L. 95/95 (ex 44/86)

 

 

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

 

 

 MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 Decreto 18 febbraio 1998 n. 306

 

Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all’imprenditoria giovanile.

 

Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione Economica di concerto con

Il Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato  

ADOTTA

 il seguente regolamento:

 

Art. 1. Soggetti beneficiari

Per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dal regolamento comunitario n. 2081 del 20 luglio 1993, le società - ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni - con le caratteristiche di cui al seguente comma 2, che si impegnano a realizzare progetti nei settori di cui all'art. 2, possono beneficiare delle agevolazioni di cui all’art. 3.

Sono ammesse ai benefici di cui al successivo art. 3 le società composte esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni oppure composte prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che siano residenti nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui al comma 1 alla data del 1 gennaio 1994.

 Le società devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui al comma 1.

 Sono escluse le ditte individuali, le società di fatto o le società aventi un unico socio.

 Gli statuti societari devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote od azioni societarie che facciano venir meno le condizioni soggettive di età e residenza fissate nel comma 2, per almeno dieci anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo art. 7. La modifica della suddetta clausola statutaria prima del termine dei dieci anni provoca l'immediata decadenza dalle agevolazioni concesse, con le sanzioni indicate al successivo art. 8.

 Art. 2. Progetti finanziabili

 Sono finanziabili - secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE - i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria, oppure relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

Non sono finanziabili i progetti riferiti ai settori che risultano esclusi o sospesi, dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

Sono esclusi inoltre i progetti che:

  • non prevedano l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;

  •  non presentino il requisito della novità dell'iniziativa ;

  •  prevedano investimenti superiori a 5 miliardi di lire.

 L'attività di impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno dieci anni dalla data di avvio dell’attività di cui all’art. 5, comma 6. La variazione dell’attività d’impresa, sempre nell’ambito dei settori di cui al comma 1, può essere consentita solo in casi eccezionali e previa specifica autorizzazione da parte della Società per l’imprenditorialità giovanile.

 Art. 3. I benefici

Alle società ammesse alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:

  • contributi in conto capitale e mutui agevolati, secondo i limiti fissati dall’Unione europea in termini di ESN (Equivalente Sovvenzione Netta) o di ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda), calcolati sulla base delle spese ammissibili ai sensi dell’art. 4; contributi nel limite di 100.000 ECU per un periodo di tre anni , secondo le regole dettate dalla Comunicazione della Commissione europea relativa agli aiuti "de minimis" in GUCE n. C 68 del 6 marzo 1996. Tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato quale aiuto "de minimis" e pertanto l’eventuale contributo concesso a norma dell’art. 5, allo stesso titolo, concorre al raggiungimento del limite fissato;

  •  contributi in conto gestione nella misura definita dall’art. 5 e comunque secondo i limiti fissati dall’Unione europea;

  •  assistenza tecnica da parte della Società per la imprenditorialità giovanile, limitatamente ai primi due anni nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative;

  •  attività di formazione e di qualificazione professionale svolta dalla Società per l’imprenditorialità giovanile, funzionali alla realizzazione del progetto, limitatamente ai primi due anni di attività.

  •  I mutui agevolati sono assistiti dalle garanzie indicate nell’art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.

  • Ai fini del calcolo dell’ESN, saranno tenute presenti eventuali altre agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o comunque pubbliche.

  •  I crediti relativi ai suddetti contributi non possono formare oggetto di cessione da parte della società ammessa alle agevolazioni. Sono ammissibili procure all’incasso in favore di banche in dipendenza di anticipazioni connesse alla realizzazione dell’iniziativa agevolata.

 Art. 4 Spese ammissibili

 Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell’IVA, relative a:

  •  Studio di fattibilità comprensivo dell’analisi di mercato;

  •  Terreno;

  •  Opere edilizie, da acquistare o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva;

  •  Allacciamenti, macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;

  •  Altri beni materiali e immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.

 La spesa di cui al comma 1, lettera a), è ammissibile nella misura del 2% per investimenti fino a 1.000 milioni, dell’1.5% da 1.000 milioni a 2.500 milioni e dell’1% da 2.500 milioni a 5.000 milioni.

 Le spese di cui al comma 1, lettera c), sono ammissibili nel limite del 40% della spesa complessiva per la realizzazione del progetto. In casi eccezionali tale limite è elevato fino al 60% della spesa complessiva, in relazione alla particolarità del settore e dell’attività.

Per progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell’artigianato e dell’industria non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all’acquisto del terreno. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese per la costruzione e per l’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, degli immobili.

 Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo di spesa, risultino sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda di cui all’art. 6. In caso di rigetto della domanda di ammissione alle agevolazioni e di presentazione di una nuova domanda da parte della medesima società, sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della prima domanda.

 Art. 5. Contributo per le spese di gestione

 Il contributo per le spese di gestione è concesso nel limite del volume di spesa previsto nel progetto per i primi due anni di attività, nelle zone ammissibili alla deroga dell’art. 92, paragrafo 3, lettera a) del Trattato CE nella regione Molise, per le seguenti spese che siano state effettivamente sostenute e documentate:

  •  Spese per acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;

  •  Spese per prestazioni di servizi;

  •  Oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al mutuo di cui all’art. 3.

  • Non sono ammesse spese per il personale (stipendi e salari) ed i rimborsi ai soci.

 Per il primo anno di attività la misura del contributo è pari al 50% delle spese ammesse e comunque non superiore a 600 milioni di lire:

 E’ erogabile una anticipazione pari al 40% del contributo concesso per il primo anno di attività.

 Per il secondo anno di attività la misura del contributo è pari al 50% delle spese ammesse e comunque non superiore a 1.070 milioni di lire.

 E’ erogabile una anticipazione pari al 40% del contributo concesso per il secondo anno di attività.

 L’anticipazione di cui al comma 3 può essere richiesta documentando l’inizio dell’attività con la prima fattura relativa a spese ammissibili ai sensi del comma 1.

 L’anticipazione di cui al comma 5 può essere richiesta, senza necessità di acquisire la documentazione di spesa, all’inizio del secondo anno di gestione, a condizione che sia stato erogato almeno il 70% dei contributi relativi al primo anno.

 Il contributo per le spese di gestione è concesso nelle altre zone, purchè comprese nell’ambito territoriale di cui all’art. 1, nel limite di 100.000 ECU per un periodo di tre anni, secondo le regole dettate dalla comunicazione della Commissione europea relativa agli aiuti "de minimis" in GUCE n. C 68 del 6 marzo 1996, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, lettera a).

 Art. 6 Domanda di ammissione alle agevolazioni

 La domanda di ammissione alle agevolazioni è presentata alla Società per l’imprenditorialità giovanile S.p.a., con sede in Roma, ed è redatta secondo il modello allegato 1 che fa parte integrante del presente regolamento.

 Alla domanda vanno allegati in duplice copia i seguenti documenti:

  •  Copia conforme dell’atto sostitutivo e dello statuto della società;

  •  Certificato di vigenza;

  •  Certificazione comprovante che la sede legale, amministrativa ed operativa è ubicata nei territori di cui all’art. 1, comma 1;

  •  Certificazione o dichiarazione giurata comprovante che la compagine sociale è costituita secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, e comunque da persone fisiche non titolari di quote o azioni di società beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44;

  •  Studio di fattibilità del progetto che si intende realizzare, sottoscritto dal rappresentante legale della società, che deve comprendere informazioni documentate sulle competenze ed esperienze di tutti i soci, nonché l’indicazione delle funzioni aziendali che sono per essi previste; sul mercato di riferimento; sugli investimenti e sugli aspetti tecnico-organizzativi; sulla economicità dell’iniziativa, illustrata dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attività redatti - considerando le agevolazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) – secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie.

  •  Una copia della documentazione è trasmessa dalla Società per l’imprenditorialità giovanile S.p.a. alla regione competente, che esprime il proprio motivato parere entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale il provvedimento ha l’ulteriore corso.

 Art. 7. Provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni

 Le domande di ammissione alle agevolazioni vengono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione, attraverso la verifica delle seguenti condizioni:

  •  Competenza e pertinenza della documentazione di cui all’art. 6, comma 2, lettere a), b), c), d), e);

  •  Sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2, commi 1, 2 e 3, lettere a), b), c);

  •  Validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa proposta, con specifico riferimento alla affidabilità del piano finanziario, alla redditività, durata, livello tecnologico e di utilizzazione della ricerca delle iniziative proposte, alla attendibilità professionale dei soci, alla validità sotto il profilo tecnico dei progetti presentati, alla potenzialità del mercato di riferimento.

  •  La Società per l’imprenditorialità giovanile, esperiti gli adempimenti di cui all’art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni, delibera l’ammissione ai benefici di cui all’art. 3 o l’esclusione degli stessi dandone comunicazione alla società interessata ed alla regione competente per territorio. Ogni tre mesi la Società per l’imprenditorialità giovanile provvede altresì a rendere pubblico l’elenco delle delibere di ammissione assunte.

  • Il termine per la conclusione del procedimento di ammissione alle agevolazioni è fissato in centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione delle domande. Lo stesso termine può essere sospeso una sola volta nel caso di richiesta di documentazione integrativa da parte degli uffici competenti.

  •  La delibera di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse e i tempi di attuazione dell’iniziativa e fissa le agevolazioni finanziarie concesse. La delibera deve contenere più puntuale motivazione, ove si verta nei casi di eccezionalità di cui all’art. 4, comma 3.

  •  I beni agevolati saranno vincolati all’esercizio dell’impresa beneficiaria per almeno dieci anni dalla data di avvio dell’attività di cui all’art. 5, comma 6, e comunque sino all’estinzione del mutuo. I beni che eventualmente sostituiranno quelli deperiti ed obsoleti di analoga o Nel caso della effettuazione del rinnovo di beni aziendali la società beneficiaria ha l'obbligo di comunicare alla Società per l'imprenditorialità giovanile il piano di ammodernamento dei sopracitati beni e la stessa Società per l'imprenditorialità giovanile può, entro trenta giorni dalla ricezione dell'informativa, esprimere motivato contrario avviso a tutela dell'iniziativa agevolata. La violazione dei suddetti vincoli o del procedimento sopra descritto relativo alla dismissione di beni agevolati, prescindendo da accertamenti sulla colpa o dolo dei beneficiari, comporta la decadenza dalle agevolazioni concesse, con le sanzioni indicate al successivo art. 8.

 Art. 8. Attuazione del provvedimento di ammissibilità delle agevolazioni

 Per l'attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni la Società per l'imprenditorialità giovanile provvede a stipulare con la società beneficiaria un apposito contratto contenente le clausole essenziali riportate nell'allegato 2.

 La Società per l'imprenditorialità giovanile può richiedere alla società beneficiaria tutti gli elementi o documenti utili per comprovare la spesa effettivamente sostenuta e, previo apposito monitoraggio, provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del mutuo, sulla base degli stati di avanzamento lavori od altro idoneo documento giustificativo della spesa, tenendo presenti le condizioni di cui al comma 3. La Società per l'imprenditorialità giovanile, trascorsi sessanta giorni dall'accreditamento delle somme erogate, provvede, nei trenta giorni successivi, ad accertamenti sulla loro destinazione, subordinando ad essi l'erogazione relativa al successivo stato di avanzamento.

 La dimostrazione della spesa effettuata avviene per stati di avanzamento, in non più di cinque soluzioni, di cui l'ultima a saldo in misura non superiore al 10% e le prime in misura ciascuna non inferiore al 10% e non superiore al 50% della spesa complessiva. Per ogni stato di avanzamento le erogazioni di cui al precedente comma 2 vengono effettuate, su richiesta del legale rappresentante della società beneficiaria, imputando di regola la spesa prioritariamente al contributo in conto capitale. Per i soli progetti concernenti la produzione di beni in agricoltura, ove al beneficiario sia assegnata una agevolazione anche in conto capitale, le spese relative al terreno sono imputate prioritariamente al conto mutuo. Tutte le erogazioni in conto mutuo sono comunque subordinate all'assunzione di idonee garanzie acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

 Qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, la società beneficiaria dovrà esibire apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, le attrezzature e gli impianti acquistati sono nuovi di fabbrica.

