] (1), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del
fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali
dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria
(2). (1) Il CIPI è stato soppresso dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n. 537.
Tutte le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale in base a quanto stabilito dall'art. 2, d.p.r. 20
aprile 1994, n. 373. (2) Vedi, anche, art. 64, l. 7 agosto 1982, n. 520; art. 3,
d.l. 9 aprile 1984, n. 62, conv. in l. 8 giugno 1984, n. 212; art. 14, l. 22
dicembre 1984, n. 887; art. 7, l. 28 novembre 1985, n. 710; art. 11, l. 28
febbraio 1986, n. 41; art. 12, l. 1º marzo 1986, n. 64; art. 3, l. 22 dicembre
1986, n. 910; artt. 3 e 6, l. 7 agosto 1997, n. 266.
Articolo 15
Art. 15.
[Le disponibilità del fondo di cui all'articolo precedente sono destinate alla
concessione di finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni,
comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento ad un tasso di
interesse pari al 15 per cento e al 60 per cento, rispettivamente nel periodo di
preammortamento e di ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'art. 20
del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del
contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui all'art. 16 (1). Per
le domande di agevolazione presentate da piccole e medie imprese la misura del
tasso di interesse nel periodo di ammortamento del finanziamento è fissata al 50
per cento del tasso di riferimento come definito ai sensi del primo comma. Per
le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n.
218, la predetta misura è fissata al 25 per cento (2). Il finanziamento non può
superare l'80 per cento del previsto costo del programma e viene erogato per gli
importi e alle scadenze fissate nel contratto o nel decreto di concessione di
cui all'art. 16. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate nel periodo
di attuazione del programma non può superare l'80% dell'ammontare del
finanziamento. Il residuo 20 per cento è erogato dopo la presentazione di idonea
documentazione attestante la avvenuta realizzazione del programma (1). Su
motivata richiesta dell'impresa il fondo può erogare, in luogo di una quota non
superiore al 50 per cento del finanziamento di cui al precedente comma e sulla
base della quota stessa, un contributo pari al valore attuale della differenza
tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di
riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento
calcolate al tasso previsto dal contratto. Per la determinazione dell'importo
del contributo di cui al precedente comma viene applicato un tasso di
attualizzazione di tre punti inferiori al costo di provvista vigente, sulla base
del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica previsto all'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, alla data
di stipulazione del contratto di cui al terzo comma del successivo art. 16. Il
contributo di cui al precedente comma è assoggettato al regime tributario
previsto dall'articolo 55, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597,
ed è compreso nel rapporto proporzionale di cui agli artt. 58 e 61 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica nel periodo d'imposta in cui concorre
alla formazione del reddito di impresa. Ai fini della concessione dei benefici
previsti dal presente articolo sono escluse le spese sostenute anteriormente ai
due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione ai benefici
stessi] (3). (1) Comma così modificato dall'art. 37, l. 5 ottobre 1991, n. 317.
(2) Comma aggiunto dall'art. 37, l. 5 ottobre 1991, n. 317. (3) Articolo
abrogato dall'art. 54, comma 5, l. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dalla
data di pubblicazione del decreto di attuazione del citato comma 5.
Articolo 16
Art. 16.
[Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate, insieme con i
programmi, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che
provvede all'istruttoria, secondo modalità deliberate dal [CIPI] (1)] (2). Gli
interventi del fondo di cui al precedente articolo 14 sono deliberati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un
comitato tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma dell'articolo 4
della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante designato dal Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e da cinque esperti
altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle
produzioni industriali, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di intesa con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica. Il [CIPI] (1) definisce l'entità, le condizioni e le
modalità dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire
nel contratto di cui al comma successivo. [A seguito della delibera del [CIPI]
(1), tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
l'impresa viene stipulato, anche in deroga alle disposizioni sulla
amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, un
contratto in cui sono specificati gli impegni dell'impresa in ordine ad
obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché gli
adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali
partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, l'importo e le
condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei
benefici o l'applicazione di penali in caso di inadempienza] (2). [Per gli
interventi relativi a programmi comportanti una spesa non eccedente 10 miliardi
di lire, non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo e terzo del
presente articolo e le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato
tecnico di cui al secondo comma (3)] (2). [Il decreto di concessione delle
agevolazioni determina specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le
imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto medesimo. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia trimestralmente
al [CIPI] (1) la documentazione relativa alle richieste di finanziamento
approvate ai sensi del comma precedente (3)] (2). [Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato può dichiarare, trascorsi sessanta giorni da un
atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici
concessi qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli
atti procedurali richiesti dall'amministrazione (3)] (2). [L'impresa è tenuta a
presentare una dichiarazione, da allegarsi al contratto o al decreto di
concessione in cui attesti che non sta fruendo né ha richiesto le agevolazioni
previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dalla legge 12 agosto 1977, n.
