L 24/05/1977 Num. 227 
 

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale

 

Articolo 1
Art. 1.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.
 

Articolo 2
Art. 2.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.
 

Articolo 3
Art. 3.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.
 

Articolo 4
Art. 4.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.
 

Articolo 5
Art. 5.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.
 

Articolo 6
Art. 6.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.
 

Articolo 7
Art. 7.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.
 

Articolo 8
Art. 8.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.
 

Articolo 9
Art. 9.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.
 

Articolo 10
Art. 10.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.
 

Articolo 11
Art. 11.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.
 

Articolo 12
Art. 12
.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.
 

Articolo 13
Art. 13.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.
 

Articolo 14
Art. 14.

[Le garanzie che la sezione è autorizzata ad assumere a norma dell'articolo 3 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali:

  • 1) mancata riscossione derivante da: a) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia; b) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone, che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia; c) moratoria di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento; d) nazionalizzazione dell'impresa debitrice; e) atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto;
  • 2) mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, quando committente sia uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato;
  • 3) sospensione, revoca di commessa o mancato ritiro delle merci in dipendenza degli eventi di cui al numero 1) del presente articolo, ovvero impossibilità di dare esecuzione al contratto, sia a causa del verificarsi degli eventi di cui al predetto numero 1) , sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano, sia a causa di atto unilaterale di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato o un ente pubblico;
  •  4) difficoltà di trasferimenti valutari dall'estero che comportino ritardo nella riscossione da parte dell'assicurato di somme dovute dal committente, rispetto a quanto previsto contrattualmente;
  • 5) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti alle lettere a) e b) del precedente numero 1) del presente articolo, requisizione, confisca, comportamento da parte dello Stato estero, che impediscano la riesportazione o la libera disponibilità di prodotti costituiti in deposito ovvero esposti in mostre o fiere ovvero esportati in temporanea per tentarne la vendita: di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto dati in locazione finanziaria; di macchinari, materiali ed impianti di cantiere;
  •  6) escussione di fidejussioni, mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni, di cui alla lettera m) del successivo articolo 15, per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale;
  •  7) nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro a danno dell'impresa costituita all'estero da parte dell'autorità straniera ovvero altri provvedimento o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità o eventi di cui alle lettere a) e b) del numero 1) del presente articolo, che provochino una perdita o che impediscano definitivamente la prosecuzione dell'attività dell'impresa; mancati trasferimenti di fondi spettanti all'impresa nazionale, in dipendenza di atto arbitrario dell'autorità straniera;
  • 8) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi, per contratti nei quali venga inserita la clausola totale o parziale di «prezzo fissoº;
  • 9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato estero;
  • 10) mancato rimborso di finanziamenti concessi da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazione di servizi che risultino coperte da garanzia ai sensi della presente legge;
  • 11) variazioni del corso di cambio per contratti stipulati in valuta estera;
  • 12) mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza degli eventi di cui alle lettere a) e b) del numero 1) del presente articolo nonché di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorità straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità. Condizione per l'assicurazione di cui al presente punto 12) , è che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143, ma i cui effetti continuano a prodursi fino all'entrata in vigore della delib. CIPE prevista dall'art. 2, comma 3, d.lg. 143/1998 cit.
     

Articolo 15
Art. 15.

[Le operazioni assicurabili sono le seguenti:

