L 28/11/1965 Num. 1329
Provvedimenti
per l'acquisto di nuove macchine utensili
Articolo 1
Art. 1.
Chiunque intenda vendere con riserva di proprietà o con pagamento rateale o
differito, oppure locare con diritto di opzione o con patto di trasferimento
della proprietà al conduttore per effetto del pagamento dei canoni, macchine
utensili o di produzione, nuove, di prezzo unitario non inferiore a lire
500.000, sempre che intenda godere dei benefici della presente legge, deve
applicare, con le modalità che saranno determinate ai sensi del successivo
articolo 4, in una parte essenziale e ben visibile della macchina, un
contrassegno recante l'indicazione del nome del venditore o locatore, del tipo
di macchina, del numero di matricola della stessa, dell'anno di fabbricazione e
del tribunale nella cui circoscrizione viene stipulato il contratto a norma del
successivo articolo 3.
Articolo 2
Art. 2.
Le macchine contrassegnate sono vendute o locate ai sensi dell'articolo 1 con
atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Il venditore o il locatore
devono consegnare alla controparte un certificato di origine dal quale risultino
i nomi dei contraenti, le condizioni di vendita e le clausole contrattuali.
Articolo 3
Art. 3.
I contratti stipulati a norma e per gli effetti di cui agli articoli precedenti,
nonché gli atti costitutivi di privilegio, devono, a richiesta di parte, essere
trascritti su apposito registro dal cancelliere del tribunale indicato
nell'articolo 1. Sono del pari soggetti a trascrizione i contratti previsti dal
successivo articolo 7. Nel registro della cancelleria dovranno essere indicati
la data e gli estremi dei contratti di cui agli articoli 1 e 7 con l'indicazione
delle generalità dei contraenti, nonché quella della località in cui sarà
installata o utilizzata la macchina. La trascrizione effettuata ai sensi della
presente legge rende opponibile la riserva della proprietà, o dei diritti del
locatore, nonché il privilegio legale, ai terzi acquirenti che hanno trascritto
o iscritto l'acquisto del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa.
Articolo 4
Art. 4.
Le caratteristiche, il prezzo di vendita, le modalità per l'applicazione ed il
distacco del contrassegno, i modelli del certificato di origine e dei registri
speciali da tenersi dalle cancellerie dei tribunali, verranno determinati con
decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il
Ministro della giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale .
Articolo 5
Art. 5.
Le macchine contrassegnate, anche se materialmente connesse, incorporate o
congiunte ad un immobile, sono sottoposte al regime giuridico dei beni mobili,
ai fini della procedura di esecuzione forzata, restando autorizzato il creditore
a farle separare dall'immobile al quale fossero connesse, incorporate o
congiunte.
Articolo 6
Art. 6.
Il privilegio previsto dall'articolo 2762 del Codice civile ha, per le macchine
contrassegnate, una durata non superiore ai sei anni e non è soggetto alle
condizioni previste dal terzo comma dell'articolo stesso. Il privilegio stesso
spetta anche, osservate le formalità indicate dal quarto comma dell'articolo
2762 del Codice civile, a chi, nell'interesse del compratore, abbia corrisposto
la totalità o parte del prezzo per l'acquisto delle macchine di cui all'articolo
1.
Articolo 7
Art. 7.
I contratti di vendita con riserva di proprietà e quelli di locazione previsti
dalla presente legge possono essere ceduti con le forme e con gli effetti di cui
agli articoli 1406 e seguenti del Codice civile.
Articolo 8
Art. 8.
Nei registri di cui al precedente articolo 3 devono essere trascritti, a
richiesta di parte, gli atti pubblici o le scritture private autenticate con cui
sia data quietanza del pagamento dell'ultima rata o sia stato esercitato dal
locatario il diritto di opzione.
Articolo 9
Art. 9.
A richiesta delle parti, il cancelliere del tribunale ove la macchina è
registrata, annota sul certificato di origine, di cui al secondo comma
dell'articolo 2, gli estremi delle trascrizioni e delle cancellazioni di cui
alla presente legge. A richiesta del compratore o del locatario, il venditore o
il locatore sono tenuti a dare atto sugli stessi certificati di origine delle
rate e dei canoni pagati.