675, e successive modificazioni ed integrazioni, per programmi aventi lo stesso
oggetto e le stesse finalità (4)] (2). [Le modalità, i tempi e le procedure per
la presentazione delle domande con la relativa documentazione e quelli per la
erogazione delle agevolazioni del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica] (2). [Gli impegni di
spesa sul fondo sono assunti con provvedimento del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato] (2). [Gli ordini di pagamento sono emessi a firma
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo
delegato] (2). [In caso di mancata realizzazione totale o parziale del
programma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo
parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, può revocare
il provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa è tenuta a restituire in
un'unica soluzione la parte del debito residuo in linea capitale, oppure può
disporre l'annullamento del 50 per cento del credito residuo] (2). [In caso di
inadempienza di minore rilevanza, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del
presente articolo, può disporre l'interruzione dei benefici o l'applicazione
delle penali previste dal contratto (5)] (2). (1) Il CIPI è stato soppresso
dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n. 537. Tutte le sue competenze sono state
distribuite tra il CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base a
quanto stabilito dall'art. 2, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 373. (2) Comma abrogato
dall'art. 54, comma 5, l. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dalla data di
pubblicazione del decreto di attuazione del citato comma 5. (3) Comma aggiunto
dall'art. 37, l. 5 ottobre 1991, n. 317. (4) Comma così modificato dall'art. 37,
l. 5 ottobre 1991, n. 317. (5) Vedi, anche, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 608.
Articolo 17
Art. 17.
Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulla destinazione dei fondi,
sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti. Le imprese
debbono documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio
relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui
hanno luogo le singole erogazioni del mutuo.
Articolo 18
Art. 18.
autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al fondo di cui
all'art. 14, nel triennio 1981-83, della somma di lire 1.500 miliardi. La quota
di conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 500 miliardi; le
quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge
finanziaria. Una quota del 20 per cento degli stanziamenti è riservata al
settore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi
dell'art. 2, lettera f) , della legge 12 agosto 1977, n. 675. Tale quota viene
rideterminata ogni anno sulle disponibilità nette complessive del fondo.
Articolo 19
Art. 19.
Il [CIPI] (1), per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, è
integrato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. (1) Il CIPI è stato soppresso dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n.
537. Tutte le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale in base a quanto stabilito dall'art. 2, d.p.r. 20
aprile 1994, n. 373.
Articolo 20
Art. 20.
Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante
accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante
soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano
tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1983 (1), e che siano rimaste
in attività almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla
capacità produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima
dichiarazione fatta alla CECA e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui
al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio
grezzo e fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto
laminato (2). Per le finalità di cui al precedente comma è costituito presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il «Fondo per la
razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgiciº, i cui
interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo
produttivo a carica solida. autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il
conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-83, della
somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 è
determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del
triennio saranno indicate dalla legge finanziaria. Gli stanziamenti relativi al
conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Le disponibilità del fondo, che ha amministrazione autonoma e
gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041, affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria
dello Stato. Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il
[CIPI] (3), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da
costituirsi con decreto dello stesso Ministro (4). I contributi di cui al
precedente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio
tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli
impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato o da un suo delegato. Il rendiconto della gestione
è trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di
riferimento, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la
regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il
riscontro successivo (5). (1) Termine così differito, dall'art. 4, d.l. 31
gennaio 1983, n. 19, conv. in l. 31 marzo 1983, n. 87. (2) Vedi, anche, art. 2,
l. 31 maggio 1984, n. 193; art.1-bis, d.l. 31 maggio 1985, n. 215, conv. in l.
30 luglio 1985, n. 387. (3) Il CIPI è stato soppresso dall'art. 1, l. 24
dicembre 1993, n. 537. Tutte le sue competenze sono state distribuite tra il
CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base a quanto stabilito
dall'art. 2, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 373. (4) Il comitato tecnico è stato
soppresso dall'art. 5, d.p.r. 9 maggio 1994, n. 608. (5) Vedi, anche, d.l. 31
gennaio 1983, n. 19, conv. in l. 31 marzo 1983, n. 87; d.l. 6 febbraio 1986, n.
20, conv. in l. 2 aprile 1986, n. 88; art. 8, l. 23 dicembre 1993, n. 559.
Articolo 21
Art. 21.
All'onere di lire 550 miliardi per l'anno 1981 e di lire 1.300 miliardi per
l'anno 1982 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi,
all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Misure particolari in alcuni settori
dell'economiaº. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.