 La Società per l'imprenditorialità giovanile provvede alla erogazione delle anticipazioni sui contributi in conto gestione di cui al precedente art. 5, senza necessità - nel caso di quella relativa al primo anno - di ulteriori accertamenti. La Società per l'imprenditorialità giovanile provvede altresì alla erogazione dei residui contributi, verificando le spese effettivamente sostenute.

 La Società per l'imprenditorialità giovanile può effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.

 La Società per l'imprenditorialità giovanile delibera l'immediata revoca delle agevolazioni concesse qualora i requisiti in questione dovessero risultare non più sussistenti, attivando il recupero delle somme erogate e delle spese.

 Art. 9. Mutuo agevolato

 Il mutuo agevolato, la cui misura e durata sono definite secondo i criteri previsti dall’art. 3, è posto in ammortamento dal primo gennaio successivo a quello in cui sia stato erogato l'intero valore nominale. Sulle somme erogate prima dell'inizio dell'ammortamento sono dovuti gli interessi al medesimo tasso di concessione del mutuo, da versare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica l'emissione del mandato di pagamento.

 La società mutuataria provvede alla restituzione del mutuo mediante rate annuali posticipate, versandole entro il 31 dicembre di ogni anno.

 Il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni di mutuo, determinato ai sensi dell'art. 64 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è quello vigente alla data della deliberazione di cui all’art. 7, comma 1.

 Tutti i versamenti della società mutuataria vengono effettuati nell'apposito conto di cui all’art. 10. In caso di ritardo nei versamenti, viene applicata sulla somma dovuta una indennità di mora calcolata al tasso di riferimento preso a base per le operazioni di mutuo e viene sospesa dalla Società per l'imprenditorialità giovanile l'erogazione delle agevolazioni in corso, fino alla data di estinzione del debito.

 La società mutuataria può richiedere la riduzione dell'importo del mutuo nel caso di minori investimenti rispetto a quanto inizialmente previsto. La riduzione ha effetto sul piano di ammortamento dal primo gennaio dell'anno successivo.

 Art. 10 Norme generali

Le risorse destinate alle finalità di cui all’art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, comprensive dei rientri a qualunque titolo dei mutui agevolati, affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero intestato alla Società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. Semestralmente la Società per l'imprenditorialità giovanile fornisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una relazione sulla distribuzione dei fondi, sulla utilizzazione da parte dei beneficiari e sui risultati generali delle iniziative agevolate.

 Sullo stesso conto affluiscono anche i contributi comunitari destinati per le finalità di cui all'art.1 alla Società per l'imprenditorialità giovanile, per la gestione dei quali si stabilisce apposita contabilità separata.

 A tutte le erogazioni relative ai benefici di cui all'art.3 provvede - mediante prelevamenti dal conto di cui al comma 1 - la Società per l'imprenditorialità giovanile, che fornisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rendiconti semestrali.

 Ai mutui agevolati già concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle società beneficiarie della legge 28 febbraio 1986, n. 44, si applicano a richiesta delle società interessate le disposizioni di cui all'art. 9. A tal fine la Società per l'imprenditorialità giovanile può stipulare appositi contratti con le suddette società.

 Al capitale sociale della Società per l'imprenditorialità giovanile possono partecipare, nella misura massima del 3 per cento del capitale sociale per ciascuna associazione, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, le cui finalità statutarie siano coerenti con l'oggetto sociale e con le finalità della predetta Società per l'imprenditorialità giovanile.

 Le domande già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere integrate al fine di tener conto della diversa disciplina.

 Art. 11. Abrogazione

 Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento recante modalità per la concessione di agevolazioni all’imprenditoria giovanile adottato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto col Ministro del tesoro e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, 24 novembre 1994, n. 695, ed i relativi allegati.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 febbraio 1998

 

  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

                                                            CIAMPI

 

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

                                                           BERSANI


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