Imposta sul Valore Aggiunto
DPR 26/10/1972 Num. 633
Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto
» Preambolo
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
» Articolo 1:Operazioni imponibili.
» Articolo 2:Cessioni di beni.
» Articolo 3:Prestazioni di servizi.
» Articolo 4:Esercizio di imprese.
» Articolo 5:Esercizio di arti e professioni.
» Articolo 6:Effettuazione delle operazioni.
» Articolo 7:Territorialità dell'imposta.
» Articolo 8:Cessioni all'esportazione.
» Articolo 8 Bis:Operazioni assimilate alle cessioni alla esportazione.
» Articolo 9:Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.
» Articolo 10:Operazioni esenti dall'imposta.
» Articolo 11:Operazioni permutative e dazioni in pagamento.
» Articolo 12:Cessioni e prestazioni accessorie.
» Articolo 13:Base imponibile.
» Articolo 14:Determinazione della base imponibile.
» Articolo 15:Esclusioni dal computo della base imponibile.
» Articolo 16:Aliquote dell'imposta.
» Articolo 17:Soggetti passivi.
» Articolo 18:Rivalsa.
» Articolo 19:Detrazione.
» Articolo 19 Bis:Percentuale di detrazione.
» Articolo 19 Ter:Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e
servizi.
» Articolo 19 Quater:Rettifica della detrazione.
» Articolo 19 Quinquies:Detrazione per gli enti non commerciali.
» Articolo 20:Volume d'affari.
TITOLO II - OBBLIGO DEI CONTRIBUENTI
» Articolo 21:Fatturazione delle operazioni.
» Articolo 22:Commercio al minuto e attività assimilate.
» Articolo 23:Registrazione delle fatture.
» Articolo 24:Registrazione dei corrispettivi.
» Articolo 25:Registrazione degli acquisti.
» Articolo 26:Variazioni dell'imponibile o dell'imposta.
» Articolo 27:Liquidazioni e versamenti mensili.
» Articolo 28:Dichiarazione annuale.
» Articolo 29:Elenchi dei clienti e dei fornitori.
» Articolo 30:Versamento di conguaglio e rimborso della eccedenza.
» Articolo 31:Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi.
» Articolo 32:Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i
contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione.
» Articolo 33:Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle
liquidazioni e ai versamenti.
» Articolo 34:Regime speciale per i produttori agricoli.
» Articolo 35:Inizio, variazione e cessazione di attività.
» Articolo 35 Bis:Eredi del contribuente.
» Articolo 36:Esercizio di più attività.
» Articolo 36 Bis:Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti.
» Articolo 37:Presentazione delle dichiarazioni.
» Articolo 38.Esecuzione dei versamenti.
» Articolo 38 Bis:Esecuzione dei rimborsi.
» Articolo 38 Ter:Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti.
» Articolo 38 Quater:Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliari e residenti
fuori della Comunità europea.
» Articolo 39:Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti.
» Articolo 40:Ufficio competente.
TITOLO III - SANZIONI
» Articolo 41:Violazioni dell'obbligo di fatturazione.
» Articolo 42:Violazioni dell'obbligo di registrazione.
» Articolo 43:Violazioni dell'obbligo di dichiarazione.
» Articolo 44:Violazione dell'obbligo di versamento.
» Articolo 45:Violazione degli obblighi relativi alla contabilità e alla
compilazione degli elenchi.
» Articolo 46:Violazioni relative alle esportazioni.
» Articolo 47:Altre violazioni.
» Articolo 48:Circostanze attenuanti ed esimenti.
» Articolo 49:Determinazione delle pene pecuniarie.
» Articolo 50:Sanzioni penali.
TITOLO IV - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
» Articolo 51:Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto.
» Articolo 51 Bis
» Articolo 52:Accessi, ispezioni e verifiche.
» Articolo 53:Presunzioni di cessione e di acquisto.
» Articolo 54:Rettifica delle dichiarazioni.
» Articolo 54 Bis:Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni.
» Articolo 55:Accertamento induttivo.
» Articolo 56:Notificazione e motivazione degli accertamenti.
» Articolo 57:Termine per gli accertamenti.
» Articolo 58:Irrogazione delle sanzioni.
» Articolo 59:Ricorsi.
» Articolo 60:Pagamento delle imposte accertate.
» Articolo 61:Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse.
» Articolo 62:Riscossione coattiva e privilegi.
» Articolo 63:Collaborazione della guardia di finanza.
» Articolo 64:Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle
imposte di fabbricazione.
» Articolo 65:Obblighi dell'amministrazione finanziaria.
» Articolo 66:Segreto d'ufficio.
» Articolo 66 Bis:Pubblicazione degli elenchi di contribuenti.
TITOLO V - IMPORTAZIONI
» Articolo 67:Importazioni.
» Articolo 68:Importazioni non soggette all'imposta.
» Articolo 69:Determinazione dell'imposta.
» Articolo 70:Applicazione dell'imposta.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE
» Articolo 71:Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la
Repubblica di San Marino.
» Articolo 72:Trattati e accordi internazionali.
» Articolo 73:Modalità e termini speciali.
» Articolo 73 Bis:Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti.
» Articolo 74:Disposizioni relative a particolari settori.
» Articolo 74 Bis:Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta
amministrativa.
» Articolo 74 Ter:Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo.
» Articolo 74 Quater:Disposizioni per le attività spettacolistiche.
» Articolo 75:Norme applicabili.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
» Articolo 76:Istituzione e decorrenza dell'imposta.
» Articolo 77:Operazioni dipendenti da rapporti in corso o già assoggettate
all'imposta generale sulla entrata.
» Articolo 78:Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima
necessità e prodotti tessili.
» Articolo 79:Applicazione dell'imposta nel settore edilizio.
» Articolo 80:Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi.
» Articolo 81:Applicazione dell'imposta nell'anno 1973.
» Articolo 82.Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa agli
investimenti.
» Articolo 83.Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa alle
scorte.
» Articolo 84:Dichiarazione di detrazione.
» Articolo 85:Applicazione delle detrazioni.
» Articolo 86:Sanzioni per indebita detrazione.
» Articolo 87:Detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati.
» Articolo 88:Validità di precedenti autorizzazioni.
» Articolo 89:Revisione dei prezzi per i contratti in corso.
» Articolo 90:Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi.
» Articolo 91:Norme transitorie in materia di imposta generale sull'entrata.
» Articolo 92:Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione.
» Articolo 93:Norme transitorie in materia di imposte di consumo.
» Articolo 94.Entrata in vigore.
» Allegato 1
» Allegato 2
» Allegato 3
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Art. 1. Operazioni imponibili.
L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni
di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o
nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate
(1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 2
Art. 2. Cessioni di beni.
Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano
trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti
reali di godimento su beni di ogni genere. Costituiscono inoltre cessioni di
beni:
- 1) le vendite con riserva di proprietà;
- 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;
- 3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
- 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36- bis (1);
- 5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'articolo 19, si considera destinato a finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione l'impiego di beni per l'effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8- bis e 9, di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 74, commi primo, quinto e sesto, nonché delle operazioni di cui al terzo comma del presente articolo e all'art. 3, quarto comma (2);
- 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica. Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro; b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda (3); c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9 lettera a) , della legge 28 gennaio 1977, n. 10; d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati; e) (Omissis) (4); f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari (5) (6); g) (Omissis) (7); h) (Omissis) (4); i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari (8); l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e di altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie (9); m) le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni (10) (11).
(1) Numero così sostituito dall'art. 16-bis, d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. in l. 22 marzo 1995, n. 85, nel testo modificato dall'art. 4, d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, conv. in l. 29 novembre 1995, n. 507. (2) Numero sostituito dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 1991, n. 417, conv. in l. 6 febbraio 1992, n. 66, e poi così modificato dall'art. 16-bis, d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. in l. 22 marzo 1995, n. 85. Per una deroga delle disposizioni di cui al presente numero, vedi art. 1, comma 2, d.lg. 23 marzo 1998, n. 56. (3) Lettera così sostituita dall'art. 1, d.lg. 2 settembre 1997, n. 313. (4) Lettera abrogata dall'art. 1, d.lg. 2 settembre 1997, n. 313. (5) Lettera così modificata dall'art. 16-bis, d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. in l. 22 marzo 1995, n. 85. (6) Lettera così modificata dall'art. 16, l. 24 dicembre 1993, n. 537. (7) Lettera abrogata dall'art. 34, d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in l. 27 aprile 1989, n. 154. (8) Lettera aggiunta dall'art. 9, d.p.r. 31 marzo 1979, n. 94, e poi così sostituita dall'art. 34, d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in l. 27 aprile 1989, n. 154. (9) Lettera aggiunta dall'art. 2, l. 22 dicembre 1980, n. 889. (10) Lettera aggiunta dall'art. 1, d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 793. Vedi anche il d.p.r. 9 dicembre 1996, n. 695, in materia di semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi. (11) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 3
Art. 3. Prestazioni di servizi.
Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo
dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione,
agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e
di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono prestazioni di servizi a
titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare
dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per
altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione (1). Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate
verso corrispettivo:
- 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
- 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti (2);
- 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente (3);
- 4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
- 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6) dell'art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1) , 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario (4).
Non sono considerate prestazioni di servizi:
- a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, L. 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;
- b) i prestiti obbligazionari (5);
- c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a) , b) e c) del terzo comma dell'art. 2;
- d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell'art. 2;
- e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a) , e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
- f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
- g) (Omissis) (6);
- h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo (7).
Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l'ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:
- a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;
- b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte;
- c) dall'Unione nazionale incremento razze equine;
- d) dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale (8).
(1) Periodo aggiunto dall'art. 16-bis, d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. in l. 22 marzo 1995, n. 85. (2) Numero così modificato dall'art. 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30. (3) Numero così modificato dall'art. 4, l. 18 febbraio 1997, n. 28. (4) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 14, d.lg. 4 dicembre 1997, n. 460. (5) Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni relative alle cambiali finanziarie sono assoggettate al regime previsto per i prestiti obbligazionari (art. 2, l. 13 gennaio 1994, n. 43). (6) Lettera abrogata dall'art. 34, d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in l. 27 aprile 1989, n. 154. (7) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24. In materia di semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, vedi, anche, il d.p.r. 9 dicembre 1996, n. 695. (8) Comma aggiunto dall'art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 60 a decorrere dal 1º gennaio 2000.
Articolo 4
Art. 4. Esercizio di imprese.
Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale,
ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli
articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di
impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette
alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice
civile (1).
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:
- 1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto;
- 2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti. Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (2).
Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:
- a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati (3);
- b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore (4);
- c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
- e) trasporto e deposito di merci;
- f) trasporto di persone;
- g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;
- h) servizi portuali e aeroportuali;
- i) pubblicità commerciale;
- l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.
Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:
- a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;
- b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate (5).
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e) , della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma (6).
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1º gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale (7);
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa (6).
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria (6). Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111- bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (8) (9). (1) Comma così sostituito dall'art. 1, d.lg. 2 settembre 1997, n. 313. (2) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 5, d.lg. 4 dicembre 1997, n. 460. (3) Lettera così modificata dall'art. 5, d.lg. 4 dicembre 1997, n. 460. (4) Lettera così modificata dall'art. 31, l. 23 dicembre 1998, n. 448. (5) Comma sostituito dall'art. 9, d.p.r. 31 marzo 1979, n. 94 e poi, da ultimo, così modificato dall'art. 3, l. 17 gennaio 2000, n. 7. (6) Comma aggiunto dall' art. 5, d.lg. 4 dicembre 1997, n. 460. (7) Lettera così modificata dall'art. 5, d.lg. 19 novembre 1998, n. 422. (8) Comma aggiunto dall' art. 6, d.lg. 4 dicembre 1997, n. 460. (9) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 28 dicembre 1982, n. 954.
Articolo 5
Art. 5. Esercizio di arti e professioni.
Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione
abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da
parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni
senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in
forma associata delle attività stesse. Non si considerano effettuate
nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, D.P.R.
29 settembre 1973, n. 597 (1), rese da soggetti che non esercitano per
professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano
altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di
servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari
comunali ai sensi della L. 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestazioni di
vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al R.D.L. 26 settembre 1935,
n. 1952 (2) (3) (4).
(1) Ora, art. 49, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917. (2) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 2, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133. (3) Vedi, anche, l'art. 3, d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, conv. in l. 17 febbraio 1985, n. 17. (4) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 6
Art. 6. Effettuazione delle operazioni.
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della
stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o
spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti
traslativi o costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai
numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano effettuate nel momento in cui si
producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di
un anno dalla consegna o spedizione.
In deroga al precedente comma l'operazione si considera effettuata:
- a) per le cessioni di beni per atto della pubblica autorità e per le cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, all'atto del pagamento del corrispettivo;
- b) per i passaggi dal committente al commissionario, di cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario;
- c) per la destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore e ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5) dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;
- d) per le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione;
- d-bis) per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, alla data del rogito notarile (Omissis) (1);
- d-ter) (Omissis) (2).
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese (3).
Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento, ad eccezione del caso previsto alla lettera d- bis) del secondo comma (4).
L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e l'imposta è versata con le modalità e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'articolo 4, nonché per quelle fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo, l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione (5) (6).
(1) Lettera aggiunta dall'art. 3, d.l. 27 aprile 1990, n. 90, conv. in l. 26 giugno 1990, n. 165. (2) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 2, d.l. 30 dicembre 1991, n. 417, conv. in l. 6 febbraio 1992, n. 66. (3) Comma così modificato dall'art. 16-bis, d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. in l. 22 marzo 1995, n. 85, nel testo modificato dall'art. 4, d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, conv. in l. 29 novembre 1995, n. 507. (4) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 1991, n. 417, conv. in l. 6 febbraio 1992, n. 66. (5) Comma prima sostituito dall'art. 1, d.lg. 2 settembre 1997, n. 313 e poi così modificato dall'art. 1, d.lg. 23 marzo 1998, n. 56. (6) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 793.
Articolo 7
Art. 7. Territorialità dell'imposta.
Agli effetti del presente decreto:
- a) per «Statoº o «territorio dello Statoº si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
- b) per «Comunità o «territorio della Comunità si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a) : 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen; 3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare; 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
- c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (1)
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco (2).
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva (3).
In deroga al secondo e al terzo comma:
- a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è situato nel territorio stesso;
- b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonché le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso (4);
- c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;
- d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle, nonché le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea (5) (6);
- e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non è soggetto passivo dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;
- f) le operazioni di cui alla lettera d) , escluse le prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea nonché quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma lettera a) , ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa (7);
- f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a) , si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato (3) (8) (9). Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi articoli 8, 8- bis e 9 (10) (11).
(1) Comma così sostituito dall'art. 57, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427. (2) Per una deroga alle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'art. 40, commi 3 e 4, lett. a), d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427. (3) Gli originari commi terzo, quarto e quinto, sono stati così sostituiti dai commi terzo e quarto, dall'art. 9, d.p.r. 31 marzo 1979, n. 94. (4) Per una deroga alle disposizioni contenute nella presente lettera, vedi l'art. 40, comma 6, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427. (5) L'attuale lettera d) così sostituisce le originarie lettere d) ed e) per effetto dell'art. 39, l. 29 dicembre 1990, n. 428, che ha anche trasformato in e) ed f) le originarie lettere f) e g). (6) Lettera, da ultimo, così modificata dall'art. 2, d.l. 29 settembre 1997, n. 328, conv. in l. 29 novembre 1997, n. 410. (7) Lettera così sostituita dall'art. 3, d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 793 e, da ultimo, così modificata dall'art. 46, l. 21 novembre 2000, n. 342. (8) Comma così modificato dall'art. 3, comma 120, l. 28 dicembre 1995, n. 549. (9) Lettera aggiunta dall'art. 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30. (10) Comma così sostituito, dall'art. 9, d.p.r. 31 marzo 1979, n. 94. (11) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 8
Art. 8. Cessioni all'esportazione.
Costituiscono cessioni all'esportazione:
- a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2, D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (1);
- b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea; l'esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura (2);
- c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta (3).
Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nella lettera a) , se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a) , relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell'anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l'attività o non hanno comunque effettuato esportazioni nell'anno solare precedente possono avvalersi per la durata di un triennio solare della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti (4).
I contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del precedente comma devono annotare nei registri di cui agli articoli 23 o 24 ovvero 39, secondo comma, entro ciascun mese, l'ammontare di riferimento delle esportazioni e quello degli acquisti fatti senza pagamento dell'imposta ai sensi della lettera c) del primo comma risultanti dalle fatture e bollette doganali registrate o soggette a registrazione entro il mese precedente. I contribuenti che fanno riferimento ai corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti devono inviare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il mese successivo a ciascun semestre solare, un prospetto analitico delle annotazioni del semestre] (5). Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio (6). Ai fini dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma (7) (8).
(1) Lettera, da ultimo, così modificata dall'art. 2, l. 18 febbraio 1997, n. 28. (2) Lettera così sostituita dall'art. 4, d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 793, poi così modificata dall'art. 57, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427. (3) Lettera così sostituita dall'art. 2, l. 18 febbraio 1997, n. 28. (4) A decorrere dal 1º gennaio 1984 sono abrogate le disposizioni concernenti la dichiarazione e la comunicazione dell'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta, nonché quelle riguardanti i soggetti che iniziano l'attività (art. 3, d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, conv. in l. 27 febbraio 1984, n. 17). (5) Comma abrogato in relazione alle norme incompatibili con quelle di cui all'art. 3, d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, conv. in l. 27 febbraio 1984, n. 17. (6) Comma aggiunto dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 1991, n. 417, conv. in l. 6 febbraio 1992, n. 66. (7) Comma aggiunto dall'art. 57, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427. (8) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.p.r. 30 dicembre 1980, n. 897.
