L.448/98

 

 

Articolo n. 51 Legge 448 del 23 dicembre 1998

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo

 

Art. 51. Provvedimenti a favore delle cooperative sociali

 

1. Per favorire la creazione di nuova imprenditorialità sociale nonché il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali  già esistenti, alle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (272), che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative e per il consolidamento e lo sviluppo di nuove attività già avviate, sono estesi, nei limiti delle risorse disponibili, i benefici di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 (273), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, secondo i criteri e le modalità definiti con apposito decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme, allo scopo destinate, possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall’Unione Europea per i progetti operanti nei territori di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.


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