  •  a) esportazioni di merci, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 6) , 7) , 8) , 9) ed 11) dell'articolo 14;
  • b) prestazioni di servizi, studi e progettazioni, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 6) , 8) , 9) ed 11) dell'articolo 14;
  • c) esecuzione di lavori all'estero e opere provvisionali ad essi inerenti, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 6) , 8) , 9) ed 11) dell'articolo 14;
  • d) depositi all'estero per la vendita di prodotti nazionali e partecipazioni a fiere e mostre all'estero, relativamente ai rischi di cui al numero 5) dell'articolo 14;
  •  e) investimenti diretti all'estero costituiti da apporto di capitali destinati all'approvvigionamento di materie prime o diretti a consentire l'acquisizione di contratti di fornitura di beni e di servizi, investimenti diretti all'estero costituiti da apporti di beni strumentali, di tecnologia, licenze, brevetti, di servizi di progettazione, di direzione lavori, di assistenza, gestione e commercializzazione, relativamente ai rischi di cui al numero 7) dell'articolo 14;
  • f) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1) , 2) , 3) , 4) , 5) , 9) ed 11) dell'articolo 14;
  • g) crediti concessi da istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a Stati o banche centrali esteri, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1) , 2) , 4) , 9) ed 11) dell'articolo 14;
  •  h) crediti finanziari concessi ai sensi del successivo articolo 27 dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1) , 2) , 4) ed 11) dell'articolo 14;
  •  i) linee di credito a breve termine concesse da aziende di credito a banche estere, conferme di apertura di credito, legate ad esportazioni di merci, servizi, studi e progettazioni italiani, all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1) , 2) e 4) dell'articolo 14;
  •  l) finanziamenti a breve termine accordati da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi, relativamente ai rischi di cui al numero 10) dell'articolo 14;
  • m) prestazioni o costituzioni di fidejussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente ai rischi di cui ai numeri 4) , 6) ed 11) dell'articolo 14;
  • n) programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente ai rischi e alle condizioni di cui al numero 12) dell'articolo 14. Nei casi in cui i crediti previsti alle lettere g) ed h) vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, banca centrale, ente o impresa esteri, beneficiari del credito, l'assicurazione contratta dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, garantisce i titoli, in tal modo emessi o acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143, ma i cui effetti continuano a prodursi fino all'entrata in vigore della delib. CIPE prevista dall'art. 2, comma 3, d.lg. 143/1998 cit.


Articolo 16
Art. 16.

[In estensione di quanto previsto dai precedenti articoli 3, 14 e 15, lettera g) , la sezione è autorizzata a concedere la garanzia relativamente ai rischi di cui ai numeri 1) , 2) , 4) e 9) dell'articolo 14, in ordine ai crediti concessi da istituti e banche esteri a beneficiari di altri Paesi esteri, purché detti crediti siano destinati al pagamento di esportazioni italiane o di attività ad esse collegate, di esecuzione di studi, di progettazioni e lavori, di prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali. Nel caso di lavori all'estero la garanzia assicurativa può essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori, nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso la copertura assicurativa sarà commisurata all'entità della partecipazione italiana all'impresa avente sede allo estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni] (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143, ma i cui effetti continuano a prodursi fino all'entrata in vigore della delib. CIPE prevista dall'art. 2, comma 3, d.lg. 143/1998 cit.
 

Articolo 17
Art. 17.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.
 

Articolo 18
Art. 18.

(Omissis). Le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma del presente articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista (1). (Omissis). (1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143, ad eccezione del presente comma, i cui effetti continuano a prodursi sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 14, comma 3, d.lg. 143/1998 cit.
 

Articolo 19
Art. 19.

(Omissis). Le operazioni di cui all'art. 18 e all'art. 24 della presente legge possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (1) (2). (Omissis). (1) Comma così sostituito prima dall'art. 2, l. 27 luglio 1978, n. 393 e poi dall'art. 26, d.l. 28 maggio 1981, n. 251, conv. in l. 29 luglio 1981, n. 394. (2) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143, ad eccezione del presente comma, i cui effetti continuano a prodursi sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 14, comma 3, d.lg. 143/1998 cit.
 

Articolo 20
Art. 20.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 22, d.l. 28 maggio 1981, n. 251, conv. in l. 29 luglio 1981, n. 394.
 

Articolo 21
Art. 21.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.
 

Articolo 22
Art. 22.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.
 

Articolo 23
Art. 23.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.
 

Articolo 24
Art. 24.

[In estensione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale potrà corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonché di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo le modalità previste al quarto comma dell'articolo 18 della presente legge. Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere:

  • a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonché ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della presente legge;
  • b) un contributo agli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere a) , b) , c) , f) e n) del precedente articolo 15, che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a diciotto mesi;
  • c) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali, nonché l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori da esse effettuati (1) (2)] (3). (1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 27 luglio 1978, n. 393. (2) Lettera così sostituita dall'art. 25, d.l. 28 maggio 1981, n. 251, conv. in l. 29 luglio 1981, n. 394. (3) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143, ma i cui effetti continuano a prodursi sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 14, comma 3, d.lg. 143/1998 cit.
     

Articolo 25
Art. 25.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.
 

Articolo 26
Art. 26.

Nel quadro della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo e sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES (1), il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati (2). Per le operazioni di cui al precedente comma è costituito presso il Mediocredito centrale un fondo rotativo. La dotazione del fondo avverrà con legge, mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (3). (1) Il CIPES è stato soppresso dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n. 537. (2) Comma così sostituito dall'art. 6, l. 9 febbraio 1979, n. 38. (3) Vedi, ora gli artt. 2 e 4-bis, d.l. 26 maggio 1978, n. 224, conv. in l. 27 luglio 1978, n. 393, l'art. 1, l. 3 gennaio 1981, n. 7 e l'art. 11, l. 7 agosto 1982, n. 526.
 