Articolo 8
Art. 8-bis. Operazioni assimilate alle cessioni alla esportazione.
Sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8
(1):
- a) le cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla L. 11 febbraio 1971, n. 50 (2);
- b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
- d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento (3);
- e) le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a) , b) e c) , degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a) e b) (2).
Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'articolo 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa (4) (5).
(1) Alinea così modificato dall'art. 2, l. 18 febbraio 1997, n. 28. (2) Lettera così sostituita dall'art. 3, d.p.r. 30 dicembre 1980, n. 897. Vedi, inoltre, l'art. 23, d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 793. (3) Lettera così sostituita dall'art. 5, d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 793. (4) Comma sostituito dall'art. 3, d.p.r. 30 dicembre 1980, n. 897 e poi così modificato dall'art. 2, l. 18 febbraio 1997, n. 28. (5) Articolo aggiunto dall'art. 1, d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 687 e poi così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24. Vedi, anche, l'art. 4, d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, conv. in l. 27 febbraio 1984, n. 17.
Articolo 9
Art. 9. Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.
Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali:
- 1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
- 2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni di importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69 (1);
- 3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1) , ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69 (1);
- 4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1) , ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali (1);
- 5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art. 69 (1);
- 6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
- 7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3) ; le cessioni di licenze all'esportazione (2);
- 7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all'articolo 74- ter , relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea (3);
- 8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
- 9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore di servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato (4);
- 10) (Omissis) (5);
- 11) il transito nei trafori internazionali;
- 12) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunità economica europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità stessa. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa (6) (7).
(1) Numero così sostituito dall'art. 4, d.p.r. 30 dicembre 1980, n. 897. (2) Numero così sostituito dall'art. 6, d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 793. (3) Numero aggiunto dall'art. 57, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427. (4) Numero così modificato dall'art. 36, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427. (5) Numero abrogato dall'art. 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30. (6) Comma così sostituito dall'art. 4, d.p.r. 30 dicembre 1980, n. 897 e poi così modificato dall'art. 2, l. 18 febbraio 1997, n. 28. (7) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 10
Art. 10. Operazioni esenti dall'imposta.
Sono esenti dall'imposta:
- 1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta (1);
- 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
- 3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio (2);
- 4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate (2);
- 5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;
- 6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate (3);
- 7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate (4);
- 8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita (5);
- 8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) , d) ed e) , della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni (6);
- 9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai numeri da 1 a 7, nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto (7);
- 10) (Omissis) (8);
- 11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende: a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco (9);
- 12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS (10);
- 13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (11);
- 14) prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri (12) (13);
- 15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS (14);
- 16) le prestazioni relative ai servizi postali (15);
- 17) (Omissis) (16);
- 18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze (17);
- 19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presìdi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (18);
- 20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale (19);
- 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
- 22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;
- 23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
- 24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
- 25) (Omissis) (20);
- 26) (Omissis) (21);
- 27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
- 27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi (22);
- 27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS (23);
- 27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382 (24);
- 27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 (25);
- 27-sexies) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna (26) (27).
(1) Numero così sostituito dall'art. 4, l. 18 febbraio 1997, n. 28 e poi modificato dall'art. 15, d.lg. 18 febbraio 2000, n. 47. (2) Numero così sostituito dall'art. 3, comma 122, l. 28 dicembre 1995, n. 549. (3) Numero, da ultimo, così sostituito dall'art. 30, l. 23 dicembre 2000, n. 388. (4) Numero così sostituito dall'art. 9, d.p.r. 31 marzo 1979, n. 94. (5) Numero sostituito dall'art. 35-bis, d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in l. 27 aprile 1989, n. 154, e poi così modificato dall'art. 10, d.l. 20 giugno 1996, n. 323, conv. in l. 8 agosto 1996, n. 425. (6) Numero aggiunto dall'art. 10, d.l. 20 giugno 1996, n. 323, conv. in l. 8 agosto 1996, n. 425. (7) Numero, da ultimo, così modificato dall'art. 3, l. 17 gennaio 2000, n. 7. (8) Numero abrogato dall'art. 34, d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in l. 27 aprile 1989, n. 154. (9) Numero così sostituito dall'art. 3, l. 17 gennaio 2000, n. 7 e poi così modificato dall'art. 42, l. 21 novembre 2000, n. 342. (10) Numero così modificato dall'art. 14, d.lg. 4 dicembre 1997, n. 460. (11) Numero così modificato dall'art. 6, d.l. 24 novembre 1994, n. 646, conv. in l. 21 gennaio 1995, n. 22. (12) Numero così sostituito dall'art. 2, d.l. 29 settembre 1997, n. 328, conv. in l. 29 novembre 1997, n. 410. (13) Per un'interpretazione autentica del presente numero, vedi l'art. 3, comma 6, d.l. 27 aprile 1990, n. 90, conv. in l. 26 giugno 1990, n. 165. (14) Numero così sostituito dall'art. 4, d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, conv. in l. 29 novembre 1995, n. 507 e così modificato dall'art. 14, d.lg. 4 dicembre 1997, n. 460. (15) Numero così sostituito dall'art. 11, d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. in l. 22 marzo 1995, n. 85. (16) Numero abrogato dall'art. 2, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133. (17) Numero così sostituito dall'art. 36, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427. Vedi anche d.m. 21 gennaio 1994. (18) Numero così modificato dall'art. 14, d.lg. 4 dicembre 1997, n. 460. (19) Numero così sostituito dall'art. 14, l. 24 dicembre 1993, n. 537 e così modificato dall'art. 14, d.lg. 4 dicembre 1997, n. 460. (20) Numero abrogato dall'art. 5, l. 22 dicembre 1980, n. 889. (21) Numero abrogato dall'art. 2, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133. (22) Numero aggiunto dall'art. 9-undecies, d.l. 9 settembre 1988, n. 397, conv. in l. 9 novembre 1988, n. 475. (23) Numero aggiunto dall'art. 4-bis, d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, conv. in l. 29 novembre 1995, n. 507 e, da ultimo, così modificato dall'art. 4, l. 18 febbraio 1999, n. 28. (24) Numero aggiunto dall'art. 10, d.l. 20 giugno 1996, n. 323, conv. in l. 8 agosto 1996, n. 425. (25) Numero aggiunto dall'art. 1, d.lg. 2 settembre 1997, n. 313. (26) Numero aggiunto dall'art. 30, l. 23 dicembre 2000, n. 388. (27) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 11
Art. 11. Operazioni permutative e dazioni in pagamento.
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di
altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti
obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in
corrispondenza delle quali sono effettuate. La disposizione del comma precedente
non si applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati o
sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente quando il
valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell'art. 14,
non supera il cinque per cento del corrispettivo in denaro.
Articolo 12
Art. 12. Cessioni e prestazioni accessorie.
Il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura
di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una
cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal
cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti
autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale.
Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi
delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base
imponibile.
Articolo 13
Art. 13. Base imponibile.
La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è
costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o
prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese
inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al
cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse
con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. Agli effetti del comma precedente
i corrispettivi sono costituiti:
- a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorità, dall'indennizzo comunque denominato;
- b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al n. 3) dell'art. 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e del prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;
- c) per le cessioni indicate ai numeri 4) , 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni e per quelle di cui all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; per le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, secondo periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi (1);
- d) per le operazioni permutative di cui all'art. 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;
- e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione. Per le cessioni di beni indicati alla lettera e- bis) del secondo comma dell'articolo 19 la base imponibile è ridotta alla metà qualora la detrazione dell'imposta relativa al loro acquisto o importazione da parte del cedente sia stata operata con la riduzione prevista nella disposizione stessa (2). (Omissis) (3) (4).
(1) Lettera così sostituita dall'art. 16-bis, d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. in l. 22 marzo 1995, n. 85, nel testo modificato dall'art. 4, d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, conv. in l. 29 novembre 1995, n. 507. (2) Comma aggiunto dall'art. 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 151, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 202. (3) Comma abrogato dall'art. 5, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. in l. 28 febbraio 1983, n. 53. Vedi, anche, l'art. 7, d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, conv. in l. 27 febbraio 1984, n. 17. (4) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 14
Art. 14. Determinazione della base imponibile.
Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le
spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio
del giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il
cambio del giorno antecedente più prossimo. I residuati o sottoprodotti della
lavorazione di materie fornite dal committente sono computati secondo il loro
valore normale. Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o
similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata la
operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del
valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe
dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e
ai listini della camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai
listini di borsa.
Articolo 15
Art. 15. Esclusioni dal computo della base imponibile.
Non concorrono a formare la base imponibile:
- 1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
- 2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;
- 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;
- 4) l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;
- 5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto. Non si tiene conto, in diminuzione dell'ammontare imponibile, delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'esecuzione del contratto (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 16
Art. 16. Aliquote dell'imposta.
L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del 20% della base imponibile
dell'operazione. L'aliquota è ridotta al 4 e al 10 per cento per le operazioni
che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati nell'allegata tabella A, salvo
il disposto dell'art. 34, [ed è elevata al 38 per cento] (1) per quelle che
hanno per oggetto i beni elencati nell'allegata tabella B. Per le prestazioni di
servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per
oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione
finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota
che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con
contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili (2). (Omissis) (3).
(1) Ora del 20 per cento per effetto dell'art. 1, d.l. 29 settembre 1997, n. 328, conv. in l. 29 novembre 1997, n. 410. (2) Comma così sostituito dall'art. 7, l. 29 febbraio 1980, n. 31. (3) Comma abrogato dall'art. 1, d.lg. 2 settembre 1997, n. 313.
Articolo 17
Art. 17. Soggetti passivi.
L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario,
cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione
prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo. Gli
obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione del presente decreto
relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei
confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia,
possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante
residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al terzo
comma dell'art. 53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli
obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto. La nomina del
rappresentante deve essere comunicata all'altro contraente anteriormente
all'effettuazione dell'operazione. La disposizione si applica anche
relativamente alle operazioni, imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto
comma, lettera f) (1), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con
stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma,
lettera a) , dello stesso art. 7 (2). In mancanza di un rappresentante nominato
ai sensi del comma precedente, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e
alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti
residenti all'estero, nonché gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi
di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti all'estero a soggetti
residenti nello Stato, devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che
acquistino i beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti o
professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni
imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lettera f) (1), fatte da soggetti
domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori
esclusi a norma del primo comma, lettera a) , dello stesso articolo (2). Le
disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni
effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti
residenti all'estero. In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11) , nonché per le cessioni
di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o
superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se
soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal
cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e
della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli
23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque
entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo
stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui
all'articolo 25 (3) (4).
(1) L'originario riferimento alla lettera g) è stato sostituito dal riferimento alla lettera f) dall'art. 2, l. 18 febbraio 1997, n. 28. (2) Comma così modificato dall'art. 2, l. 18 febbraio 1997, n. 28. (3) Comma aggiunto dall'art. 3, l. 17 gennaio 2000, n. 7. (4) Articolo così sostituito dall'art. 9, d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 793.
Articolo 18
Art. 18. Rivalsa.
Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile
deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al
committente. Per le operazioni per le quali non è prescritta l'emissione della
fattura il prezzo o il corrispettivo si intende comprensivo dell'imposta. Se la
fattura è emessa su richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve
essere diminuito della percentuale indicata nel quarto comma dell'art. 27 (1).
La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3 (1) (2). nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti. Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli artt. 2758 e 2772 del codice civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell'articolo 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto (3).
(1) Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l'originario secondo comma per effetto dell'art. 1, d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 687. (2) Comma così sostituito dall'art. 16-bis, d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. in l. 22 marzo 1995, n. 85, nel testo modificato dall'art. 4, d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, conv. in l. 29 novembre 1995, n. 507. (3) Comma così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 687
Articolo 19
Art. 19. Detrazione.
1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma
dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è
detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate,
quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a
titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione
dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento
in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto
alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita
del diritto medesimo.
2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'articolo 19- bis2 . In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio (1).
3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da: a) operazioni di cui agli articoli 8, 8- bis e 9 a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta; c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a) , b) , d) ed f) ; d) cessioni di cui all'articolo 10, numero 11) , effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento (2); e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui ai commi primo, ottavo e nono dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori (3).
4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota d'imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19- bis . Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.
5- bis . Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento (4) (5).
(1) Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, l. 27 dicembre 1997, n. 449. Le parole «beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premioº devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime (art. 5, l. 18 febbraio 1999, n. 28). (2) Lettera così sostituita dall'art. 3, l. 17 gennaio 2000, n. 7. (3) Lettera così sostituita dall'art. 41, l. 21 novembre 2000, n. 342. (4) Comma aggiunto dall'art. 3, l. 17 gennaio 2000, n. 7. (5) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.lg. 2 settembre 1997, n. 313.
Articolo 19
Art. 19-bis. Percentuale di detrazione.
1. La percentuale di detrazione di cui all'articolo 19, comma 5, è determinata
in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a
detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle
operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione è
arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale
superi o meno i cinque decimi.
2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all'articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a) , b) , d) e f) , delle operazioni esenti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 27- quinquies) , e, quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.lg. 2 settembre 1997, n. 313.
Articolo 19
Art. 19-ter. Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi.
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:
- a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
- b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
- c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettera a) e c) , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio (1);
- d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
- e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c) , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
- g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto (2);
- h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila (2);
- i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19- bis (3) (4).
(1) Vedi art. 30, comma 4, l. 23 dicembre 2000, n. 388. (2) Lettera così modificata dall'art. 31, l. 23 dicembre 2000, n. 388. (3) Lettera così modificata dall'art. 3, d.lg. 19 novembre 1998, n. 422. Le disposizioni ivi previste a seguito delle modificazioni di cui al citato d.lg. 422/1998, si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 1998. (4) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.lg. 2 settembre 1997, n. 313.
Articolo 19
Art. 19-quater. Rettifica della detrazione.
1. La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili ed ai servizi
è rettificata in aumento o in diminuzione qualora i beni ed i servizi medesimi
sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in
misura diversa da quella inizialmente operata. Ai fini di tale rettifica si
tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.
2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica di cui al comma 1 è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi ed è calcolata con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio.
3. Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività comportano la detrazione dell'imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione.
4. La detrazione dell'imposta relativa all'acquisto di beni ammortizzabili, nonché alle prestazioni di servizi relative alla trasformazione, al riattamento o alla ristrutturazione dei beni stessi, operata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, è altresì, soggetta a rettifica, in ciascuno dei quattro anni successivi a quello della loro entrata in funzione, in caso di variazione della percentuale di detrazione superiore a dieci punti. La rettifica si effettua aumentando o diminuendo l'imposta annuale in ragione di un quinto della differenza tra l'ammontare della detrazione operata e quello corrispondente alla percentuale di detrazione dell'anno di competenza. Se l'anno o gli anni di acquisto o di produzione del bene ammortizzabile non coincidono con quello della sua entrata in funzione, la prima rettifica è eseguita, per tutta l'imposta relativa al bene, in base alla percentuale di detrazione definitiva di quest'ultimo anno anche se lo scostamento non è superiore a dieci punti. La rettifica può essere eseguita anche se la variazione della percentuale di detrazione non è superiore a dieci punti a condizione che il soggetto passivo adotti lo stesso criterio per almeno cinque anni consecutivi e ne dia comunicazione con la dichiarazione annuale nella quale inizia ad avvalersi di detta facoltà.
5. Ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire, né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al venticinque per cento.
6. In caso di cessione di un bene ammortizzabile durante il periodo di rettifica, la rettifica della detrazione va operata in un unica soluzione per gli anni mancanti al compimento del periodo di rettifica, considerando a tal fine la percentuale di detrazione pari al cento per cento se la cessione è soggetta ad imposta, ma l'ammontare dell'imposta detraibile non può eccedere quello dell'imposta relativa alla cessione del bene.
7. Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.
8. Le disposizioni del presente articolo relative ai beni ammortizzabili devono intendersi riferite anche ai beni immateriali di cui all'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli effetti del presente articolo i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione. Per l'imposta assolta sull'acquisto di aree fabbricabili l'obbligo di rettifica decennale decorre dalla data di ultimazione dei fabbricati insistenti sulle aree medesime. L'imputazione dell'imposta relativa ai fabbricati ovvero alle singole unità immobiliari, soggette a rettifica, che siano compresi in edifici o complessi di edifici acquistati, costruiti o ristrutturati unitariamente, deve essere determinata sulla base di parametri unitari, costituiti dal metro quadrato o dal metro cubo, o da parametri similari, che rispettino la proporzionalità fra l'onere complessivo dell'imposta relativa ai costi di acquisto, costruzione o ristrutturazione, e la parte di costo dei fabbricati o unità immobiliari specificamente attribuibile alle operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'imposta.
9. Le rettifiche delle detrazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate nella dichiarazione relativa all'anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie. (
1) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.lg. 2 settembre 1997, n. 313.
Articolo 19
Art. 19-quinquies. Detrazione per gli enti non commerciali.
Per gli enti indicati nel quarto comma dell'art. 4 è ammessa in detrazione, a
norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi
previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti
nell'esercizio di attività commerciali o agricole. La detrazione spetta a
condizione che l'attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità
separata da quella relativa all'attività principale e conforme alle disposizioni
di cui agli articoli 20 e 20- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
L'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente nell'esercizio
dell'attività commerciale o agricola e dell'attività principale è ammessa in
detrazione per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale o
agricola (1).
La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, né quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, la contabilità separata di cui al comma precedente è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto (2). Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli di previdenza nonché all'Automobile club d'Italia e agli automobile clubs (3) (4).
(1) Comma così modificato dall'art. 14, d.lg. 4 dicembre 1997, n. 460. (2) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 2, d.l. 29 settembre 1997, n. 328, conv. in l. 29 novembre 1997, n. 410. Tra gli enti indicati dal secondo periodo del presente comma, devono intendersi ricomprese le amministrazioni dello Stato (art. 47, l. 21 novembre 2000, n. 342). (3) Comma aggiunto dall'art. 4, d.p.r. 28 dicembre 1982, n. 954. (4) Articolo aggiunto dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 20
Art. 20. Volume d'affari.
Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate,
registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma
degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. Non
concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili,
compresi quelli indicati nell'art. 2425, n. 3, del codice civile, nonché i
passaggi di cui all'ultimo comma dell'articolo 36 del presente decreto (1).
L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli artt. 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'articolo 27 (2).
(1) Comma sostituito dall'art. 7, d.p.r. 30 dicembre 1980, n. 897 e poi così modificato dall'art. 3, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133. (2) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 21
Art. 21. Fatturazione delle operazioni.
Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto
forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto
della sua consegna o spedizione all'altra parte. La fattura deve essere datata e
numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:
- 1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome (1);
- 2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- 3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2) ;
- 4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- 5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.
Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2) , 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo la aliquota applicabile. La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In deroga a quanto disposto nel secondo periodo, in relazione a motivate esigenze e previa autorizzazione del Ministro, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti (2).
Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera l) (3), per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonché per le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8- bis , 9 e 38- quater e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6) . In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma (4). Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo (5).
(1) Numero così sostituito, con effetto dal 1º luglio 1982, dall'art. 10, d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 793. (2) Comma così modificato prima dall'art. 3, d.l. 29 settembre 1997, n. 328, conv. in l. 29 novembre 1997, n. 410, poi dall'art. 1, d.lg. 23 marzo 1998, n. 56. (3) Tali cessioni sono divenute imponibili, con assoggettamento all'aliquota del 4 per cento, per effetto dell'art. 1, comma 2, d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, conv. in l. 17 febbraio 1985, n. 17. (4) Comma sostituito dall'art. 10, d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 793, e poi così modificato, dall'art. 5, d.p.r. 28 dicembre 1982, n. 954. (5) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 22
Art. 22. Commercio al minuto e attività assimilate.
L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non
oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
- 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- 2) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- 3) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- 4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- 5) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- 6) per le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7) , 8) , 9) , 16) e 22) dell'art. 10 (1).
La disposizione del comma precedente può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi. Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla (2).
(1) Numero così sostituito dall'art. 9, d.p.r. 31 marzo 1979, n. 94 e poi, così modificato dall'art. 3, l. 17 gennaio 2000, n. 7. (2) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 23
Art. 23. Registrazione delle fatture.
Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse,
nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro
emissione, in apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda
parte, dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di emissione e
con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni (1).
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore (1).
Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma. (Omissis) (2).
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale (3) (4).
(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 3, d.l. 29 settembre 1997, n. 328, conv. in l. 29 novembre 1997, n. 410. (2) Comma abrogato dall'art. 6, d.p.r. 6 dicembre 1996, n. 695. (3) Comma aggiunto dall'art. 10-bis, d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. in l. 22 marzo 1995, n. 85. Vedi, anche, l'art. 6, d.p.r. 9 dicembre 1996, n. 695. (4) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 24
Art. 24. Registrazione dei corrispettivi.
I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo
di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito
registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle
relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare
globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21,
sesto comma, e, distintamente, all'art. 38- quater e quello delle operazioni
esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al
giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo
successivo (1).
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissioni di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'articolo 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attività di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attività di vendita. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze (2).
(1) Comma sostituito dall'art. 11, d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 793, poi così modificato dall'art. 6, d.p.r. 9 dicembre 1996, n. 695. (2) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24. Vedi, anche, l'art. 6, d.p.r. 9 dicembre 1996, n. 695.
Articolo 25
Art. 25. Registrazione degli acquisti.
Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette
doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio
dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma
dell'articolo 17 e deve annotare in apposito registro anteriormente alla
liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è
esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta (1). (Omissis) (2).
Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma. (Omissis) (2). La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative e prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo (3).
(1) Comma premesso dall'art. 4, d.lg. 2 settembre 1997, n. 313 e così modificato dall'art. 1, d.lg. 23 marzo 1998, n. 56. (2) Comma abrogato dall'art. 6, d.p.r. 9 dicembre 1996, n. 695. (3) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24. Vedi, anche, l'art. 4, d.l. 1º ottobre 1982, n. 697, conv. in l. 29 novembre 1982, n. 887.
Articolo 26
Art. 26. Variazioni dell'imponibile o dell'imposta.
Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in
relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente
all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24
l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad
aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della
fatturazione o della registrazione. Se un'operazione per la quale sia stata
emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24,
viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in
conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione,
rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di
procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in
conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il
cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a
norma dell'art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato
l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la
variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla
restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa
(1).
Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 deve essere fatta mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'art. 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'art. 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge (2). Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25 (3).
(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 13-bis, d.l. 28 marzo 1997, n. 79, conv. in l. 28 maggio 1997, n. 140. (2) Comma così sostituito dall'art. 12, d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 793. (3) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24. Vedi, anche, l'art. 4, d.l. 1º ottobre 1982, n. 697, conv. in l. 29 novembre 1982, n. 887.
Articolo 27
Art. 27. Liquidazioni e versamenti mensili.
(Omissis) (1). (Omissis) (1). Se dal calcolo risulta una differenza a favore del
contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo.
Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22
l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese
successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare
complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili
registrate per il mese precedente ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una
percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro
per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per
cento, all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per
cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per
cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la
quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle
percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta è
del quattro per cento, per 109 quando l'imposta è del nove per cento, per 113
quando l'imposta è del tredici per cento, per 119 quando l'imposta è del
diciannove per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il
prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima (2). (Omissis) (3)
(4).
(1) Comma abrogato dall'art. 2, d.p.r. 23 marzo 1998, n. 100. (3) Comma sostituito dall'art. 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 151, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 202 e poi, da ultimo, così modificato dall'art. 3, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133. (4) Comma abrogato dall'art. 4, d.lg. 2 settembre 1997, n. 313. (5) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 28
Art. 28. Dichiarazione annuale.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 9, d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322.
Articolo 29
Art. 29. Elenchi dei clienti e dei fornitori.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 6, d.l. 10 giugno
1994, n. 357, conv. in l. 8 agosto 1994, n. 489.
Articolo 30
Art. 30. Versamento di conguaglio e rimborso della eccedenza.
(Omissis) (1). Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile
di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è
superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n.
1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo
dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro
indicato nell'articolo 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle
ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività (2) (3).
Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:
- a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto comma (4);
- b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8- bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
- d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'articolo 7;
- e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17 (2).
Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze (2).
Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso (2). Agli effetti della norma di cui all'articolo 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti (2).
(1) Comma abrogato dall'art. 11, d.p.r. 14 ottobre 1999, n. 542.. (2) Gli attuali commi dal secondo al sesto così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo per effetto dell'art. 4, d.l. 27 aprile 1990, n. 90, conv. in l. 26 giugno 1990, n. 165. (3) Vedi, anche, l'art. 31, l. 23 dicembre 1994, n. 724. (4) Lettera così modificata dall'art. 3, l. 17 gennaio 2000, n. 7.
Articolo 31
Art. 31. Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 4, l. 30 dicembre 1991, n. 413.
Articolo 32
Art. 32. Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i
contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione.
1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume
d'affari non superiore a lire seicento milioni per le imprese aventi per oggetto
prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un
miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli
obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante
la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione
dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Nei
confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di
servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei
corrispettivi resta applicabile il limite di lire seicento milioni relativamente
a tutte le attività esercitate.
2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'articolo 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'articolo 21 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.
3. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. (1) (1) Articolo sostituito dall'art. 2, d.p.r. 12 aprile 2001, n. 222.
Articolo 33
Art. 33. Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e
ai versamenti.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 11, d.p.r. 14 ottobre 1999, n.
542.
Articolo 34
Art. 34. Regime speciale per i produttori agricoli.
1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte
dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione
prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante
l'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle
percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali. L'imposta si applica con le
aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai
soggetti di cui al comma 2, lettera c) , che applicano il regime speciale e per
le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo.
2. Si considerano produttori agricoli: a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane; b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi; c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti in cui i predetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti si rendono applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal fine i soci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, presentano ai predetti soggetti apposita dichiarazione con la quale attestano di possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale. I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti che possono usufruire del regime speciale di cui al presente articolo e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assolta per rivalsa sui conferimenti effettuati da soci, associati o partecipanti che non possono usufruire del predetto regime speciale e sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione è operata sull'imposta assolta, anche per rivalsa, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti conferimenti e acquisti che non possono usufruire del medesimo regime speciale e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente, nel corso dell'anno, del limite previsto nel comma 3 non fa venire meno nei confronti dei soggetti conferitari l'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo.
3. Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire.
4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei prodotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assoggettato ad imposta (1).
5. Se il contribuente, nell'ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel comma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall'imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi esclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse.
6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnare copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nelle zone con meno di mille abitanti ricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettive regioni come previsto dall'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo precedente è elevato a quindici milioni di lire. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a cinque ovvero a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di cinque ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle disposizioni del primo, secondo e terzo periodo del presente comma dandone comunicazione per iscritto all'Ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione (2).
7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c) , ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, si considerano effettuati all'atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L'obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.
8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari e salmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi.
9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni dei prodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38- quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.
10. Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 36, le attività svolte nell'ambito della medesima impresa agricola da cui derivano i prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono in ogni caso unitariamente considerate.
11. Le disposizioni del presente articolo noti si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero nella dichiarazione di inizio attività. L'opzione ha effetto dal primo gennaio dell'anno in corso fino a quando non è revocata e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizzabili, è vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previsto dall'articolo 19-bis2 e, comunque, almeno per un quinquennio.
12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo (3) (4).
(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 23 marzo 1998, n. 56. (2) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 11, d.p.r. 14 ottobre 1999, n. 542. (3) Articolo così sostituito dall'art. 5, d.lg. 2 settembre 1997, n. 313. (4) Vedi d.m. 30 dicembre 1997.
Articolo 35
Art. 35. Inizio, variazione e cessazione di attività.
I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione nel
territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono
entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in
conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.
L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita, che deve essere
indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'ufficio,
nonché nelle deleghe di cui all'art. 38, e deve essere riportato nelle
attestazioni di versamento.
Dalla dichiarazione di inizio dell'attività devono risultare:
- 1) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la eventuale ditta;
- 2) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa, e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati gli elementi di cui al n. 1) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- 3) per i soggetti residenti all'estero, anche l'ubicazione della stabile organizzazione;
- 4) il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
- 5) ogni altro elemento richiesto dal modello.
In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al precedente comma o di cessazione di attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare e in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. Se la variazione importa il trasferimento del domicilio fiscale in altra provincia, la dichiarazione deve essere contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della variazione (1).
In caso di cessazione dell'attività il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma decorre, agli effetti del presente decreto, dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta, alla fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione deve tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5) dell'art. 2, da determinare computando anche le operazioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia stato ancora pagato (2).
I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione degli articoli 32, 33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita (3) (4).
(1) Comma così sostituito dall'art. 14, d.p.r. 30 dicembre 1980, n. 897. (2) Comma così sostituito dall'art. 15, d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 793. (3) Comma così sostituito dall'art. 6, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. in l. 28 febbraio 1983, n. 53. Vedi anche il d.m. 16 dicembre 1994. (4) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 35
Art. 35-bis. Eredi del contribuente.
Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni
effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi,
ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della
data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data (1).
Resta ferma la disciplina stabilita dal presente decreto per le operazioni effettuate, anche ai fini della liquidazione dell'azienda, dagli eredi dell'imprenditore (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 11, d.lg. 9 luglio 1997, n. 241. (2) Articolo aggiunto dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 36
Art. 36. Esercizio di più attività.
Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica
unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume
di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi. Se il
soggetto esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni l'imposta si
applica separatamente per l'esercizio di imprese e per l'esercizio di arti o
professioni, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al rispettivo
volume d'affari. I soggetti che esercitano più imprese o più attività
nell'ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni, hanno facoltà
di optare per l'applicazione separata dell'imposta relativamente ad alcuna delle
attività esercitate, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione
relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. In
tal caso la detrazione di cui all'art. 19 spetta a condizione che l'attività sia
gestita con contabilità separata ed è esclusa, in deroga a quanto stabilito
nell'ultimo comma, per l'imposta relativa ai beni non ammortizzabili utilizzati
promiscuamente. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni
caso per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono acquistati beni
ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica
della detrazione di cui all'art. 19- bis . La revoca deve essere comunicata
all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche ai soggetti che effettuano
sia locazioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a
destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di
detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19- bis , sia
locazioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di
tali settori di attività (1).
L'imposta si applica in ogni caso separatamente, secondo le rispettive disposizioni e con riferimento al volume di affari di ciascuna di esse, per le attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24, comprese le attività ad esse accessorie e quelle non rientranti nell'attività propria dell'impresa, nonché per le attività di cui all'art. 34, fermo restando il disposto dei commi secondo e terzo dello stesso articolo e per quelle di cui all'art. 74, sesto comma, per le quali la detrazione prevista dall'art. 19 sia applicata forfettariamente e per quelle di cui al comma 5 dell'articolo 74- quater (2).
In tutti i casi nei quali l'imposta è applicata separatamente per una determinata attività la detrazione di cui all'art. 19, se ridotta ai sensi del terzo comma dello stesso articolo ovvero se applicata forfettariamente, è ammessa per l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attività stessa; i passaggi di servizi all'attività soggetta a detrazione ridotta o forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell'art. 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale, nel momento in cui sono rese. Per i passaggi interni dei beni tra attività separate si applicano le disposizioni degli artt. 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli artt. 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all'attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'art. 24 e per quelli da questa ad altra attività, l'imposta non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati, in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all'aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25, ovvero in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attività secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al primo comma dell'art. 28 e i versamenti di cui agli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili (3) (4). (
1) Comma così modificato dall'art. 3, d.lg. 19 novembre 1998, n. 422. Le disposizioni ivi previste a seguito delle modificazioni di cui al citato d.lg. 422/1998, si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 1998. Delle predette disposizioni, se non applicate nelle liquidazioni anteriori alla data di entrata in vigore del più volte citato d.lg. 422/1998, il contribuente può avvalersi in sede di dichiarazione annuale (2) Comma così modificato dall'art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 60 a decorrere dal 1º gennaio 2000. (3) Comma così sostituito dall'art. 15, d.p.r. 30 dicembre 1980, n. 897. (4) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 36
Art. 36-bis. Dispensa da adempimenti per le operazioni esenti.
Il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio è
dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle
operazioni esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, tranne quelle indicate ai
numeri 11) , 18) e 19) dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di
fatturazione e registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate,
l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal
presente decreto, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia
richiesta dal cliente (1).
Nell'ipotesi di cui al precedente comma il contribuente non è ammesso a detrarre dall'imposta eventualmente dovuta quella relativa agli acquisti e alle importazioni e deve presentare la dichiarazione annuale, compilando l'elenco dei fornitori, ancorché non abbia effettuato operazioni imponibili (2).
La comunicazione di avvalersi della dispensa dagli adempimenti relativi alle operazioni esenti dev'essere fatta nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto fino a quando non sia revocata e in ogni caso per almeno un triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso (3).
(1) Comma così sostituito, dall'art. 9, d.p.r. 31 marzo 1979, n. 94. (2) Comma così sostituito dall'art. 16, d.p.r. 30 dicembre 1980, n. 897. (3) Articolo aggiunto dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 37
Art. 37. Presentazione delle dichiarazioni.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 9, d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322.
Articolo 38
Art. 38. Esecuzione dei versamenti.
I versamenti previsti dagli artt. 27, 30 e 33 devono essere eseguiti al
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del
contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ovvero ad una delle casse rurali e
artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la L. 4 agosto
1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega
deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata
sita nel territorio dello Stato (1).
L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento all'ufficio per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega è irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante. Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro. I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono essere eseguiti direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o in contanti o mediante assegni circolari non trasferibili intestati all'ufficio stesso o mediante altri titoli di credito bancario o postali a copertura garantita. Il versamento mediante assegni circolari o titoli bancari o postali può essere eseguito anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere specificata la causale del versamento. L'ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (2).
(1) Comma sostituito dall'art. 5, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. in l. 28 febbraio 1983, n. 53, e poi così modificato dall'art. 36, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427. (2) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 38
Art. 38-bis. Esecuzione dei rimborsi.
