Franchising

   

Questa agevolazione č rivolta a persone fisiche o societā (di persone o di capitali) di nuova costituzione che intendono avviare un'attivitā imprenditoriale in franchising, da realizzare con Franchisor convenzionati con l'Agenzia.

Sono ESCLUSE le societā di fatto e le societā aventi scopi mutualistici.

Per presentare la domanda il titolare della ditta individuale o, nel caso di societā, almeno la metā numerica dei soci che detiene almeno la metā del capitale sociale o delle quote, deve essere:
 
  • maggiorenne alla data di presentazione della domanda
  • non occupato alla data di presentazione della domanda
  • residente nei territori di applicazione della normativa alla data del 1 gennaio 2000 oppure da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda.
 
Anche la sede legale e operativa della societā deve essere ubicata nei territori agevolabili.
 
NOTA BENE

Si considerano occupati ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 185/00 e quindi non possono avvalersi di questa agevolazione:

1. i titolari di rapporti di lavoro dipendente (a tempo determinato e indeterminato, anche a tempo parziale)
2. i titolari di contratti di lavoro a progetto, intermittente o ripartito
3. i soggetti che esercitano una libera professione
4. i titolari di partita IVA, anche se non movimentata
5. gli imprenditori, familiari (nel caso di impresa familiare) e coadiutori di imprenditori
6. gli artigiani

Le ditte individuali devono essere costituite dopo la presentazione della domanda.
Le societā devono essere giā costituite al momento della presentazione della domanda.

Attenzione: lo statuto societario deve essere conforme alle prescrizioni contenute nell'art. 12, co. 4 del D.M. 295/01 attuativo del D.Lgs. 185/00, il quale recita:
"gli statuti delle societā devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venire meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate all'articolo 17, commi 1 e 2, del decreto legislativo, per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni."