L 20/10/1990 Num. 304
Provvedimenti per la promozione delle esportazioni
Articolo 1
Art. 1.
1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi a fronte di programmi di
penetrazione commerciale all'estero, il fondo rotativo istituito presso il
Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è
incrementato di 42.350 milioni per il 1991 e di 92.350 milioni per il 1992. 2. I
programmi di penetrazione commerciale ammessi ai finanziamenti a tasso agevolato
del fondo di cui al comma 1 devono essere finalizzati all'insediamento durevole
delle imprese sui mercati esteri.
Articolo 2
Art. 2.
(Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 2, d.p.r. 15 gennaio 2001, n. 54.
Articolo 3
Art. 3.
1. Le
disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,
possono essere utilizzate, nel limite di 50 miliardi di lire, per la concessione
di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese
italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali.
2. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato articolo del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, le aziende vincitrici della gara a fronte della quale le spese medesime siano state sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente ritirate dalla gara o siano state escluse per comportamento alle stesse imputabile sono tenute alla restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi a tasso di riferimento.
3. I settori
beneficiari, nonché i criteri, le modalità ed i limiti di concessione e
restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 saranno stabiliti con decreto
del Ministro dei tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.
Sulle richieste di finanziamento delibererà il comitato per la gestione del
fondo previsto dal citato articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981.
Articolo 4
Art. 4.
1. I
titoli di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 32 della legge 24
maggio 1977, n. 227, non sono soggetti all'obbligo di integrazione di bollo di
cui al secondo comma dello stesso articolo 32 e sono ammessi ai benefici di cui
al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, ancorché non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento
nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e sempreché attengano ad
operazioni di credito all'esportazione con dilazione di pagamento superiore ai
diciotto mesi.
2. I benefici di cui alla lettera b) del primo comma
dell'articolo 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché di cui ai commi
terzo e quarto dello stesso articolo 32 competono anche relativamente agli
effetti e ai titoli emessi all'ordine del Mediocredito centrale. 3. (Omissis)
(1). (1) Sostituisce il terzo comma dell'art. 10, d.l. 28 maggio 1981, n. 251, conv. in l. 29 luglio 1981, n. 394.
Articolo 5
Art. 5.
1. Al fine di
agevolare la costituzione delle società miste di cui alla legge 24 aprile 1990,
n. 100, nonché la costituzione in Paesi in via di sviluppo di società miste con
la partecipazione di imprese italiane e locali, per la produzione in detti Paesi
di beni o servizi destinati al mercato locale o al mercato di Paesi non
appartenenti alle Comunità europee, la quota di imposta netta italiana
risultante dalle dichiarazioni dei redditi e corrispondente al rapporto tra gli
utili distribuiti da dette società miste ed il reddito complessivo dell'impresa
italiana, computata al netto del credito di imposta di cui all'articolo 15 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o spettante a seguito di convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni, è riscossa, in deroga agli articoli
3 e 3- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni, mediante iscrizione in ruolo principale in
dieci rate senza interessi a decorrere dalla seconda rata successiva alla
presentazione delle dichiarazioni. Alle iscrizioni gli uffici provvedono in sede
di liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione ai sensi
dell'articolo 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni.
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano per i periodi d'imposta che hanno inizio dal 1º gennaio 1990 e alle società miste costituite tra tale data ed il 31 dicembre 1995.
3. Con decreti
del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle
finanze e con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti i requisiti dei
soggetti beneficiari e le modalità della loro partecipazione alle società di cui
al comma 1, in relazione anche ad aree geografiche e settori produttivi, e sono
fissati i criteri e le modalità per la concessione delle dilazioni.
Articolo 6
Art. 6.
1. Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito l'Osservatorio
economico per la raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti il
commercio estero, distinti per flussi di importazione ed esportazione di merci,
prodotti e servizi e per aree geo-economiche.
2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella definizione delle linee direttrici e di indirizzo di competenza del Ministero; può compiere studi e controlli sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico alle esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero. L'Osservatorio sarà, a tal fine, collegato attraverso sistemi informatici con organismi nazionali ed internazionali.
3. Il Ministero del commercio con l'estero, per l'attività connessa all'Osservatorio, può avvalersi della collaborazione di docenti e ricercatori universitari, nonché di esperti in commercio estero o in economia internazionale e di istituti di ricerca. La segreteria dell'Osservatorio è composta da quattro unità scelte tra i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla medesima è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente.
4. Il
compenso spettante per le collaborazioni e quello per i membri della segreteria
sono determinati con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto
con il Ministro del tesoro nei limiti della prevista autorizzazione di spesa. Al
relativo onere, stimato in lire 450 milioni annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento «Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodottiº.
Articolo 7
Art. 7.
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2 pari a lire 46.850
milioni per l'anno 1991 e lire 96.850 milioni per l'anno 1992 si provvede:
- a) quanto a lire 46.810 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodottiº iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990;
-
b) quanto a lire 50.000 milioni per l'anno
1992 mediante utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dell'accantonamento
«Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1981 e partecipazione ad
imprese miste all'esteroº iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al
capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per l'anno 1990. 2. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.