I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede
di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di
presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso
e per la durata di due anni dello stesso, cauzione in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da
un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate
nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio
dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o
mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di
assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri
stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997, di adeguamento
alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche prestate,
dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco
previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro
delle finanze. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio
consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata
mediante la diretta assunzione della società capogruppo o controllante di cui
all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione
della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi,
all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della
partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società
capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione
finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata
o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti
maturati nel periodo di validità della garanzia stessa. Dall'obbligo di
prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di
imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme rimborsate si
applicano gli interessi in ragione del 5 per cento annuo (1), con decorrenza dal
novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica
della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi
quindici giorni. I rimborsi previsti nell'articolo 30 possono essere richiesti,
utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto
dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito, a
decorrere dal primo febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; in
tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della
dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa
indicati, con le modalità stabilite dal presente articolo e, agli effetti del
computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della
dichiarazione stessa. I rimborsi di cui al presente comma possono essere
richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della
riscossione secondo le modalità stabilite dall'articolo 78, commi 27 e seguenti,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi regolamenti di attuazione
(2) (3).
Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 30 nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (2) (4).
Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5) , del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale (2). Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio (2). Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 6 per cento annuo (1) dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.
I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma, lettere a) , b) e d) , sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni: a) l'attività è esercitata dall'impresa da almeno cinque anni; b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile, da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore: 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire; 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire; c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che: 1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio; 2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale; 3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi (5).
L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente (5) (6).
(1) La misura dell'interesse annuo è stata così determinata dall'art. 3, comma 141, l. 23 dicembre 1996, n. 662. (2) Comma così sostituito dall'art. 4, d.l. 27 aprile 1990, n. 90, conv. in l. 26 giugno 1990, n. 165. (3) Comma così modificato prima dall'art. 31, d.lg. 9 luglio 1997, n. 241, poi dall'art. 1, d.lg. 23 marzo 1998, n. 56. (4) Comma così modificato dall'art. 52, l. 21 novembre 2000, n. 342. (5) Comma aggiunto dall'art. 3, d.lg. 19 novembre 1998, n. 422. (6) Articolo aggiunto dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 38
Art. 38-ter. Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti.
I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità economica
europea, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato
ai sensi del secondo comma dell'art. 17, assoggettati all'imposta nello Stato in
cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in
Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni
accessorie non imponibili ai sensi dell'art. 9, nonché delle prestazioni
indicate all'art. 7, quarto comma, lettera d) (1), possono ottenere, in
relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile
a norma dell'art. 19, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o
acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a lire 398.000. Se
l'importo complessivo relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore a lire
398.000 il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a
lire 50.000 (2).
La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocità, anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunità economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attività (3).
Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo provvede l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma a norma del quarto comma dell'art. 38- bis , entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio provvede, entro il suddetto termine, alla notifica di apposito provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario (4).
Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell'articolo 38- bis , con decorrenza dal centottantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di rimborso, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della eventuale richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni (5).
I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la somma rimborsata. L'ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini relativi all'esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini per la richiesta degli stessi, nonché le prescrizioni relative al coordinamento tra i vari uffici IVA ai fini del controllo dei rimborsi. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici. Alle disposizioni relative alle modalità ed ai termini anzidetti possono essere apportate integrazioni e correzioni con successivi decreti. L'adeguamento degli ammontari di riferimento previsti nel primo comma è disposto, con successivi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento del tasso di conversione dell'unità di conto europea sia variata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si è tenuto conto nell'ultima determinazione degli ammontari di riferimento (6).
(1) L'originario riferimento alla lettera e) è stato così modificato per effetto dell'art. 2, l. 18 febbraio 1997, n. 28. (2) Gli importi dei rimborsi sono stati così elevati, da ultimo, dal d.m. 20 ottobre 1995. Inoltre, con d.m. 18 febbraio 1999 è stato stabilito che gli importi lire 398.000 e di lire 50.000 di cui al presente comma, ai fini dell'esecuzione dei rimborsi a soggetti passivi non residenti, sono fissati, rispettivamente in 200 euro e 25 euro. (3) Comma aggiunto dall'art. 38, l. 29 dicembre 1990, n. 428. (4) Comma così modificato dall'art. 38, l. 29 dicembre 1990, n. 428. (5) Comma aggiunto dall'art. 26, l. 6 febbraio 1996, n. 52. (6) Articolo aggiunto dall'art. 16, d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 793.
Articolo 38
Art. 38-quater.
Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliari e residenti fuori della Comunità
europea.
1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all'articolo 25 (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 16, d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 793, e poi così sostituito dall'art. 1, l. 18 febbraio 1997, n. 28.
Articolo 39
Art. 39. Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti.
I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'art.
32, devono essere numerati e bollati ai sensi dell'articolo 2215 del codice
civile, in esenzione dai tributi di bollo e di concessione governativa e devono
essere tenuti a norma dell'articolo 2219 dello stesso codice. La numerazione e
la bollatura possono essere eseguite anche dall'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto o dall'ufficio del registro. Se la numerazione e la bollatura non sono
state effettuate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente
l'ufficio o il notaio che le ha eseguite deve entro trenta giorni darne
comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente. ammesso
l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettro-contabili
secondo modalità previamente approvate dalla Amministrazione finanziaria su
richiesta del contribuente (1).
I contribuenti hanno facoltà di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli artt. 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell'unico registro numerato e bollato. I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (2).
(1) Comma sostituito dall'art. 1, d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 687, e poi, da ultimo, così modificato dall'art. 1, d.p.r. 18 ottobre 1978, n. 668. (2) Comma sostituito, dall'art. 1, d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 687, e poi, da ultimo, così modificato dall'art. 7, d.l. 10 giugno 1994, n. 357, conv. in l. 8 agosto 1994, n. 489.
Articolo 40
Art. 40. Ufficio competente.
Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti
articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l'ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova
il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello Stato, che non vi
hanno una stabile organizzazione né un rappresentante nominato ai sensi
dell'art. 17, è competente l'ufficio provinciale di Roma. Le dichiarazioni
presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo
comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano pervenuti
all'ufficio competente (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 41
Art. 41. Violazioni dell'obbligo di fatturazione.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n.
471.
Articolo 42
Art. 42. Violazioni dell'obbligo di registrazione.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n.
471.
Articolo 43
Art. 43. Violazioni dell'obbligo di dichiarazione.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n.
471.
Articolo 44
Art. 44. Violazione dell'obbligo di versamento.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n.
471.
Articolo 45
Art. 45. Violazione degli obblighi relativi alla contabilità e alla compilazione
degli elenchi.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n.
471.
Articolo 46
Art. 46. Violazioni relative alle esportazioni.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre
1997, n. 471.
Articolo 47
Art. 47. Altre violazioni.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n.
471.
Articolo 48
Art. 48. Circostanze attenuanti ed esimenti.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n.
471.
Articolo 49
Art. 49. Determinazione delle pene pecuniarie.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n.
471.
Articolo 50
Art. 50. Sanzioni penali.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.l. 10 luglio 1982, n. 429,
conv. in l. 7 agosto 1982, n. 516.
Articolo 51
Art. 51. Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto.
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni
presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale
omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o
maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla
fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e
degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione
delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto
all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo
delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno
omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati
annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità
operativa degli uffici stessi (1).
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
- 1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52;
- 2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52 (2);
- 3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;
- 4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;
- 5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7) , all'Amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141 (3);
- 6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali; 6-bis) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti (4);
- 7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalità - con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'Amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente (5).
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7) , non inferiore a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi dal competente ispettore compartimentale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (6). Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo comma, numeri 3) e 4) , si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (7) (8).
(1) Comma così modificato dall'art. 6, l. 24 aprile 1980, n. 146. (2) Numero così sostituito dall'art. 18, l. 30 dicembre 1991, n. 413. (3) Numero sostituito dall'art. 4, d.p.r. 15 luglio 1982, n. 463 e poi così modificato dall'art. 18, l. 30 dicembre 1991, n. 413. (4) Numero aggiunto dall'art. 3, comma 177, l. 28 dicembre 1995, n. 549. (5) Numero aggiunto dall'art. 4, d.p.r. 15 luglio 1982, n. 463 e poi così modificato dall'art. 18, l. 30 dicembre 1991, n. 413. (6) Comma così sostituito dall'art. 4, d.p.r. 15 luglio 1982, n. 463. (7) Comma aggiunto dall'art. 25, l. 18 febbraio 1999, n. 28. (8) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 51
Art. 51-bis.
(Omissis) (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 5, d.p.r. 15 luglio 1982, n. 463,
e poi abrogato dall'art. 18, l. 30 dicembre 1991, n. 413.
Articolo 52
Art. 52. Accessi, ispezioni e verifiche.
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di
impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di
attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad
ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione
ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione
dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso
devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo,
rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in
locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche
l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in
presenza del titolare dello studio o di un suo delegato (1).
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale (1).
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie. I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi. In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale (2). Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma (2).
Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del numero 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma [ rectius : penultimo comma] dell'art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (3). (
1) Comma così modificato dall'art. 18, l. 30 dicembre 1991, n. 413. (2) Comma aggiunto dall'art. 33, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. (3) Comma aggiunto dall'art. 6, d.p.r. 15 luglio 1982, n. 463 e poi così modificato dall'art. 18, l. 30 dicembre 1991, n. 413.
Articolo 53
Art. 53. Presunzioni di cessione e di acquisto.
Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano
nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi
secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi
dell'impresa, né presso suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni
stessi: a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; b) sono
stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di
contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato,
commissione o altro titolo non traslativo della proprietà. Con decreto del
Ministro delle finanze sono stabilite le modalità con le quali devono essere
effettuate: a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza; b) la distruzione
dei beni (1).
Le sedi secondarie, filiali o succursali devono risultare dalla iscrizione alla camera di commercio o da altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma dell'art. 35 o del primo comma dell'art. 81. La rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. La consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b) , deve risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all'art. 39 del presente decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dello stesso articolo o da atto registrato presso l'ufficio del registro (2).
I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività si presumono acquistati se il contribuente non dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al primo comma (3)] (4).
(1) Comma aggiunto dall'art. 22, d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in l. 27 aprile 1989, n. 154. (2) Comma così modificato dall'art. 57, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427. (3) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24. (4) A far data dall'entrata in vigore del d.p.r. 10 novembre 1997, n. 441 si intendono sostituite le norme contenute nel presente articolo con quelle di cui al citato d.p.r. 441/1997; i riferimenti a queste ultime norme contenuti in ogni altro testo normativo, si intendono effettuati alle disposizioni del citato regolamento 441/1997.
Articolo 54
Art. 54. Rettifica delle dichiarazioni.
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica della
dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti
una imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante. L'infedeltà della dichiarazione,
qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli
elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli 27 e 33 e con le
precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto
tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di
cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza,
esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri
documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e
notizie raccolti nei modi previsti negli articoli 51 e 51- bis . Le omissioni e
le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche sulla base di
presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti (1).
L'ufficio può tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2) , 3) e 4) dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso. Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può provvedere, prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in parte a norma degli articoli 27 e 33. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 60, sesto comma (2).
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 57, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate dal centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non spettanti, può limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o il minor credito spettante (3). (Omissis) (4). Gli avvisi di accertamento parziale possono essere notificati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa (3). Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o in parte (35).
(1) Comma così modificato dall'art. 6, d.p.r. 15 luglio 1982, n. 463. (2) Comma così modificato dall'art. 10, d.l. 20 giugno 1996, n. 323, conv. in l. 8 agosto 1996, n. 425. (3) Comma aggiunto dall'art. 3, l. 30 dicembre 1991, n. 413. (4) Comma abrogato, dall'art. 3, comma 179, l. 28 dicembre 1995, n. 549. (5) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 54
Art. 54-bis. Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni.
1. Avvalendosi di procedure automatizzate l'amministrazione
finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle
dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione dell'imposta
dovuta in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a:
- a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;
- b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a) , e 74, quarto comma.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione è comunicato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'articolo 60 al contribuente, nonché per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione (1).
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente (2). (1) Comma così modificato dall'art. 2, d.lg. 26 gennaio 2001, n. 32. (2) Articolo aggiunto dall'art. 14, d.lg. 9 luglio 1997, n. 241.
Articolo 55
Art. 55. Accertamento induttivo.
Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento
dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità.
In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono
determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti
o venuti a conoscenza dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i
versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai
sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e
33. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche se la dichiarazione
reca le indicazioni di cui ai numeri 1) e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e
specificazioni ivi richieste, sempreché le indicazioni stesse non siano state
regolarizzate entro il mese successivo a quello di presentazione della
dichiarazione.
Le disposizioni stesse si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54, anche nelle seguenti ipotesi: 1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha tenuto, o ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture; 2) quando dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse; 3) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente (1). Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare già decorsa, senza attendere la scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33 (2).
(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 14, d.lg. 9 luglio 1997, n. 241. (2) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 56
Art. 56. Notificazione e motivazione degli accertamenti.
Le rettifiche e gli accertamenti sono notificati ai contribuenti, mediante
avvisi motivati, nei modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte
sui redditi, da messi speciali autorizzati
dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o dai messi comunali. Negli avvisi relativi alle rettifiche di cui
all'art. 54 devono essere indicati specificamente, a pena di nullità, gli
errori, le omissioni e le false o inesatte indicazioni su cui è fondata la
rettifica e i relativi elementi probatori. Per le omissioni e le inesattezze
desunte in via presuntiva devono essere indicati i fatti certi che danno
fondamento alla presunzione. Negli avvisi relativi agli accertamenti induttivi
devono essere indicati, a pena di nullità, l'imponibile determinato
dall'ufficio, l'aliquota o le aliquote e le detrazioni applicate e le ragioni
per cui sono state ritenute applicabili le disposizioni del primo o del secondo
comma dell'art. 55. Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 54 e al terzo
comma dell'art. 55 devono essere inoltre indicate, a pena di nullità, le ragioni
di pericolo per la riscossione dell'imposta. La motivazione dell'atto deve
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama
salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento
è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 2, d.lg. 26 gennaio 2001, n. 32.
Articolo 57
Art. 57. Termine per gli accertamenti.
Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e
nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza
d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di
notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro
consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di
decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta
a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il
sedicesimo giorno e la data di consegna (1).
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 10, d.lg. 2 settembre 1997, n. 313. (2) Vedi, anche, l'art. 57, comma 2, l. 30 dicembre 1991, n. 413.
Articolo 58
Art. 58. Irrogazione delle sanzioni.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n.
471.
Articolo 59
Art. 59. Ricorsi.
Il contribuente può ricorrere contro i provvedimenti di rettifica, di
accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al
contenzioso tributario. La nullità degli avvisi per l'omissione o
l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma
e in genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza
in primo grado (1). I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili
non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con
le loro risultanze (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 61, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.
Articolo 60
Art. 60. Pagamento delle imposte accertate.
La imposta o la maggiore imposta accertata dall'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto deve essere pagata dal contribuente entro sessanta giorni dalla
notificazione dell'avviso di accertamento o di rettifica (1). ( Omissis ). (2) (
Omissis ). (2) ( Omissis ). (2) ( Omissis ). (2) L'imposta non versata,
risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a
titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla soprattassa di cui
all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore
imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo
rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima
dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro
trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa
pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute
devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui
all'articolo 38, quarto comma (3).
Il contribuente non ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta pagata in conseguenza dell'accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi (4).
(1) Vedi, anche, l'art. 6, d.lg. 19 giugno 1997, n. 218. (2) Comma abrogato dall'art. 37, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46, nel testo modificato dall'art. 2, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193. (3) Comma aggiunto dall'art. 10, d.l. 20 giugno 1996, n. 323, conv. in l. 8 agosto 1996, n. 425. (4) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 61
Art. 61. Pagamento delle pene pecuniarie e delle soprattasse.
( Omissis ). (1) (1) Articolo abrogato dall'art. 37, d.lg. 26 febbraio 1999, n.
46, nel testo modificato dall'art. 2, d.lg. 27 aprile 2001, n. 193.
Articolo 62
Art. 62. Riscossione coattiva e privilegi.
Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie e
delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro
trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione è vidimata e resa
esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia
la somma dovuta, ed è notificata a norma del primo comma dell'art. 56. Se entro
trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione il contribuente non esegue il
pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni degli
articoli da 5 a 29 e 31 del T.U. approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (1).
I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell'art. 2778 del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (2). Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli. Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente ai sensi dell'art. 41 lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato al n. 5) dell'art. 2778 e al n. 4) dell'articolo 2780 del codice civile. Per il recupero dei crediti sorti negli Stati membri delle Comunità europee in materia di imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni contenute negli articoli 346- bis , 346- ter , 346- quater e 346- quinquies del testo unico delle norme legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sostituita alla competenza degli uffici doganali quella degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per il recupero dei crediti non connessi ad operazioni doganali (3). Il Ministro delle finanze può, con decreto, stabilire che taluni compiti degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, inerenti all'attuazione della mutua assistenza amministrativa per il recupero dei crediti sorti in materia di imposta sul valore aggiunto, siano devoluti all'ufficio centrale previsto dal secondo comma del citato articolo 346- quinquies (3) (4).