Articolo 10
Art. 10.
Possono essere emesse, in favore del venditore o del sovventore delle macchine
contrassegnate, cambiali garantite dal privilegio previsto dagli articoli 2762
del Codice civile e 6 della presente legge sulle macchine contrassegnate di cui
all'articolo 1. Le cambiali così garantite devono portare la trascrizione del
contrassegno, del prezzo della macchina, degli estremi del contratto di vendita
o di locazione, o dell'atto costitutivo di privilegio. Le cambiali di cui al
presente articolo devono, a richiesta di parte, essere trascritte sul registro
di cui al precedente articolo 3 a cura del cancelliere, che annota sulle stesse
l'avvenuta trascrizione. Le cambiali possono essere emesse con scadenza fino a
cinque anni.
Articolo 11
Art. 11.
Qualora più cambiali siano garantite sulla stessa macchina o sulle stesse
macchine, devono essere emesse contemporaneamente e recare una numerazione
progressiva con l'indicazione, sull'ultima di esse, che si tratta dell'ultima
della serie.
Articolo 12
Art. 12.
Le cambiali garantite da privilegio sulle macchine contrassegnate possono, fin
dal primo giorno di emissione, essere scontate anche in deroga ai vigenti
statuti: a) presso le aziende di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, se di scadenza
non superiore ai dodici mesi; b) presso gli istituti e le aziende di credito di
cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni e integrazioni, se di scadenza non inferiore ai dodici mesi e non
superiore ai sessanta. Dette cambiali possono essere accettate a garanzia di
ogni operazione bancaria e finanziaria, anche in deroga agli statuti e alle
leggi vigenti. Le cambiali di cui al punto a) possono essere riscontate presso
l'istituto di emissione; quelle di cui al punto b) possono essere riscontate
anche in deroga al vigente statuto, presso l'istituto centrale per il credito a
medio termine.
Articolo 13
Art. 13.
Gli atti previsti dalla presente legge si rilasciano in originale. Essi,
inoltre, per un triennio dalla data in cui ha effetto la presente legge, sono
esenti da registrazione e dall'imposta di bollo. Le cambiali emesse ai sensi
della presente legge sono soggette alla tassa di bollo di lire [1000] quale che
sia il loro importo e la loro scadenza.
Articolo 14
Art. 14.
Chiunque acquisti entro tre anni dalla data in cui ha effetto la presente legge
macchine contrassegnate ha diritto di calcolare l'ammortamento delle stesse ai
fini dell'accertamento del reddito per l'applicazione dell'imposta di ricchezza
mobile, dell'imposta sulle società e di ogni altro tributo in modo che
l'ammortamento si compia entro tre esercizi annuali. Il contribuente è libero di
fissare le percentuali di ammortamento di ciascun esercizio anche in misura
diversa da anno ad anno, purché nei tre esercizi non superi il cento per cento.
Articolo 15
Art. 15.
Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il contrassegno apposto su di
una macchina ai sensi della presente legge ovvero alteri il contenuto del
certificato di origine della macchina, è punito ai sensi dell'art. 469 del
Codice penale. Alla stessa pena soggiace chiunque, non essendo concorso nel
fatto, fa uso del certificato alterato o della macchina di cui sia stato
alterato, cancellato o reso irriconoscibile il contrassegno. Chiunque ometta di
far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da
altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero
ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno,
l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità, è punito
con la pena dell'ammenda da lire 150.000 a lire 600.000 (1) o con l'arresto fino
a tre mesi (2). (1) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 113,
terzo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla
depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della stessa legge. (2)
Ai sensi e dell'art. 4, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace è
competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti
dal presente comma, a decorrere dal 4 aprile 2001. Tuttavia la competenza per
tali reati è del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli
articoli 1 del d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. in l. 6 febbraio 1980, n.
15, 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203, e 3
del d.l. 26 aprile 1993, n. 122, conv. in l. 25 giugno 1993, n. 205.
Articolo 16
Art. 16.
La presente legge ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del decreto previsto dall'art. 4.
A chi si rivolge