L 24/04/1990 Num. 100


Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero

Articolo 1
Art. 1.

1. Il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a promuovere la costituzione di una Società finanziaria per azioni, denominata «Società italiana per le imprese all'estero SIMEST S.p.a., con sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane, ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche (1).

2. La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:

  • a) a promuovere la costituzione di società all'estero da parte di società ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati (2);
  • b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'articolo 3, comma 1, a società ed imprese all'estero, anche già costituite (2);
  • c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle società ed imprese di cui alle lettere a) e b) , con il limite previsto alla lettera b) ;
  • d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri accordi di cooperazione tra società ed imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b) ;
  • e) ad effettuare, a favore delle società ed imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;
  • f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilità, anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di società ed imprese all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) (2);
  • g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle società ed imprese, nel rispetto del limite di cui alla lettera b) (2);
  • h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e società consortili, anche miste, fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria. del commercio e dell'artigianato (2).
  • h- bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera b) , anche nell'ambito di operazioni di cofinanziamento con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), la Banca Europea per gli investimenti (BEI), la International financial corporation (I.F.C.) ovvero altri enti sovranazionali, in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera (3);
  • h- ter) a partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali società finanziarie, assicurative, di leasing, di factoring e di general trading (3) (4);

3. Le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi e società consortili di cui alla lettera h) del medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il pagamento dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte dell'impresa italiana o mista interessata può essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili di esercizio dell'impresa mista.

4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non può essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di azioni del valore nominale di lire mille ciascuna, ed è sottoscritto per 50 milioni di azioni dal Ministro del commercio con l'estero, o da un suo delegato, per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso può essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale può essere sottoscritto da enti pubblici, da regioni nonché dalle province autonome di Trento e Bolzano e da società finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni o dalle province autonome, da istituti ed aziende di credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, nel rispetto della relativa normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da società a partecipazione statale (5).

5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente detenute.

6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. è composto da nove membri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, nomina cinque membri dello stesso, compreso il presidente: tre di questi sono designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Il collegio sindacale della SIMEST S.p.a. è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

8. La SIMEST S.p.a. è regolata da un proprio statuto ed è soggetta alla normativa sulle società per azioni. (1) Comma così modificato dall'art. 20, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143. (2) Lettera così modificata dall'art. 20, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143. (3) Lettera aggiunta dall'art. 20, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143. (4) Lettera così modificata dall'art. 21, l. 5 marzo 2001, n. 57. (5) Comma così modificato dall'art. 21, l. 5 marzo 2001, n. 57.


Articolo 2
Art. 2.

1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal [Comitato intermimisteriale per la politica economica estera (CIPES)] (1), [all'uopo allargato al Ministro delle partecipazioni statali] (2), anche con riferimento a specifiche iniziative di rilevante interesse nazionale, formula le linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.a., con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità e ai limiti degli interventi, e ne verifica il rispetto. In ogni caso gli interventi della società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate e non possono riguardare Paesi membri delle [Comunità economiche europee] (3).

2. Gli interventi della SIMEST S.p.a. devono, per i primi due anni, riguardare in via prioritaria iniziative da realizzare in Polonia e Ungheria e in altri Paesi dell'Europa centrale e orientale.

3. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce al Comitato interministeriale per la politica economica estera sull'attuazione della presente legge nonché, annualmente, al Parlamento. (1) Ora CIPE, ex art. 4, d.p.r. 20 aprile 1994, n. 373. (2) Soppresso dall'art. 1, d.l. 23 aprile 1993, n. 118, conv. in l. 23 giugno 1993, n. 202. Ora, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. (3) Ora, Comunità Europea, ex art. 4, lett. A del Trattato sull'Unione europea recepito con l. 3 novembre 1992, n. 454.


Articolo 3
Art. 3.

1. Le partecipazioni acquisite dalla SIMEST S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 non possono comunque superare di norma il 25 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa e devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dalla prima acquisizione. Il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce:

  •  a) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione può essere aumentato;
  • b) le ipotesi in cui il termine per la cessione può essere prorogato;
  • c) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso di fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite massimo di partecipazione o l'obbligo di cessione;
  • d) le ipotesi in cui la SIMEST S.p.a. può essere autorizzata a partecipare ad aumenti di capitale sociale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o società all'estero (1).

2. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST S.p.a. è subordinata all'impegno degli altri azionisti o di terzi a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicato al comma 1 (1).

3. (Omissis) (1).

4. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuata mediante il conferimento di servizi o comunque destinata all'acquisizione di questi. Tale quota è determinata ogni anno dal Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

5. Gli utili conseguiti dalla SIMEST S.p.a., anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti agli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro del commercio con l'estero affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero del commercio con l'estero per le finalità di cui alla presente legge (2).

6. Allo scioglimento della SIMEST S.p.a. il relativo patrimonio è ripartito tra i soci. La quota di proprietà dello Stato è riversata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. (1) Gli attuali commi 1 e 2 così sostituiscono gli originari commi da 1 a 3, per effetto dell'art. 20, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143. (2) Comma così sostituito dall'art. 20, d.lg. 31 marzo 1998, n. 143.


Articolo 4
Art. 4.

1. Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa, alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295 (1).

2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella società o impresa mista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione.

3. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE. (1) Comma così sostituito dall'art. 21, l. 5 marzo 2001, n. 57.


Articolo 5
Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19901992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1981 e partecipazione ad imprese miste all'esteroº.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

 A chi si rivolge