(1). L'art. 130, comma 2, d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, ha abrogato, con effetto dal 1º gennaio 1990, data di entrata in funzione del servizio stesso, tutte le disposizioni che regolano la riscossione coattiva mediante rinvio al r.d. 639/1910. A decorrere dalla predetta data, la riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette è affidata ai concessionari del servizio della riscossione, ai sensi dell'art. 67, d.p.r. 43/1988 cit. e delle disposizioni integrative di detta norma. (2) Tale articolo è stato abrogato dall'art. 16, l. 29 luglio 1975, n. 426. Vedi, ora, l'art. 2751-bis, c.c. (3) Comma aggiunto dall'art. unico, l. 19 gennaio 1985, n. 3. (4) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 63
Art. 63. Collaborazione della guardia di finanza.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini
dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del
presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici,
secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52, alle operazioni
ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti.
Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che può essere
concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale,
utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti,
direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio
dei poteri di polizia giudiziaria (1).
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e il Comando generale della guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali. Gli uffici finanziari e i comandi della guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi presso gli stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceva la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica, l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di determinati elementi utili ai fini dell'accertamento.
(1) Comma sostituito dall'art. 7, d.p.r. 15 luglio 1982, n. 463 e poi, da ultimo, così modificato dall'art. 23, d.lg. 10 marzo 2000, n. 74.
Articolo 64
Art. 64. Collaborazione degli uffici doganali e degli uffici tecnici delle
imposte di fabbricazione.
Gli uffici doganali eseguono i controlli necessari per l'accertamento delle
violazioni di cui al quinto comma dell'art. 46 e ne riferiscono ai competenti
uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Per le controversie relative alla
qualità e quantità dei beni si applicano le disposizioni della legge doganale
(1).
Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione cooperano con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'accertamento dell'imposta dovuta dalle imprese i cui depositi e stabilimenti sono sottoposti alla vigilanza degli uffici stessi.
(1) Comma così sostituito dall'art. 22, d.p.r. 30 dicembre 1980, n. 897.
Articolo 65
Art. 65. Obblighi dell'amministrazione finanziaria.
L'amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità
competenti degli Stati membri della Comunità economica europea, delle
informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sul
valore aggiunto. Essa, a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio
dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati
membri. L'amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni
da fornire alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto (1).
(1) Articolo prima abrogato dall'art. 1, d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 687, e poi di nuovo aggiunto dall'art. 2, d.p.r. 5 giugno 1982, n. 506.
Articolo 66
Art. 66. Segreto d'ufficio.
Gli impiegati della amministrazione finanziaria e gli ufficiali e agenti della
guardia di finanza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda i dati e
le notizie di cui vengono a conoscenza nell'adempimento dei compiti e
nell'esercizio dei poteri previsti dal presente decreto. Non è considerata
violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione
finanziaria alle competenti autorità degli Stati membri della Comunità economica
europea delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della direttiva del Consiglio
delle Comunità europee n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, modificata dalla
direttiva numero 79/1070/CEE 6 dicembre 1979 (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 4, d.p.r. 5 giugno 1982, n. 506.
Articolo 66
Art. 66-bis. Pubblicazione degli elenchi di contribuenti.
Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione di elenchi di
contribuenti nei cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha
proceduto a rettifica o ad accertamento ai sensi degli articoli 54 e 55. Sono
ricompresi nell'elenco solo quei contribuenti che non hanno presentato la
dichiarazione annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta
inferiore di oltre un decimo a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante. Negli elenchi deve
essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e deve
essere indicato, in caso di rettifica, anche il volume di affari dichiarato dai
contribuenti (1).
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto formano e pubblicano annualmente per ciascuna provincia compresa nella propria circoscrizione un elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, con la specificazione, per ognuno, del volume di affari. Gli elenchi sono in ogni caso depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l'ufficio che ha proceduto alla loro formazione, sia presso i comuni interessati. Per la consultazione non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 (1). (Omissis) (2). Gli stessi uffici pubblicano, inoltre, un elenco cronologico contenente i nominativi dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di quelli che li hanno ottenuti (3) (4).
(1) Comma così modificato dall'art. 20, l. 30 dicembre 1991, n. 413. (2) Comma abrogato dall'art. 20, l. 30 dicembre 1991, n. 413. (3) Comma così sostituito dall'art. 20, l. 30 dicembre 1991, n. 413. (4) Articolo aggiunto dall'art. 23, d.p.r. 30 dicembre 1980, n. 897.
Articolo 67
Art. 67. Importazioni.
1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni
introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori
non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in
libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano
provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma
dell'articolo 7, primo comma, lettera b) :
- a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell'imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea (1);
- b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b) , del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
- c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;
- d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d'oltremare;
- e) (Omissis) (2).
2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima (3).
(1) Lettera così modificata dall'art. 1, l. 18 febbraio 1997, n. 28. (2) Lettera abrogata dall'art. 1, l. 18 febbraio 1997, n. 28. (3) Articolo così sostituito dall'art. 57, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427.
Articolo 68
Art. 68. Importazioni non soggette all'imposta.
Non sono soggette all'imposta:
- a) le importazioni di beni indicati nel primo comma, lettera c) dell'art. 8, nell'art. 8- bis , nonché nel secondo comma dell'art. 9, limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreché ricorrano le condizioni stabilite nei predetti articoli (1);
- b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati (2);
- c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'art. 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11) , l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione (3);
- c-bis) le importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori (4);
- d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;
- e) (Omissis) (5);
- f) la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
- g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) , dell'articolo 2 (6) (7).
(1) Lettera così sostituita dall'art. 6, d.p.r. 28 dicembre 1982, n. 954. Vedi, anche, l'art. 4, d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, conv. in l. 27 febbraio 1984, n. 17. (2) Lettera, da ultimo, così sostituita dall'art. 3, l. 17 gennaio 2000, n. 7. (3) Lettera così sostituita dall'art. 3, l. 17 gennaio 2000, n. 7. (4) Lettera aggiunta dall'art. 41, l. 21 novembre 2000, n. 342. (5) Lettera abrogata dall'art. 57, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427. (6) Lettera aggiunta dall'art. 2, l. 22 dicembre 1980, n. 889. (7) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 69
Art. 69. Determinazione dell'imposta.
L'imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell'articolo 16, al valore
dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale,
aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta
sul valore aggiunto, nonché dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo
di destinazione all'interno del territorio delle comunità che figura sul
documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio
medesimo. Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore
prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati
e delle istruzioni in essi contenuti. Per i beni che prima dello sdoganamento
hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è
costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione (1).
Fatti salvi i casi di applicazione dell'articolo 68, lettera c) , per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli articoli 207 e 208 del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e l'esenzione prevista nell'articolo 209 dello stesso testo unico si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identità (2).
(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 1, l. 18 febbraio 1997, n. 28. (2) Articolo così sostituito dall'art. 24, d.p.r. 30 dicembre 1980, n. 897.
Articolo 70
Art. 70. Applicazione dell'imposta.
L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per
ciascuna operazione. Si applicano per quanto concerne le controversie e le
sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.
[Per le importazioni effettuate senza pagamento di imposta, di cui alla lettera
c) dell'art. 8, all'importatore che attesti falsamente di trovarsi nelle
condizioni richieste per fruire del trattamento ivi previsto o ne benefìci oltre
i limiti consentiti si applica la pena pecuniaria di cui al terzo comma
dell'art. 46, salvo che il fatto costituisca reato a norma della legge doganale]
(1).
L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello Stato tramite il servizio postale deve essere assolta secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'imposta assolta per l'importazione di beni da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, può essere richiesta a rimborso secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunità economica europea. Il rimborso è eseguito a condizione che venga fornita la prova che l'acquisizione intracomunitaria di detti beni è stata assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione (2). Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, è assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a tal fine il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri di cui agli articoli 23 o 24 nonché, agli effetti della detrazione, nel registro di cui all'articolo 25 (3) (4).
(1) Il presente comma è da ritenersi abrogato, limitatamente alle disposizioni concernenti la falsa attestazione (art. 3, comma 3, d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, conv. in l. 27 febbraio 1984, n. 17). Vedi, ora, l'art. 2, d.l. 746/1983 cit. (2) Comma aggiunto dall'art. 57, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427. (3) Comma aggiunto dall'art. 3, l. 17 gennaio 2000, n. 7. (4) Articolo così sostituito dall'art. 25, d.p.r. 30 dicembre 1980, n. 897.
Articolo 71
Art. 71. Operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di
San Marino.
Le disposizioni degli articoli 8 e 9 si applicano alle cessioni eseguite
mediante trasporto o consegna dei beni del territorio dello Stato della Città
del Vaticano, comprese le aree in cui hanno sede le istituzioni e gli uffici
richiamati nella convenzione doganale italo-vaticana del 30 giugno 1930 e in
quello della Repubblica di San Marino, ed ai servizi connessi, secondo modalità
da stabilire preventivamente con decreti del Ministro per le finanze (1) in base
ad accordi con i detti Stati (2). Per l'introduzione nel territorio dello Stato
di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano, comprese le aree di
cui al primo comma e dalla Repubblica di San Marino i contribuenti dai quali o
per conto dei quali ne è effettuata l'introduzione nel territorio dello Stato
sono tenuti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a norma del terzo
comma dell'art. 17 (2).
Per i beni di provenienza estera destinati alla Repubblica di San Marino, l'imposta sul valore aggiunto sarà assunta in deposito dalla dogana e rimborsata al detto Stato successivamente all'introduzione dei beni stessi nel suo territorio secondo modalità da stabilire con il decreto previsto dal primo comma.
(1) Per la Repubblica di San Marino, vedi il d.m. 24 dicembre 1993. (2) Comma così modificato dall'art. 1, d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 687.
Articolo 72
Art. 72. Trattati e accordi internazionali.
Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle
imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto. Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono
equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8- bis e 9
(1).
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:
- 1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico-amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani (2);
- 2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato (3);
- 3) alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa;
- 4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- 5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (4) (5).
Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 1) , 3) , 4) e 5) allorché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore a lire cinquecentomila (6); per gli enti indicati nel numero 1) , tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa (7).
(1) Comma così modificato, con efficacia a decorrere dal 1º gennaio 1975, dall'art. 1, d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 687. (2) Numero, da ultimo, così modificato dall'art. 1, l. 3 agosto 1998, n. 296. (3) Vedi, anche, l'art. 66, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427. (4) Numero così sostituito dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 1991, n. 417, conv. in l. 6 febbraio 1992, n. 66. (5) Gli attuali commi terzo e quarto così sostituiscono l'originario comma terzo per effetto dell'art. 1, d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 687. (6) Importo così fissato dall'art. 10, d.l. 20 giugno 1996, n. 323, conv. in l. 8 agosto 1996, n. 425. (7) Comma sostituito dall'art. 13, d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. in l. 22 marzo 1995, n. 85 e poi così modificato dall'art. 10, d.l. 20 giugno 1996, n. 323, conv. in l. 8 agosto 1996, n. 425.
Articolo 73
Art. 73. Modalità e termini speciali.
Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può determinare le modalità ed i
termini:
- a) per l'emissione, numerazione, registrazione, conservazione delle fatture o per la registrazione dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate dalla stessa impresa in diversi settori di attività e ad operazioni effettuate a mezzo di sedi secondarie od altre dipendenze di cui al secondo comma dell'art. 35 e di commissionari, nonché per la registrazione dei relativi acquisti;
- b) per l'emissione delle fatture relative a cessioni di beni inerenti a contratti estimatori, a cessioni di imballaggi e recipienti di cui all'art. 15, n. 4) , non restituiti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a cessioni di beni il cui prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione della operazione;
- c) per l'emissione, numerazione, registrazione e conservazione delle fatture relative a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del presente decreto;
- d) per le annotazioni prescritte dal presente decreto da parte dei contribuenti che utilizzano macchine elettro-contabili, fermo restando l'obbligo di tenere conto, nelle dichiarazioni annuali e nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni e liquidazioni stesse si riferiscono;
- e) per l'emissione, numerazione e registrazione delle fatture, le liquidazioni periodiche e i versamenti relativi alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive. (Omissis) (1).
Il Ministro delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che le dichiarazioni delle società controllate siano presentate dall'ente o società controllante all'ufficio del proprio domicilio fiscale e che i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 siano fatti all'ufficio stesso per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società controllante e dalle società controllate, al netto delle eccedenze detraibili. Le dichiarazioni, sottoscritte anche dall'ente o società controllante, devono essere presentate anche agli uffici del domicilio fiscale delle società controllate, fermi restando gli altri obblighi e le responsabilità delle società stesse. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute dall'altra per oltre la metà fin dall'inizio dell'anno solare precedente (2).
(1) Comma abrogato dall'art. 4, d.p.r. 7 febbraio 2000, n. 48. (2) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 73
Art. 73-bis. Disposizioni per la identificazione di determinati prodotti.
Il Ministro delle finanze con propri decreti può stabilire l'obbligo della
individuazione, mediante apposizione di contrassegni ed etichette, di taluni
prodotti appartenenti alle seguenti categorie:
- 1) prodotti tessili di cui alla L. 26 novembre 1973, n. 883, nonché indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;
- 2) apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e delle immagini, apparecchi del settore cine-foto-ottico, nonché talune relative parti e pezzi staccati;
- 3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici (1).
L'obbligo deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore ovvero da chi effettua acquisti intracomunitari anteriormente a qualsiasi atto di commercializzazione. Dal contrassegno o dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati al n. 1) , eventualmente anche in aggiunta ai dati richiesti dalla L. 26 novembre 1973, n. 883, il numero di partita IVA del soggetto obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla voce di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di codice statistico; per i prodotti indicati al n. 2) , oltre al numero di partita IVA del soggetto obbligato, il numero progressivo attribuito al prodotto. Con gli stessi decreti sono stabilite le caratteristiche, le modalità e i termini dell'apposizione, anche mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e della etichetta nonché i relativi controlli. Possono essere altresì prescritte modalità per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei contrassegni e nelle etichette con i documenti accompagnatori delle merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali] (2). Con successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto o in pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti. (Omissis) (3). (Omissis) (3) (4).
(1) Numero aggiunto dall'art. 7, d.p.r. 28 dicembre 1982, n. 954. (2) Il presente comma originariamente modificato dall'art. 57, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427, era stato abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471, ma per effetto della modifica intervenuta a seguito dell'entrata in vigore del d.lg. 5 giugno 1998, n. 203 (art. 1, comma 1, lettera d), deve ritenersi ripristinato. (3) Comma abrogato dall'art. 16, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 471. (4) Articolo aggiunto dall'art. 26, d.p.r. 30 dicembre 1980, n. 897.
Articolo 74
Art. 74. Disposizioni relative a particolari settori.
In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta:
- a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico (1);
- b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria (2). L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525;
- c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo forfettizzazione della resa del 60 per cento per i libri e del 60 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali, quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto (3);
- d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente (4);
- e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone dall'esercente l'attività di trasporto e per la vendita al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio (5);
- e-bis) (Omissis) (6).
Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze. Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e) , e del primo periodo del presente comma. Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione (7).
Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi (8). Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 19 è forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio (9). (Omissis) (10).
Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili (11) (12).
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996 (13):
- a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
- b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
- c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
- d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
- e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
- e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01);
- e-ter) filo di rame con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11) (14);
- e-quater) filo di alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.11) (14);
- e-quinquies) filo di leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21) (14).
Le disposizioni dell'ottavo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e sempreché nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire (15).
I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui all'ottavo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento senza diritto a detrazione. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 38- bis , primo comma, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui all'ottavo comma che cessioni di beni di cui al nono comma, applicano le disposizioni di cui al nono comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui al nono comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo (16). (Omissis) (17). Nelle operazioni indicate nel primo comma, lettere a) , b) e c) non sono comprese le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative (18) (19).
(1) Lettera così sostituita dall'art. 20, d.p.r. 30 dicembre 1981, n. 793. (2) Comma così modificato dall'art. 36, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427. (3) Lettera sostituita dall'art. 6, d.lg. 2 settembre 1997, n. 313 e poi, da ultimo, così modificata dall'art. 6, l. 13 maggio 1999, n. 133. (4) Lettera così sostituita 8, d.lg. 2 settembre 1997, n. 313. (5) Lettera così modificata dall'art. 8, d.lg. 2 settembre 1997, n. 313. (6) Lettera aggiunta dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 1991, n. 417, conv. in l. 6 febbraio 1992, n. 66, e poi abrogata dall'art. 36, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427. (7) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 5, l. 8 maggio 1998, n. 146, nel testo sostituito dall'art. 1-bis, d.l. 12 giugno 1998, n. 181, conv. in l. 3 agosto 1998, n. 271. (8) Comma aggiunto dall'art. 8, l. 18 giugno 1998, n. 192, ed entrato in vigore il 20 ottobre 1998. (9) Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 17, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 60 a decorrere dal 1º gennaio 2000. (10) Comma aggiunto dall'art. 63, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427 e poi abrogato dall'art. 30, l. 23 dicembre 2000, n. 388. (11) Comma aggiunto dall'art. 1, d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, conv. in l. 17 febbraio 1985, n. 17, poi così sostituito dall'art. 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e infine così modificato dall'art. 21, comma 16, l. 29 dicembre 1997, n. 449. (12) Vedi, anche, l'art. 3, comma 118, l. 28 dicembre 1995, n. 549. (13) Alinea così modificato dall'art. 21, comma 16, l. 27 dicembre 1997, n. 449. (14) Lettera aggiunta dall'art. 31, l. 23 dicembre 2000, n. 388. (15) Comma aggiunto dall'art. 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e, da ultimo, così sostituito dall'art. 41, l. 21 novembre 2000, n. 342. (16) Comma aggiunto dall'art. 1, d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, conv. in l. 17 febbraio 1985, n. 17 e, da ultimo, così sostituito dall'art. 41, l. 21 novembre 2000, n. 342. (17) Comma aggiunto dall'art. 11, l. 30 dicembre 1991, n. 413, e poi abrogato dall'art. 45, l. 21 novembre 2000, n. 342. (18) Comma aggiunto dall'art. 8, d.lg. 2 settembre 1997, n. 313. (19) Articolo così sostituito dall'art 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 74
Art. 74-bis. Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta
amministrativa.
Per le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o di
liquidazione coatta amministrativa, gli obblighi di fatturazione e
registrazione, sempreché i relativi termini non siano ancora scaduti, devono
essere adempiuti dal curatore o dal commissario liquidatore entro quattro mesi
dalla nomina (1).
Per le operazioni effettuate successivamente all'apertura del fallimento o all'inizio della liquidazione coatta amministrativa gli adempimenti previsti dal presente decreto, anche se è stato disposto l'esercizio provvisorio, devono essere eseguiti dal curatore o dal commissario liquidatore. Le fatture devono essere emesse entro trenta giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27 e 33 devono essere eseguite solo se nel mese o trimestre siano state registrate operazioni imponibili. In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 38- bis , i rimborsi previsti nell'articolo 30, non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni (2) (3).
(1) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 11, d.p.r. 14 ottobre 1999, n. 542. (2) Comma aggiunto dall'art. 31, l. 23 dicembre 2000, n. 388. (3) Articolo aggiunto dall'art. 1, d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 687, e poi così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 74
Art. 74-ter. Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo.
1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la
organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi vacanze, circuiti tutto
compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono
considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle
agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si
applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei
clienti.
2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi e turismo è diminuito dei costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al lordo della relativa imposta.
3. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa ai costi di cui al comma 2.
4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta superiore a quella determinata all'atto della conclusione del contratto, la maggiore imposta è a carico dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno diritto al rimborso della minore imposta.
5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta.
5- bis . Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità previste dal comma 5 (1).
6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunità economica europea la parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non è soggetta ad imposta a norma dell'articolo 9.
7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere emessa fattura ai sensi dell'articolo 21, senza separata indicazione dell'imposta, considerando quale momento impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura può essere emessa entro il mese successivo.
8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli effetti previsti dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 21, al rappresentante, il quale le annota ai sensi dell'articolo 23 senza la contabilizzazione della relativa imposta.
9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo (2).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 23 marzo 1998, n. 56. (2) Articolo così sostituito dall'art. 9, d.lg. 2 settembre 1997, n. 313.
Articolo 74
Art. 74-quater. Disposizioni per le attività spettacolistiche.
1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente
decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al
comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione
delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per
le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni proloco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'articolo 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'articolo 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'articolo 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972 (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 18, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 60 a decorrere dal 1º gennaio 2000.
Articolo 75
Art. 75. Norme applicabili.
Per quanto non è diversamente disposto dal presente decreto si
applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme
del codice penale e del codice di procedura penale, della L. 7 gennaio 1929, n.
4 e del R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 63, convertito nella L. 24 maggio 1926, n.
898, e successive modificazioni. Il venti per cento dei proventi delle sanzioni
pecuniarie è devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo
cui appartengono gli accertatori, con le modalità previste con decreto del
Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15
novembre 1973, n. 734 (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1, d.p.r. 23 dicembre 1974, n. 687.
Articolo 76
Art. 76. Istituzione e decorrenza dell'imposta.
L'imposta sul valore aggiunto è istituita con decorrenza dal 1º gennaio 1973.
L'imposta si applica, salvo quanto è disposto negli articoli da 77 a 80, sulle
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31 dicembre 1972
e sulle importazioni per le quali la dichiarazione di importazione definitiva è
accertata dalla dogana posteriormente alla data stessa.
Articolo 77
Art. 77. Operazioni dipendenti da rapporti in corso o già assoggettate
all'imposta generale sulla entrata.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dopo il 31
dicembre 1972 in esecuzione di contratti conclusi prima, il cedente del bene o
il prestatore del servizio, se ne sia richiesto dal cessionario o dal
committente, deve applicare l'imposta sul valore aggiunto anche sulla parte
dell'ammontare imponibile eventualmente già assoggettata all'imposta generale
sull'entrata. In questo caso l'imposta generale sull'entrata è ammessa in
detrazione, a norma degli articoli 19, 27 e 28, per la determinazione
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal cessionario o dal committente. Per
le cessioni di beni effettuate dopo il 31 dicembre 1972, in relazione alle quali
l'imposta generale sull'entrata è stata assolta preventivamente dal cedente una
volta tanto in conformità a disposizioni vigenti alla detta data, la imposta
stessa è ammessa in detrazione dalla imposta sul valore aggiunto dovuta dal
cedente.
Articolo 78
Art. 78. Applicazione graduale dell'imposta per generi alimentari di prima
necessità e prodotti tessili.
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari, che secondo le
disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1975 sono esenti dall'imposta
generale sull'entrata e dall'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del
R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella L. 19 giugno
1940, n. 762, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta all'uno per
cento per gli anni 1973 e 1974 e al 3 per cento per gli anni 1975 e 1976 (1)
(2).
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari per i quali l'imposta generale sull'entrata e la parallela imposta sull'importazione si applicano con aliquota ordinaria o condensata non superiore al 3 per cento, l'aliquota dell'IVA si applica nella misura del 3 per cento per gli anni 1973 e 1974 (1) (2) (3).
Per le cessioni e le importazioni dei prodotti tessili, di cui alla L. 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sono ridotte, per gli anni 1973 e 1974 al sei per cento per quelli soggetti all'aliquota del dodici per cento ed al nove per cento per quelli soggetti all'aliquota del diciotto per cento (2). (Omissis) (4).
(1) Riduzione prorogata al 31 dicembre 1975 dall'art. 5-bis, d.l. 6 luglio 1974, n. 254, conv. in l. 17 agosto 1974, n. 383. (2) Per le nuove aliquote, vedi ora l'art. 1, d.l. 23 dicembre 1976, n. 852, conv. in l. 21 febbraio 1977, n. 31. (3) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 23 dicembre 1972, n. 821. (4) Comma abrogato dall'art. 11, l. 22 dicembre 1980, n. 889.
Articolo 79
Art. 79. Applicazione dell'imposta nel settore edilizio.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 1, d.p.r. 29 gennaio 1979, n. 24.
Articolo 80
Art. 80. Operazioni comprese in regimi fiscali sostitutivi.
Fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi
dell'art. 9, n. 6) o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n.
825, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi, agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni comprese in regimi
fiscali sostitutivi dell'imposta generale sull'entrata, o anche di essa,
previsti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972 (1).
(1) Vedi l'art. 42, secondo comma, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601.
Articolo 81
Art. 81. Applicazione dell'imposta nell'anno 1973.
I contribuenti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione
o hanno istituito una stabile organizzazione nel territorio dello Stato
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono
indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 35 in allegato alla
prima dichiarazione da presentare a norma degli articoli 27 e seguenti, sotto
pena delle sanzioni stabilite nel quinto comma dell'art. 43.
Ai fini dell'applicazione, nell'anno 1973, degli articoli 31, 32 terzo comma, 33 secondo comma e 34 quarto comma il volume di affari dell'anno 1972 è costituito:
- a) per le attività già soggette all'imposta generale sull'entrata nei modi e termini normali, compresi i trasporti di cose, dall'ammontare risultante dalle fatture emesse;
- b) per le attività di commercio al minuto e artigianali e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, ad eccezione dei ristoranti, trattorie e simili, dall'ammontare degli acquisti e delle importazioni risultante dalle fatture ricevute e dalle bollette doganali, maggiorato del cinquanta per cento;
- c) per l'esercizio di arti e professioni, dall'ammontare dei proventi assoggettati alle ritenute d'acconto di cui al secondo comma e alla lettera b) del terzo comma dell'art. 128 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette e successive modificazioni;
- d) per i trasporti di persone con servizi di linea, le operazioni di credito e di assicurazione, i servizi alberghieri e i servizi di riscossione di entrate non tributarie, dall'ammontare risultante dalle denunce presentate a norma delle lettere l) , p) , q) , r) e t) dell'art. 8 del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella L. 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;
- e) per le somministrazioni di alimenti e bevande in ristoranti, trattorie e simili, per i trasporti di persone e per i servizi al dettaglio di cui alla lettera g) del primo comma dell'art. 5 e al primo comma dell'art. 6 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e per ogni altra attività non contemplata espressamente nel presente articolo, dall'ammontare desumibile dalle risultanze contabili e da ogni altro elemento probatorio.
Articolo 82
Art. 82. Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa agli
investimenti.
I contribuenti di cui all'art. 4 del presente decreto, che esercitano attività
commerciali o agricole di cui agli articoli 2195 e 2135 del c.c., possono
detrarre dall'imposta sul valore aggiunto l'ammontare dell'imposta generale
sull'entrata, dell'imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del R.D.L. 9
gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella L. 19 giugno 1940, n. 762
e delle relative addizionali da essi assolte o ad essi addebitate a titolo di
rivalsa per gli acquisti e le importazioni di beni di nuova produzione
strumentali per l'esercizio delle attività esercitate e di beni e servizi
impiegati nella costruzione di tali beni, effettuati nel periodo dal 1º luglio
1971 al 25 maggio 1972. Per beni strumentali si intendono le costruzioni
destinate all'esercizio di attività commerciali o agricole e non suscettibili di
altra destinazione senza radicale trasformazione, le relative pertinenze, gli
impianti, i macchinari e gli altri beni suscettibili di utilizzazione ripetuta,
sempre che non siano destinati alla rivendita nello stato originario ovvero
previa trasformazione o incorporazione.
La detrazione è ammessa a condizione che gli acquisti, le importazioni e le relative imposte risultino da fatture o da bollette doganali e che i beni strumentali acquistati, importati, prodotti o in corso di produzione fossero ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972. Agli effetti del presente articolo:
- a) si tiene conto dei beni acquistati mediante permute e contratti di appalto o d'opera;
- b) si tiene conto dei beni acquistati o importati per tramite di ausiliari del commercio, compresi i commissionari e i consorzi di acquisto, nonché di quelli acquistati dallo Stato estero. Per questi ultimi, se l'acquirente non è in possesso della bolletta d'importazione, l'ammontare dell'imposta detraibile, quando non sia separatamente addebitato in fattura, si determina scorporandolo dal prezzo complessivo indicato nella fattura stessa diminuito del quindici per cento;
- c) non si tiene conto, nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 77, dell'imposta generale sull'entrata assolta;
- d) nei casi di cessioni di aziende o complessi aziendali, comprese le concentrazioni di cui alla legge 18 marzo 1965, n. 170 e successive modificazioni, la detrazione delle imposte assolte dal cedente per l'acquisto, l'importazione o la produzione di beni compresi nella cessione spetta al cessionario;
- e) gli acquisti di beni o servizi si considerano effettuati alla data di emissione della fattura ovvero, se anteriore, alla data della consegna o spedizione o del pagamento;
- f) le importazioni, anche se relative a beni già temporaneamente importati, si considerano effettuate alla data di accettazione in dogana della dichiarazione di importazione definitiva.
Nell'ipotesi di cui alla lettera b) la detrazione non compete ai commissionari, ai consorzi di acquisto e alle imprese che effettuano vendite allo stato estero per i beni consegnati prima del 26 maggio 1972 alle imprese per conto delle quali hanno agito.
Articolo 83
Art. 83. Detrazione dell'imposta generale sull'entrata relativa alle scorte.
I contribuenti che esercitano attività industriali dirette alla produzione di
beni o servizi, di cui all'art. 2195, n. 1 del c.c. o attività agricole di cui
all'articolo 2135 dello stesso codice, compresi i piccoli imprenditori, possono
detrarre dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura stabilita dal secondo
comma del presente articolo, l'imposta generale sull'entrata, l'imposta prevista
nel primo comma dell'art. 17, R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con
modificazioni nella L. 19 giugno 1940, n. 762, e le relative addizionali, da
essi assolte o ad essi addebitate a titolo di rivalsa: 1) per gli acquisti e le
importazioni di materie prime, semilavorati e componenti relativi all'attività
esercitata, nonché per le relative lavorazioni commesse a terzi e per i passaggi
ad altri stabilimenti o reparti produttivi della stessa impresa, effettuati nel
periodo dal 1º settembre 1971 al 25 maggio 1972. Per i beni soggetti a regimi
speciali di imposizione una volta tanto l'imposta detraibile si determina
applicando l'aliquota condensata all'ammontare imponibile risultante dalle
fatture d'acquisto o dalle bollette d'importazione, decurtato dell'imposta che
vi è eventualmente incorporata. Tuttavia per i prodotti tessili di cui alle
tabelle B e C allegate alla L. 12 agosto 1957, n. 757, e successive
modificazioni, l'imposta detraibile, anche se la detrazione sia stata già
operata, è determinata applicando all'ammontare imponibile le aliquote stabilite
a norma della L. 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni (1); 2) per
gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla rivendita nello stato
originario e per i passaggi dei beni prodotti a propri negozi di vendita al
pubblico, effettuati nel periodo indicato al n. 1. La detrazione è ammessa a
condizione che gli acquisti, le importazioni, le lavorazioni e le relative
imposte risultino da fatture e da bollette doganali e può essere applicata, a
scelta del contribuente: a) o nella misura corrispondente alle quantità di beni,
distinti per gruppi merceologici, che giusta apposito inventario, sottoscritto e
presentato per la vidimazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione del
presente decreto, risultavano ancora posseduti alla data del 25 maggio 1972,
nello stato originario ovvero trasformati o incorporati in semilavorati,
componenti o prodotti finiti, e considerando posseduti quelli acquistati o
importati in data più recente. La vidimazione può essere eseguita anche
dall'ufficio del registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; b) o
nella misura forfettaria del 25 per cento dell'ammontare globale delle imposte
relative alle operazioni di cui al n. 1) del primo comma e del 7,50 per cento
dell'ammontare di quelle relative alle operazioni di cui al n. 2) .
L'applicazione della detrazione in misura forfettaria non è ammessa
relativamente ai beni soggetti a regimi speciali di imposizione una volta tanto,
per i quali è consentita la detrazione di cui al n. 1) del primo comma a
condizione che da apposito inventario risultino ancora posseduti alla data del
25 maggio 1972. La detrazione prevista nei commi precedenti può essere
applicata, con riferimento agli acquisti e alle importazioni delle merci che
formano oggetto dell'attività esercitata nonché alle relative lavorazioni, anche
da contribuenti che esercitano attività intermediarie nella circolazione di
beni, di cui all'art. 2195, n. 2, del codice civile. La percentuale di cui alla
lettera b) del secondo comma è però ridotta al 10 per cento per i contribuenti
che esercitano il commercio al minuto, al 5 per cento per quelli che esercitano
il commercio all'ingrosso e al 7,50 per cento per quelli che esercitano
promiscuamente il commercio al minuto e all'ingrosso. Le disposizioni del terzo
e del quarto comma dell'art. 82 valgono anche agli effetti del presente
articolo.
(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.l. 1º ottobre 1982, n. 697, conv. in l. 29 novembre 1982, n. 887.
Articolo 84
Art. 84. Dichiarazione di detrazione.
Ai fini delle detrazioni previste negli articoli 82 e 83 deve essere presentata
al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, entro il termine
perentorio del 31 dicembre 1973, una dichiarazione recante l'indicazione
dell'ammontare complessivo delle detrazioni stesse, sottoscritta a pena di
nullità dal contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale. Nella
dichiarazione devono essere elencate le operazioni cui si riferiscono le imposte
detraibili e le relative fatture e bollette doganali, nell'ordine progressivo di
cui al secondo comma dell'art. 26 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762. Per ciascuna
fattura o bolletta devono essere specificati la data di emissione, il numero
progressivo di cui al citato art. 26, la quantità dei beni acquistati o
importati o dei servizi ricevuti e l'ammontare delle imposte e addizionali.
Devono essere inoltre indicati, per le fatture, la ditta emittente o in caso di
autofatturazione la ditta cedente, nonché il prezzo o corrispettivo, e per i
documenti relativi ai passaggi interni nell'ambito della stessa impresa il
valore in base al quale è stata liquidata l'imposta. I contribuenti che
intendono avvalersi della detrazione relativa agli investimenti, di cui all'art.
82, devono indicare distintamente, nella dichiarazione, le fatture e le bollette
doganali relative agli acquisti dei beni strumentali e devono allegare un
prospetto indicante i beni strumentali di nuova produzione acquistati o
costruiti dopo il 30 giugno 1971, posseduti alla data del 25 maggio 1972,
distinguendo quelli acquistati o importati da quelli prodotti dalla stessa
impresa interessata e con l'indicazione, per questi ultimi, dei quantitativi dei
beni acquistati o importati nonché dei servizi ricevuti che siano stati
impiegati nella loro produzione. I contribuenti che intendono applicare la
detrazione relativa alle scorte nella misura di cui alla lettera a) del secondo
comma dell'art. 83 devono: 1) redigere la dichiarazione distinguendo le fatture
e le bollette in relazione ai singoli gruppi merceologici cui si riferiscono,
con l'indicazione, per ciascun gruppo, della quantità complessiva dei beni
acquistati. Nell'ambito di ciascun gruppo è sufficiente indicare le fatture e le
bollette di data più recente fino a concorrenza della quantità di beni
risultante dall'inventario di cui alla lettera a) del secondo comma dell'art.
