L 25/02/1992 Num. 215
Azioni positive per l'imprenditoria femminile.
Articolo 1
Art. 1. Princìpi generali.
1. La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari
opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:
- a ) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
- b ) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
- c ) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
- d ) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
- e ) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a
prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi
settori produttivi.
Articolo 2
Art. 2. Beneficiari.
1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti
soggetti:
- a ) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonchè le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- b ) le imprese, o i
loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione
imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di
formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione
imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale
riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.
Articolo 3
Art. 3. Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.
1. é istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile,
di seguito denominato «Fondoº, con apposito capitolo nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La
dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire trenta miliardi per il
triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui.
Articolo 4
Art. 4. Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminile
per l'acquisizione di servizi reali.
1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 3, ai soggetti
indicati all'art. 2, comma 1, lettera a ), costituiti in data successiva a
quella di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi:
- a ) contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonchè per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
- b ) contributi fino al 30 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonchè per lo sviluppo di sistemi di qualità.
2. Per i soggetti di cui al
comma 1 che sono costituiti e operano nei territori di cui all'allegato al
regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori
italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione
della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 112 del 25 aprile 1989, e
interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento
(CEE) n. 2052/88, i contributi previsti dal comma 1, lettere a ) e b ), possono
essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per cento. 3. A valere
sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un
ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b ), per le attività ivi previste.
Articolo 5
Art. 5. Crediti di imposta.
1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 1, possono richiedere, in luogo dei
contributi previsti dal medesimo art. 4, ed in misura ad essi equivalente, di
usufruire di crediti di imposta ai quali si applicano le disposizioni di cui
all'art. 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 2. Per la concessione dei
crediti di imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui
all'art. 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative
modalità di attuazione.
Articolo 6
Art. 6. Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni.
1. I criteri e le
modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle
agevolazioni previste dall'art. 4 sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Le agevolazioni sono
concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui
appartengono i soggetti beneficiari.
Articolo 7
Art. 7. Revoca e cumulabilità delle agevolazioni.
1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per
il venir meno di uno o più requisiti prescritti per la concessione delle
agevolazioni medesime. A tal fine le amministrazioni competenti per la
concessione delle agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso i
soggetti beneficiari.
2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono
cumulabili con gli altri benefìci previsti dalla presente legge nonchè con i
benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro il limite
massimo dell'80 per cento della spesa ammessa all'agevolazione.
Articolo 8
Art. 8. Finanziamenti agevolati.
1. Ai soggetti di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a ), possono essere concessi dagli istituti ed
aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e
successive modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti dall'art. 4,
comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e di durata non superiore a
cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di
riferimento in vigore per il settore cui appartiene l'impresa beneficiaria.
2. Per i soggetti di cui al
comma 1 che sono costituiti ed operano nei territori di cui all'allegato al
citato regolamento (CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni
di declino industriale, individuati con la citata decisione della Commissione
delle Comunità europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni comunitarie
di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, il tasso di interesse
può essere ridotto fino al 40 per cento del tasso di riferimento. 3. L'Istituto
centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato ad
effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'art. 2 della legge 30
aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1
del presente articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in
grado di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai commi 1 e 2. 4.
Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 è conferito annualmente al
Mediocredito centrale il 10 per cento delle disponibilità del Fondo di cui
all'art. 3.
Articolo 9
Art. 9. Garanzia integrativa.
1. I finanziamenti previsti dall'art. 8 possono essere assistiti dalla garanzia
del Fondo di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive
modificazioni, ovvero, in relazione al settore di appartenenza dei richiedenti,
dalle garanzie del Fondo di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517,
o del Fondo di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La garanzia
del Fondo di cui all'art. 20 della citata legge n. 675 del 1977 e del Fondo di
cui all'art. 7 della citata legge n. 517 del 1975 può essere accordata, su
richiesta degli istituti ed aziende di credito o dei beneficiari dei
finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito centrale. La garanzia del
Fondo di cui all'art. 1 della citata legge n. 1068 del 1964 può essere accordata
con deliberazione del comitato previsto dall'art. 3 della medesima legge.
Articolo 10
Art. 10. Comitato per l'imprenditoria femminile.
1. Presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il Comitato per
l'imprenditoria femminile composto dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni
di Presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati;
da una rappresentanza degli istituti di credito, da una rappresentante per
ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale
della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato,
dell'agricoltura, del turismo e dei servizi.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
3. Il Comitato elegge nel primo ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1.
4. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialità femminile.
5. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'art. 39, comma 1, lettera a ), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.
6. Per lo svolgimento
delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di lire
cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 3.
Articolo 11
Art. 11. Relazione al Parlamento.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica lo
stato di attuazione della presente legge, presentando a tal fine una relazione
annuale al Parlamento.
Articolo 12
Art. 12. Iniziative delle regioni.
1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonchè le province autonome di Trento e
di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo
con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di
informazioni mirate, nonchè la realizzazione di servizi di consulenza e di
assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività
agevolate dalla presente legge.
2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale.
3. Per la realizzazione
dei programmi di intervento di cui al comma 1, le regioni possono ottenere
contributi dal Fondo di cui all'art. 3 in misura non superiore al 30 per cento
della spesa prevista.
Articolo 13
Art. 13. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante
dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l'anno 1992, lire dieci
miliardi per l'anno 1993 e lire dieci miliardi per l'anno 1994, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento
«Interventi vari nel campo sociale (Imprenditorialità femminile)º.
2. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.