Articolo 27
Art. 27.

In caso di insufficienza del fondo di cui al secondo comma del precedente articolo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, può autorizzare di volta in volta il Mediocredito centrale ad emettere prestiti obbligazionari per conto del fondo, garantiti dallo Stato, in lire o in valuta estera, per la concessione, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, banche centrali od enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, di crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di detti Stati, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati (1). Per le operazioni di cui al comma precedente potrà essere autorizzata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in favore del Mediocredito centrale la corresponsione di appositi contributi agli interessi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, può autorizzare gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a concedere a Stati e banche centrali esteri crediti destinati al rifinanziamento di debiti di detti Stati. Per le operazioni di cui al comma precedente il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica potrà autorizzare la corresponsione di contributi agli interessi a valere sulle disponibilità residue di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492. (1) Comma così sostituito dall'art. 6, l. 9 febbraio 1979, n. 38.
 

Articolo 28
Art. 28.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.
 

Articolo 29
Art. 29.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.
 

Articolo 30
Art. 30.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.
 

Articolo 31
Art. 31.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane è autorizzata ad effettuare con gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le operazioni previste dall'articolo 34 lettera a) e b) della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, relative al finanziamento di crediti nascenti dalle operazioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 15.
 

Articolo 32
Art. 32.

I benefici di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono estesi anche:

  • a) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia sia all'estero, all'ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazione o di finanziamento nell'ambito della presente legge;
  •  b) agli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi sia in Italia che all'estero all'ordine di istituti italiani o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere g) ed h) .

I titoli di cui alla precedente lettera a) , qualora non vengono utilizzati per gli scopi originari avanti specificati, debbono essere integrati di bollo nella misura vigente all'atto dell'integrazione stessa; dette integrazioni non comportano l'applicazione di penalità. I titoli emessi all'estero, nella forma di promesse di pagamento e titoli equivalenti o di dichiarazioni di debito o di atti di riconoscimento di debito, all'ordine di istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, o al portatore, o fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere g) ed h) , non sono assimilabili alle obbligazioni, agli effetti fiscali. Agli interessi sui titoli obbligazionari emessi all'estero all'ordine degli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui al precedente comma, o al portatore, a fronte di operazioni di cui al precedente articolo 15, lettere g) ed h) , non si applica la disciplina di cui al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Agli interessi sulle obbligazioni, e titoli similari, emessi dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a fronte di operazioni di cui al terzo comma del precedente articolo 19, non si applica la disciplina di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Resta fermo l'attuale trattamento tributario per le operazioni effettuate dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949. Alle operazioni di provvista all'estero destinate al finanziamento di esportazioni, assistite dal contributo del Mediocredito centrale, di cui all'articolo 23 con o senza garanzia statale e all'articolo 24 della presente legge, non si applica la disciplina prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni (1) (2). (1) Comma aggiunto dall'art. 4, l. 27 luglio 1978, n. 393. (2) Vedi art. 4, comma 2, l. 20 ottobre 1990, n. 304.
 

Articolo 33
Art. 33.

I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216. Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'assicurato e sempreché l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal comitato di gestione. Sono, inoltre, esenti dalle imposte di bollo e di registro, nonché dalla formalità della registrazione tutti i contratti di assicurazione, di riassicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale, ivi compresi la cessione, il pegno ed il vincolo a favore di terzi dei diritti derivanti dall'assicurazione.
 

Articolo 34
Art. 34.

I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti, dati in pegno e comunque vincolati, interamente o parzialmente, a favore di terzi, anche indipendentemente dalla cessione del credito assicurato. La cessione, il pegno o il vincolo hanno effetto nei confronti della sezione soltanto se le siano stati comunicati.
 

Articolo 35
Art. 35.

Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635 e 28 febbraio 1967, n. 131, e successive integrazioni, restano regolate dalle leggi medesime.
 

Articolo 36
Art. 36.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.
 

Articolo 37
Art. 37.

(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.
 

Articolo 38
Art. 38.

A tutti gli effetti l'attività della gestione assicurativa disciplinata dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, cesserà trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5. Sono abrogate, a partire dalla predetta data, le leggi 28 febbraio 1967, n. 131 e 12 aprile 1973, n. 221 e tutte le disposizioni contrastanti o comunque incompatibili con la presente legge.