83; 2) allegare un prospetto indicante, per ciascuno dei gruppi merceologici cui
si riferiscono i documenti di cui al n. 1) : a) le quantità di beni che
dall'inventario risultano esistenti nello stato originario; b) le quantità di
beni trasformati o incorporati in semilavorati, componenti o prodotti finiti,
con la indicazione delle corrispondenti quantità di tali semilavorati,
componenti e prodotti finiti risultanti dall'inventario; c) la somma delle
quantità di cui alle lettere a) e b) ; d) il raffronto, con riferimento a
ciascun gruppo merceologico, tra le quantità complessive dei beni e dei servizi
risultanti dai documenti indicati nella dichiarazione e quelle risultanti
dall'inventario ai sensi delle precedenti lettere a) , b) e c) ; e) l'ammontare,
per ciascun gruppo merceologico, delle imposte detraibili in base alla
corrispondenza tra le qualità acquistate e quelle risultanti dall'inventario.
Articolo 85
Art. 85. Applicazione delle detrazioni.
L'ammontare complessivo delle imposte detraibili indicato nella dichiarazione
presentata a norma dell'articolo precedente è ammesso in detrazione,
rispettivamente, nella misura di un dodicesimo o di un quarto, dall'importo da
versare in ciascuno dei dodici mesi o dei quattro trimestri successivi a quello
in cui è stata presentata la dichiarazione stessa. La detrazione non può
superare, in ciascun mese o trimestre, il cinquanta per cento dell'importo da
versare. Le somme delle quali non è stato possibile operare la detrazione in
ciascun mese o trimestre sono detratte dall'importo da versare nel mese o
trimestre successivo, fermo restando il limite di cui al comma precedente, e in
ogni caso, indipendentemente dal detto limite, dall'importo da versare a norma
del primo comma dell'art. 30 per l'anno solare in cui è compreso il dodicesimo
mese o il quarto trimestre successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione di detrazione. Per l'eventuale eccedenza si applicano le
disposizioni del secondo comma dell'art. 30 e dell'art. 38.
Articolo 86
Art. 86. Sanzioni per indebita detrazione.
Il contribuente che detrae dall'imposta somme superiori di oltre un decimo a
quelle spettanti secondo gli articoli 82 e 83 è punito con la pena pecuniaria da
una a due volte la somma indebitamente detratta, salva l'applicazione della
sanzione prevista nel quarto comma dell'art. 50 se l'indebita detrazione sia
dipesa dalla indicazione di dati non corrispondenti al vero negli elenchi, nei
prospetti o negli inventari e salva l'applicazione delle sanzioni previste negli
altri commi dello stesso articolo se ne ricorrano i presupposti. Della pena
pecuniaria risponde, in solido con il contribuente, il rappresentante legale o
negoziale che ha sottoscritto la dichiarazione e i relativi allegati.
Articolo 87
Art. 87. Detrazione dell'imposta di fabbricazione sui filati.
I contribuenti, compresi quelli indicati nel terzo comma dell'art. 4, che
esercitano attività industriali dirette alla produzione di filati delle varie
fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro e relativi tessuti e
manufatti, possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto l'ammontare
dell'imposta e sovrimposta di fabbricazione già assolta in relazione ai filati,
tessuti e manufatti tuttora posseduti alla data del 31 dicembre 1972. Per
ottenere la detrazione gli interessati devono presentare all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto e all'ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione, entro il termine del 1º gennaio 1973, prorogabile per
giustificati motivi, una dichiarazione, sottoscritta a pena di nullità dal
contribuente o da un suo rappresentante legale o negoziale, contenente
l'indicazione dell'ammontare dell'imposta detraibile e delle quantità di filati,
tessuti e manufatti posseduti alla data del 31 dicembre 1972, distinti per
titolo e qualità. Si applicano le disposizioni degli articoli 85 e 86. Le
disposizioni dei precedenti commi non si applicano relativamente ai prodotti per
i quali l'imposta di fabbricazione è stata sospesa per effetto dei decreti-legge
7 ottobre 1965, n. 1118 e 2 luglio 1969, n. 319, convertiti con modificazioni
nelle leggi 4 dicembre 1965, n. 1309 e 1º agosto 1969, n. 478, e successive
modificazioni.
Articolo 88
Art. 88. Validità di precedenti autorizzazioni.
Le autorizzazioni all'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati
di macchine elettrocontabili, già rilasciate agli effetti dell'imposta generale
sull'entrata, restano valide agli affetti delle registrazioni previste dal
presente decreto fino a quando non sarà diversamente stabilito dal Ministero
delle finanze. I contribuenti che si avvalgono dell'autorizzazione devono tenere
ugualmente i registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ed eseguire su di essi
entro l'ultimo giorno di ogni mese, relativamente alle operazioni registrate
durante il mese stesso, le annotazioni di cui al settimo comma dell'art. 27, ai nn. 1) , 2) e 3) dell'art. 28 e al n. 3) dell'art. 31. Restano ugualmente
valide, fino a quando non sarà diversamente stabilito dal Ministero delle
finanze, le autorizzazioni già rilasciate relativamente alla distinta
numerazione delle fatture per settori di attività o per singole dipendenze, alla
conservazione di esse mediante microfilms o in sede diversa dalla principale e
alla osservanza di particolari modalità per i rapporti di cui all'art. 53.
Articolo 89
Art. 89. Revisione dei prezzi per i contratti in corso.
I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da
effettuare dopo il 31 dicembre 1972 in dipendenza di contratti conclusi
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
per i quali a norma della legge o in virtù di clausola contrattuale era esclusa
la rivalsa dell'imposta generale sull'entrata, sono ridotti di un'ammontare pari
a quello dell'imposta stessa.
Articolo 90
Art. 90. Abolizione dell'imposta generale sull'entrata e di altri tributi.
Con decorrenza dal 1º gennaio 1973 cessano di avere applicazione:
- 1) l'imposta generale sull'entrata, la corrispondente imposta prevista nel primo comma dell'art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e l'imposta di conguaglio dovuta per il fatto dell'importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni;
- 2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, e successive modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
- 3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, e successive modificazioni;
- 4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi di cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560;
- 5) l'imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del suono, di cui alla legge 1º luglio 1961, n. 569;
- 6) l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche e di vetro, di cui al decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive modificazioni;
- 7) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949, e successive modificazioni;
- 8) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, di cui al decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219, e successive modificazioni;
- 9) l'imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonché sulle materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, di cui al decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1386, e successive modificazioni;
- 10) l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di cui al regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 214, e successive modificazioni;
- 11) l'imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
- 12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione di cui ai numeri precedenti;
- 13) l'imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
- 14) l'imposta di consumo sul sale e l'imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;
- 15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e al regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni, nonché il diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni;
- 16) l'imposta erariale sulla pubblicità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342;
- 17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno, di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni;
- 18) il diritto speciale sull'ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
- 19) l'imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1379, e successive modificazioni;
- 20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti. Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti anteriormente al 1º gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel presente articolo.
Articolo 91
Art. 91. Norme transitorie in materia di imposta generale sull'entrata.
La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dalla legge 31
luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, compete per i prodotti indicati
nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto
1954, n. 676, e successive modificazioni, che vengano esportati, senza avere
subito trasformazioni, fino al 30 giugno 1973, limitatamente alle quantità
corrispondenti a quelle che risultano possedute alla data del 31 dicembre 1972,
giusta inventario redatto e vidimato a norma dell'art. 2217 del codice civile.
La restituzione dell'imposta generale sull'entrata prevista dall'art. 2 della
legge 21 luglio 1965, n. 939 compete per i lavori navali ivi contemplati che da
apposito certificato dell'ufficio del registro navale risultino ultimati entro
il 31 dicembre 1972. Per i lavori navali non ancora ultimati a tale data, la
restituzione compete nei limiti dei corrispettivi riferibili alla parte dei
lavori che in base al certificato risulti già eseguita alla data stessa. La
restituzione deve essere richiesta all'intendenza di finanza entro il termine
del 31 dicembre 1973, prorogabile per giustificati motivi. Le fatture e le
bollette doganali relative alle quantità di materie prime, semilavorati e
componenti corrispondenti a quelle che dai certificati di cui al comma
precedente risultino impiegati nei lavori ivi contemplati non possono essere
comprese nella detrazione prevista dall'art. 83. Alla dichiarazione di
detrazione eventualmente presentata deve essere allegata copia conforme della
domanda di restituzione presentata. L'inosservanza di questa disposizione
determina la decadenza dal diritto alla detrazione e l'obbligo di versare in
unica soluzione le imposte già detratte.
Articolo 92
Art. 92. Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione.
La soppressione delle imposte di fabbricazione sugli organi di illuminazione
elettrica e sui surrogati del caffè, di cui ai nn. 10) e 11) dell'art. 90, ha
effetto anche per i prodotti giacenti nei magazzini fiduciari alla data del 1º
gennaio 1973. Con modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze si
procederà al rimborso del prezzo dei contrassegni di Stato sui surrogati del
caffè, istituiti con decreto del Ministro per le finanze 10 ottobre 1950, non
ancora applicati dai fabbricanti ovvero già applicati sulle giacenze di cui al
precedente comma. Il rimborso deve essere richiesto al competente ufficio
tecnico delle imposte di fabbricazione entro il termine del 1º gennaio 1973,
prorogabile per giustificati motivi.
Articolo 93
Art. 93. Norme transitorie in materia di imposte di consumo.
Per le opere edilizie in corso di costruzione alla data del 1º gennaio 1973 gli
uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e
riscossione dell'imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di
costruzione effettivamente eseguita. La liquidazione dell'imposta si effettua:
per le parti dell'opera già ultimate, con la applicazione di un'aliquota fissa
per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno, ovvero di
un'aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano, secondo i
criteri di misurazione e con le esclusioni di cui all'art. 35, lettera a) ,
secondo e terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile
1936, n. 1138; per le parti non ultimate, applicando a ciascuna specie di
materiali impiegati le rispettive aliquote. Per le autostrade costruite con il
sistema della concessione l'imposta relativa ai tratti in corso di costruzione
alla data del 1º gennaio 1973 è determinata applicando le misure d'imposta
stabilite nella legge 16 settembre 1960, n. 1013, in proporzione al rapporto tra
il valore dei materiali già impiegati e il valore complessivo dei materiali
necessari per l'intero tratto.
Articolo 94
Art. 94. Entrata in vigore.
Il presente decreto entrerà in vigore il 1º gennaio 1973.
Allegato 1
All. 1. TABELLA A (1) (2)
(1) Per l'applicazione della presente tabella si osservano le norme delle leggi
doganali per le voci corrispondenti alla tariffa dei dazi doganali di
importazione. (2) Tabella, da ultimo, così sostituita dall'art. 1, d.m. 28
febbraio 1985. PARTE I - PRODOTTI
AGRICOLI E ITTICI (1)
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); 2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02 - 01.03 01.04) (2); 3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02); 4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 01.06) (2); 5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 - ex 02.06); 6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05); 7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v.d. ex 03.01 - ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura; 8) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v.d. ex 03.03), derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento; 9) latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v.d. 04.01); 10) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04); 11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05); 12) miele naturale (v.d. 04.06); 13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01 - 06.02); 14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi; fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.03 - ex 06.04); 15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato (v.d. ex 07.01 - ex 07.03); 16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05); 17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. 07.06); 18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v.d. da 08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12); 19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13); 20) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10); 21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v.d. da 10.01 a 10.05 - ex 10.06 - 10.07); 22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01); 23) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03); 24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04); 25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte (v.d. ex 12.08); 26) coni di luppolo (v.d. ex 12.06); 27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 12.07); 28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08); 29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09); 30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10); 31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi greggi, non pelati, né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03); 32) alghe (v.d. ex 14.05); 33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v.d. ex 15.07 - ex 15.17); 34) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15); 35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v.d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05); 36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v.d. ex 22.05) (3); 37) sidro, sidro di pere e idromele (v.d. ex 22.07); 38) aceto di vino (v.d. ex 22.10); 39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie (v.d. ex 23.04); 40) fecce di vino; tartaro greggio (v.d. 23.05); 41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v.d. 23.06); 42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01); 43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01); 44) legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03); 45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04); 46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01); 47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v.d. 50.01); 48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v.d. ex 53.01 - 53.03); 49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v.d. ex 53.02); 50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v.d. ex 54.01); 51) ramiè greggio (v.d. ex 54.02); 52) cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati né cardati (v.d. 55.01 - 55.03); 53) canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di canapa (v.d. ex 57.01); 54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v.d. ex 57.02); 55) sisal greggia (v.d. ex 57.04); 56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v.d. ex 33.01). (1) Per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici indicati in tale parte della tabella, effettuate dai produttori agricoli e ittici di cui all'art. 34, si applicano le aliquote corrispondenti a quelle di compensazione forfettaria stabilite dal decreto ministeriale emanato a norma del primo comma del citato articolo. (2) Numero così sostituito dal d.m. 16 luglio 1986. (3) Numero così sostituito dall'art. 36, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427.
PARTE II - BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 4% (1)
1) (Omissis) (2); 2) (Omissis) (2); 3) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; 4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04); 5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.01 - ex 07.03 - ex 07.04); 6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v.d. 07.02); 7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decortificati o spezzati (v.d. 07.05); 8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. da 08.01 a 08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12); 9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01 - 10.02 ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07, ex 21.07.02) (3); 10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. ex 11.01 - ex 11.02); 11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02) (4); 12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G II); semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v.d. ex 12.01) (4); 12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07) (5); 13) olio d'oliva; oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v.d. ex 15.07); 14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13); 15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio (6); 16) pomidoro pelati e conserve di pomidoro; olive in salamoia (v.d. ex 20.02) (7); 17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v.d. 23.02); 18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali (se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica) (8); 19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura (6); 20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella (9); 21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II- bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota (10); 21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 3, lettere c) ed e) , del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 (11); 22) (Omissis) (12); 23) (Omissis) (13); 24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21- bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984 (13); 25) (Omissis) (14); 26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21) , fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi (15); 27) (Omissis) (16); 28) (Omissis) (16); 29) (Omissis) (16); 30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19); 31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f) , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico (17); 32) gas per uso terapeutico; reni artificiali; 33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32; 34) (Omissis) (12); 35) prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, dei giornali e notiziari e quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (8); 36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata (18); prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c) , L. 14 aprile 1975, n. 103 (19); 37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni (20) (21); 38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività (20); 39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21) , nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) (22); 40) (Omissis) (12); 41) (Omissis) (12); 41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale (23); 41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche (24). 41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti (25).
(1) Aliquota così elevata dall'art. 34, d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in l. 27 aprile 1989, n. 154. (2) Numero abrogato dall'art. 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 151, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 202. (3) Numero prima sostituito dal d.m. 16 luglio 1986 e poi così modificato dall'art. 4, d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, conv. in l. 23 novembre 1995, n. 507. (4) Numero così sostituito dal d.m. 16 luglio 1986. (5) Numero aggiunto dall'art. 6, l. 13 maggio 1999, n. 133. (6) Numero così sostituito dall'art. 1, d.l. 29 settembre 1997, n. 328, conv. in l. 29 novembre 1997, n. 410. (7) Numero così sostituito dall'art. 34, d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in l. 27 aprile 1989, n. 154 e poi, da ultimo, così modificato dall'art. 6, d.lg. 2 settembre 1997, n. 313. (8) Numero così sostituito dall'art. 34, d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. in l. 27 aprile 1989, n. 154 e poi, da ultimo, così modificato dall'art. 31, l. 23 dicembre 2000, n. 388. (9) Il termine «mangimi sempliciº deve intendersi sostituito dal termine «materie prime per mangimiº così come stabilito dall'art. 1, d.lg. 17 agosto 1999, n. 360. (10) Numero così sostituito dall'art. 16, d.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 243. (11) Numero aggiunto dall'art. 16, d.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 243 e, da ultimo, così sostituito dall'art. 14, d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. in l. 22 marzo 1995, n. 85. (12) Numero abrogato dall'art. 36, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427. (13) Numero così sostituito dall'art. 4, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133. (14) Numero abrogato dall'art. 4, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133. (15) Numero così modificato, da ultimo, dall'art. 4, d.l. 26 gennaio 1987, n. 8, conv. in l. 23 marzo 1987, n. 120. (16) Numero soppresso dall'art. 16, d.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 243. (17) Numero, da ultimo, così sostituito dall'art. 50, l. 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1º gennaio 2001. La versione precedente alla sostituzione era la seguente: «poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie nonché le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, di proprietà di titolari di patenti speciali, relativi accessori e strumenti montati sul veicolo medesimo; veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorieº. (18) L'imposta con l'aliquota ridotta si applica esclusivamente per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari e sulla base imponibile costituita dalla quota spettante, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'ente concessionario del servizio; si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 24. I canoni di abbonamento sono riscossi dall'ente concessionario o per suo conto, ferme restando, per quanto concerne le sanzioni e la riscossione coattiva, le disposizioni degli articoli 19 e seguenti del r.d.l. 21 febbraio 1938, n. 246, conv. in l. 4 giugno 1938, n. 880 e successive modificazioni. (19) Numero così modificato dall'art. 43, d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. in l. 22 marzo 1995, n. 85 e dall'art. 4, d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, conv. in l. 29 novembre 1995, n. 507. (20) Numero così sostituito dall'art. 36, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427. (21) Rientrano tra le prestazioni di servizi di cui al presente numero, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli enti locali nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle scuole materne e negli asili nido. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del presente decreto concernente variazioni dell'imponibile o dell'imposta (art. 43, l. 21 novembre 2000, n. 342). (22) Numero così sostituito dall'art. 4, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133. (23) Numero aggiunto dall'art. 7, l. 8 novembre 1991, n. 381, e poi così sostituito dall'art. 4-bis, d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, conv. in l. 29 novembre 1995, n. 507. (24) Numero aggiunto dall'art. 36, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427. (25) Numero aggiunto dall'art. 1, d.l. 29 settembre 1997, n. 328, conv. in l. 29 novembre 1997, n. 410.
PARTE III - BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 10% (1)
1) Asini, muli
e bardotti, vivi (v.d. 01.01) (2); 2) animali vivi della specie bovina, compresi
gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04)
(3); 3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina,
mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche o
surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06)
(3); 4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina,
mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche,
refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d.
ex 02.01 - ex 02.06); 5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti
commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati (v.d. 01.05 - ex
02.02); 6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche,
refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d.
ex 02.02 - 02.03); 7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane
ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e
frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api
e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o
surgelati, non destinati all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e
ex 03.01) (4); 8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate
di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04); 9)
grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in
salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05); 10) lardo,
compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, fresco, refrigerato,
congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05)
(3); 10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati,
destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o
affumicati (v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei
(anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati,
congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e
ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore,
esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03) (3) (5); 11) yogurt, kephir, latte
fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri
tipi di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01) (3); 12) latte
conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02); 13) crema di latte fresca,
conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02); 14)
uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05); 15) uova di
volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non,
destinati ad uso alimentare (v.d. 04.05); 16) miele naturale (v.d. 04.06); 17)
budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di
pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04); 18) ossa
gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro
polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);
19) prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi
tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex
05.15); 20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi allo stato di riposo
vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le
talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti,
freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti piante, erbe, muschi e licheni,
per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04)
(6); 21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o
polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di
salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore
di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a
sago (v.d. ex 07.04 e 07.06) (4); 22) uva da vino (v.d. ex 08.04); 23) scorze di
agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse
nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne
temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13); 24) tè, matè (v.d.
09.02 - 09.03) (7); 25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10) (6); 26) orzo destinato
alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali
minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.03, ex 10.04 e
ex 10.07); 27) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi
diversi da quello zootecnico (v.d. ex 11.01); 28) semole e semolini di orzo,
avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di
cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02) (4); 29) riso, avena, altri cereali
minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d.
ex 10.06 e ex 11.02); 30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella
v.d. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine
e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina,
semolino e fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05); 31) malto, anche torrefatto (v.d.
11.07); 32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08); 33) glutine e farina di
glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09 - ex 23.03); 34) semi di lino e di ricino;
altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli
frantumati (v.d. ex 12.01); 35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate,
esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02); 36) semi, spore e frutti da sementa (v.d.
12.03); 37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o
disseccate (v.d. ex 12.04); 38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06); 38-bis) piante
allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07) (8); 39)
(Omissis) (9); 40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non
torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali
impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi
altrove (v.d. ex 12.08); 41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate
(v.d. 12.09); 42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio;
fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed
altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10); 43) succhi ed estratti vegetali
di luppolo; manna (v.d. ex 13.03); 44) (Omissis) (9); 45) alghe (v.d. ex 14.05);
46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri
volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01) (3); 47) sevi (delle specie bovina,
ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugoº, destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.02); 48) stearina solare,
oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né
altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex
15.03); 49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati,
destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04); 50) altri grassi
ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi
destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 - ex 15.07); 51)
oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e
grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro
processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana
od animale (v.d. ex 15.12); 52) imitazioni dello strutto e altri grassi
alimentari preparati (v.d. ex 15.13); 53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
54) (Omissis) (10); 55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di
sangue (v.d. 16.01) (3); 56) altre preparazioni e conserve di carni o di
frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di
selvaggina (v.d. ex 16.02); 57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d.
16.03) (6); 58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi
succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici,
aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04 - ex 16.05) (11);
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli
aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01) (6); 60) altri zuccheri allo stato
solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non
aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale;
zuccheri e melassi caramellati; destinati all'alimentazione umana od animale (v.d.
ex 17.02); 61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi
quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.03); 62) prodotti a base di zucchero
non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili)
in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata,
alluminio o vetro comune (v.d. 17.04); 63) cacao in polvere non zuccherato (v.d.
18.05); 64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in
confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata,
alluminio o vetro comune (v.d. ex 18.06) (4);
65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi
dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di
malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d.
19.02); 66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d. 19.04); 67)
prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-riceº,
«corn-flakesº e simili (v.d. 19.05) (6); 68) prodotti della panetteria fine,
della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi
proporzione (v.d. 19.08); 69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o
conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o
zuccheri (v.d. 20.01); 70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi)
preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex 20.02); 71) frutta
congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.03); 72) frutta, scorze di frutta,
piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate,
cristallizzate) (v.d. 20.04); 73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate,
ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v.d. 20.05); 74)
frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v.d.
ex 20.06); 75) (Omissis) (12); 76) cicoria torrefatta e altri succedanei
torrefatti del caffè e loro estratti; estratti o essenze di caffè, di tè, di
matè e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v.d.
21.02 - ex 30.03); 77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03); 78)
salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe,
minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d.
21.04-21.05) (3); 79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali
preparati (v.d. 21.06); 80) preparazioni alimentari non nominate né comprese
altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura (7); 81)
acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01) (13); 82) birra (v.d. 22.03) (13); 83)
(Omissis) (12); 84) (Omissis) (12); 85) aceto di vino; aceti commestibili non di
vino e loro succedanei (v.d. 22.10); 86) farine e polveri di carne e di
frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione
umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli
destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01); 87) polpe di
barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della
fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della
distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri
avanzi e residui simili (v.d. ex 23.03); 88) panelli, sansa di olive ed altri
residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri
residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04) (6); 89) fecce
di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05); 90) prodotti di origine vegetale del
genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né
compresi altrove (v.d. 23.06); 91) foraggi melassati o zuccherati; altre
preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali,
esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d.
ex 23.07) (11); 92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d.
24.01); 93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v.d. ex
29.24); 94) (Omissis) (12); 95) (Omissis) (12); 96) (Omissis) (12); 97)
(Omissis) (12); 98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine;
cascami di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01); 99) (Omissis) (9); 100)
(Omissis) (9); 101) (Omissis) (9); 102) (Omissis) (9); 103) energia elettrica
per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e
manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas
metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente
nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati
(7); 104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati
per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la
potenza installata non sia inferiore ad 1 KW; oli minerali greggi, oli
combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e
terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti
non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente
come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per
produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti
industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli
combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da
immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati
provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle
lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti
chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso)
inferiore a 55 ºC, nei quali il distillato a 225 ºC sia inferiore al 95 per
cento in volume ed a 300 ºC sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla
trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione (7);
105) (Omissis) (12); 106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca
in acque interne; 107) (Omissis) (12); 108) (Omissis) (12); 109) (Omissis) (12);
110) prodotti fitosanitari; 111) seme per la fecondazione artificiale del
bestiame; 112) princìpi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la
nutrizione degli animali; 114) medicinali pronti per l'uso, umano e veterinario,
ad eccezione dei prodotti omeopatici e dei medicinali da banco o di
automedicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 539; sostanze farmaceutiche e articoli di medicazione di cui
le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate, secondo la Farmacopea
ufficiale (14); 115) (Omissis) (12); 116) (Omissis) (12); 117) (Omissis) (9);
118) (Omissis) (12); 119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli
teatrali; 120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive
di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive
modificazioni, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone
ricoverate in istituti sanitari (15); 121) somministrazioni di alimenti e
bevande; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad
oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande (3) (16); 122)
prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia
per uso domestico; 123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere
liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali
e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di
burattini e marionette ovunque tenuti (17); 123-bis) servizi telefonici resi
attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico
(18); 123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in
forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso
condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via
satellite (19); 124) [servizi telefonici per utenze private, compresi quelli
resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del
pubblico; servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze
residenziali] (20); 125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o
aeromobili rese a imprese agricole singole o associate; 126) (Omissis) (12);
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno
1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito
nella legge 5 gennaio 1939, n. 8; 127-bis) somministrazione di gas metano usato
come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua
calda di cui alla tariffa T 1, prevista dal provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione,
tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici
di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti
contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi
fase della commercializzazione (21); 127-ter) locazioni di immobili di civile
abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita (22);
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento
realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio
energetico (21); 127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria
elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato
dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto
metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti
di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da
fonte solare- fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad
essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di
adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659,
assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n.
408, e successive modificazioni (21); 127-sexies) beni, escluse materie prime e
semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli
edifici di cui al numero 127- quinquies) (21); 127-septies) prestazioni di
servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle
opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127- quinquies) (21);
127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in
deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle
loro organizzazioni provinciali (21); 127-novies) prestazioni di trasporto di
persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma
dell'articolo 10, numero 14) del presente decreto (21); 127-decies) francobolli
da collezione e collezioni di francobolli (21); 127-undecies) case di abitazione
non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto
1969, anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative
edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria
destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21)
della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato,
diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'articolo 13 della legge 2
luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non
ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese
costruttrici (22); 127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo
31, primo comma, lettera b) , della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di
edilizia residenziale pubblica (22) (23); 127-terdecies) beni, escluse le
materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di
recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi
quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo (22)
(24); 127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di
appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-
undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b)
del primo comma dello stesso articolo (22) (24); 127-quinquiesdecies) fabbricati
o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di
cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui
alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese
che hanno effettuato gli interventi (25); 127-sexiesdecies) prestazioni di
gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1,
lettere d) , l) e m) , del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di
rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui
all'articolo 7, comma 3, lettera g) , del medesimo decreto, nonché prestazioni
di gestione di impianti di fognatura e depurazione (3) (26); 127-septiesdecies)
oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui
alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli
autori, dai loro eredi o legatari (27). (1) Aliquota elevata dall'art. 10, d.l.
23 febbraio 1995, n. 41, conv. in l. 22 marzo 1995, n. 85. (2) Numero così
modificato dall'art. 1, comma 83, l. 23 dicembre 1996, n. 662. (3) Numero così
sostituito dall'art. 1, d.l. 29 settembre 1997, n. 328, conv. in l. 29 novembre
1997, n. 410. (4) Numero così sostituito dal d.m. 16 luglio 1986. (5) Numero
aggiunto dall'art. 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 151, conv. in l. 12 luglio 1991,
n. 202. (6) Numero così sostituito dall'art. 14, comma 1, l. 27 dicembre 1997,
n. 449. (7) Numero così sostituito dall'art. 36, d.l. 30 agosto 1993, n. 331,
conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427. (8) Numero aggiunto dall'art. 6, l. 13
maggio 1999, n. 133. (9) Numero abrogato dall'art. 1, d.l. 13 maggio 1991, n.
151, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 202. (10) Numero abrogato dall'art. 36, d.l.
30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427. (11) Numero così
sostituito dall'art. 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 151, conv. in l. 12 luglio 1991,
n. 202. (12) Numero soppresso dall'art. 36, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv.
in l. 29 ottobre 1993, n. 427. (13) A decorrere dal 22 luglio 1990, l'aliquota
per le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra è stata stabilita
nella misura del 19 per cento, a norma dell'art. 5, comma 2, d.l. 15 settembre
1990, n. 261, conv. in l. 12 novembre 1990, n. 331. (14) Numero, da ultimo, così
sostituito dall'art. 49, l. 21 novembre 2000, n. 342, a decorrere dal 1º gennaio
2001. La versione precedente alla sostituzione era la seguente: «medicinali
pronti per l'uso, umano e veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici e
dei medicinali da banco o di automedicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539; sostanze farmaceutiche e articoli
di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate,
secondo la Farmacopea ufficialeº. (15) Numero così sostituito dall'art. 10, d.l.
23 febbraio 1995, n. 41, conv. in l. 22 marzo 1995, n. 85 e poi così modificato
dall'art. 48, l. 21 novembre 2000, n. 342. (16) Numero così sostituito dall'art.
1, d.l. 29 settembre 1997, n. 328, conv. in l. 29 novembre 1997, n. 410 e poi
così modificato dall'art. 48, l. 21 novembre 2000, n. 342. (17) Numero, da
ultimo, così sostituito dall'art. 19, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 60 a decorrere
dal 1º gennaio 2000. (18) Numero aggiunto dall'art. 10, d.l. 23 febbraio 1995,
n. 41, conv. in l. 22 marzo 1995, n. 85. (19) Numero aggiunto dall'art. 4, d.l.
2 ottobre 1995, n. 415, conv. in l. 29 novembre 1995, n. 507 e così sostituito
dall'art. 1, d.l. 29 settembre 1997, n. 328, conv. in l. 29 novembre 1997, n.
410. (20) Numero così sostituito dall'art. 36, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv.
in l. 29 ottobre 1993, n. 427, poi soppresso, a decorrere dal 1º gennaio 1995,
dall'art. 4, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in l. 26 febbraio 1994, n.
133. Dalla predetta data per i servizi previsti dal presente numero l'imposta
era stata stabilita nella misura del 13 per cento dall'art. 4, comma 4, lettera
b) del medesimo d.l. 557/1993. L'aliquota IVA del 13 per cento venne
successivamente aumentata al 16 per cento dall'art. 10, comma 2, d.l. 23
febbraio 1995, n. 41, conv. in l. 22 marzo 1995, n. 85 ed infine ha cessato di
avere applicazione per effetto dell'art. 1, d.l. 29 dall'art. 1, d.l. 29
settembre 1997, n. 328, conv. in l. 29 novembre 1997, n. 410. La predetta
soppressione non si applica alle operazioni nei confronti dello Stato e degli
enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del presente decreto
per le quali alla data del 31 dicembre 1997, sia stata emessa e registrata la
fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché alla
data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato. (21) Numero aggiunto
dall'art. 36, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427.
Il numero 127-quinquies è stato successivamente così modificato dall'art. 4,
d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133, il numero
127-ter è stato, da ultimo così modificato dall'art. 10, d.l. 20 giugno 1996, n.
323, conv. in l. 8 agosto 1996, n. 425, e il numero 127-novies è stato così
sostituito dall'art. 1, d.l. 29 settembre 1997, n. 328, conv. in l. 29 novembre
1997, n. 410. (22) Numero aggiunto dall'art. 16, d.l. 22 maggio 1993, n. 155,
conv. in l. 19 luglio 1993, n. 243. (23) Numero prima soppresso dall'art. 16,
d.l. 22 maggio 1993, n. 155, conv. in l. 19 luglio 1993, n. 243, poi aggiunto
dall'art. 1, comma 11, l. 27 dicembre 1997, n. 449. (24) Numero sostituito
dall'art. 36, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427,
e poi così modificato dall'art. 4, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in l. 26
febbraio 1994, n. 133. (25) Numero aggiunto dall'art. 36, d.l. 30 agosto 1993,
n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427 e poi così sostituito dall'art. 4,
d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133. (26) Numero
aggiunto dall'art. 4, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, conv. in l. 26 febbraio
1994, n. 133 e così modificato dall'art. 31, l. 23 dicembre 1998, n. 448. (27)
Numero aggiunto dall'art. 1, d.l. 29 settembre 1997, n. 328, conv. in l. 29
novembre 1997, n. 410.
Allegato 2
All. 2. TABELLA B (1)
PRODOTTI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 20 PER CENTO (2)
(1) Tabella così sostituita dall'art. 1, d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, conv. in l. 17 febbraio 1985, n. 17. (2) L'originaria aliquota del 38% venne ridotta al 19% per effetto dell'art. 36, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427, mentre l'aliquota del 19% è stata elevata al 20% dall'art. 1, d.l. 29 settembre 1997, n. 328, conv. in l. 29 novembre 1997, n. 410. La variazione dell'aliquota non si applica alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nel quinto comma dell'articolo 6 del presente decreto, per le quali alla data del 31 dicembre 1997, sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato. a) Lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo; b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, cincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitshwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e relative confezioni; c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia; d) (Omissis) (1); e) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2500 centimetri cubici; f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici; g) navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a diciotto tonnellate; h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa. (1) Lettera abrogata dall'art. 6, l. 13 maggio 1999, n. 133.
Allegato 3
All. 3. TABELLA C (1) SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITA'
(1) Tabella aggiunta dall'art. 18, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 60 a decorrere dal
1º gennaio 2000. 1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e
avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale
private; 2) spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono; 3)
esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali,
anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica
dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo
di apertura al pubblico dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo
elettrogrammofoni a gettone o a moneta o di apparecchiature similari a gettoni o
a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume,
rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari; 4) spettacoli teatrali
di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello
spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti; 5)
mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali,
rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze
ed altre manifestazioni similari. 6) prestazioni di servizi fornite in locali
aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma
codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso
condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via
satellite.